Cassazione Penale, Ordinanza n. 28855/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 18 aprile 1975. In Cassazione l'imputato ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali, perché vi sarebbe contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla sentenza; 2) erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975 con riferimento alla nozione di abitazione; 3) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, perché non sarebbe stato valutato correttamente che l'imputato era senza fissa dimora, come emerso dall'esame testimoniale del 28 marzo 2024. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, il dispositivo letto in udienza già conteneva la condanna anche all'arresto e la motivazione era coerente con la pena congiunta; quanto al secondo e al terzo, le censure non si confrontavano con la giurisprudenza sul 'giustificato motivo' del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, che richiede esigenze specifiche e lecite correlate all'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto, non essendo sufficiente la sola mancanza di un'abitazione stabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975
La norma è richiamata come fattispecie incriminatrice per il porto di oggetti atti ad offendere; la Corte ribadisce che il 'giustificato motivo' del porto ricorre solo in presenza di esigenze specifiche, lecite e coerenti con natura dell'oggetto, modalità del fatto, condizioni soggettive del portatore, luoghi dell'accadimento e funzione dell'oggetto.
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
Il 'giustificato motivo' non può essere desunto in modo generico dalla sola condizione di senza fissa dimora, perché occorre una corrispondenza puntuale tra esigenze dell'agente e regole comportamentali lecite.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il testo finale della sentenza non determina nullità quando il dispositivo pubblicamente letto contenga già il nucleo decisorio coerente con la pena applicata e la motivazione risulti compatibile con esso.
- Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, il 'giustificato motivo' deve essere concreto e specifico: non basta una giustificazione astratta o meramente soggettiva, ma servono esigenze perfettamente corrispondenti a lecite regole comportamentali in rapporto all'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni del soggetto e al contesto.
- La condizione di persona senza fissa dimora, da sola, non basta a rendere giustificato il porto di oggetti potenzialmente offensivi; occorre individuare un diverso luogo o contesto ordinariamente idoneo alla loro custodia, oppure ulteriori elementi specifici che rendano lecito il porto.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare la sanzione economica prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →