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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 276 del 6 novembre 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, sezione Lavoro, nelle cause riunite iscritte ai nn. R.L.P.A. 108/2024, 327/24 e 328/24, notificata il 27.11.2024 passata in giudicato il 30 dicembre 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;

Giustizia amministrativa202500671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Oristano n. 276/2024, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per il beneficio "Carta docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile il 30 dicembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico denominato "Carta docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità previste dalla legge n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, ottemperando quindi solo parzialmente al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al pagamento del capitale. La ricorrente ha pertanto chiesto di accertare la mancata ottemperanza e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Oristano era passata in giudicato e che il Ministero aveva adempiuto soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale riconosciuto. La dichiarazione dell'Amministrazione di avere sollecitato l'esecuzione non è stata ritenuta sufficiente a garantire una tempestiva soluzione della controversia. Il Tribunale ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, assegnando 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l'esecuzione della parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per accertare la mancata esecuzione del giudicato e disporre l'ottemperanza in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico denominato "Carta docente", riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale norma che disciplina le modalità di corresponsione del beneficio riconosciuto dal giudicato.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito nella sentenza posta in esecuzione.

Massime di principio

  • L'ottemperanza può essere accolta quando il giudicato risulti irrevocabile e l'amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente, lasciando ineseguita una specifica obbligazione pecuniaria stabilita dalla decisione da eseguire.
  • La mera dichiarazione dell'amministrazione di avere sollecitato gli uffici competenti non integra l'esecuzione del giudicato né impedisce la nomina di un commissario ad acta, se il pagamento dovuto non è stato effettivamente eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente dell'amministrazione debitrice, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva alla parte ineseguita del giudicato.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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