Sentenza n. 5402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza non definitiva del TAR Lombardia n. 3826/2025, che aveva respinto la domanda di declaratoria di nullità del decreto regionale n. 4435 del 26 maggio 2025 per violazione o elusione del giudicato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerneva l'esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1135/2024, con la quale erano stati annullati, per difetto di motivazione, alcuni provvedimenti regionali relativi alla remunerazione di prestazioni sanitarie e alle maggiorazioni tariffarie per gli anni 2012-2017. La società sosteneva che il decreto regionale n. 4435/2025, adottato in riedizione del potere, violasse o eludesse il giudicato perché aveva reiterato i medesimi criteri valutativi già utilizzati nel provvedimento annullato, tra cui la distinzione tra unità operative universitarie e ospedaliere e la considerazione soltanto di determinati subcodici e dati di produzione. Con l'appello contro la sentenza non definitiva n. 3826/2025, la società ha dedotto omessa pronuncia, erronea applicazione dei principi sull'effetto conformativo del giudicato e motivazione insufficiente o erronea, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto rivedere i conteggi oppure indicare una specifica base normativa per l'utilizzo dei criteri contestati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza non definitiva del TAR. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1135/2024 imponesse alla Regione una diversa e adeguata motivazione, senza precludere in assoluto l'utilizzo dei medesimi criteri sostanziali, purché impiegati e illustrati in modo diverso e adeguato. Il giudicato riguardava quindi il quomodo del percorso decisionale e motivazionale, non il quid della decisione amministrativa né l'effettiva spettanza delle maggiorazioni tariffarie. La sentenza precedente aveva accertato esclusivamente un difetto motivazionale, in particolare l'insufficienza del rinvio per relationem, senza qualificare come intrinsecamente illegittimi i criteri utilizzati e senza stabilire quale dovesse essere il risultato finale della riedizione del potere. Il nuovo decreto aveva esplicitato metodologia e calcoli, fornendo una motivazione articolata; la sua eventuale autonoma illegittimità resta riservata al successivo esame del TAR nel giudizio già rinviato alla pubblica udienza. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che il nuovo provvedimento fosse pervenuto al medesimo risultato del precedente, poiché il giudicato non aveva riconosciuto il bene della vita richiesto. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese del giudizio compensate per la peculiarità della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento esclusivamente per difetto di motivazione e dispone la riedizione del potere, il giudicato conformativo vincola l'amministrazione quanto al modo di esercizio del potere e alla necessità di una motivazione adeguata, ma non determina necessariamente il contenuto sostanziale del nuovo provvedimento né riconosce la spettanza del bene della vita.
- Il giudicato che abbia accertato soltanto l'inadeguatezza della motivazione non impedisce, in assoluto, che l'amministrazione utilizzi nuovamente criteri già impiegati nel provvedimento annullato; impone però che tali criteri siano riesaminati e illustrati con una motivazione effettiva, completa e non meramente riproduttiva del precedente percorso argomentativo.
- La violazione o elusione del giudicato non può essere desunta dal solo fatto che il nuovo provvedimento pervenga allo stesso risultato del provvedimento annullato, quando la sentenza ottemperanda non abbia accertato la spettanza della pretesa sostanziale e abbia imposto soltanto la rinnovazione motivazionale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica del rispetto dell'effetto conformativo deve essere distinta dalla valutazione della autonoma legittimità del nuovo provvedimento: una volta esclusa la violazione del giudicato, le censure relative alla correttezza sostanziale dei nuovi criteri e calcoli devono essere esaminate nell'ordinario giudizio di cognizione, ove ancora pendente.
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