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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7318/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, tramite istanza in sede di esecuzione, il riconoscimento della disciplina della continuazione tra reati valutati in tre pronunce distinte riguardanti delitti di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990), sostenendo l'omogeneità dei fatti, la collocazione nello stesso ambito spazio-temporale e la lesione del medesimo bene giuridico. Le pronunce coinvolte sono: 1) Corte d'appello Catania 09/07/2021 (irrev. 23/11/2021) per fatti commessi feb.2015-set.2017 (con aggravante di tipo mafioso ex art.7 l.203/1991); 2) Corte d'appello Catania 09/04/2019 (irrev. 12/01/2021) per fatti ott.2013-giu.2014; 3) GIP Siracusa 13/10/2015 (irrev.31/12/2015) per fatto del 22/05/2015 commesso dal solo Troina. Troina deduceva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e la conseguente continuazione tra le fattispecie.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza sub 1) aveva già riconosciuto, in cognizione, la continuazione con la sentenza sub 3). La richiesta di estendere la continuazione tra i fatti unificati (sub 1 e 3) e quelli della sentenza sub 2 imponeva invece una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato la non sussistenza della continuazione, richiamando la diversità delle compagini associative (sodalità differenti, diverso territorio e diversa connotazione, con la prima caratterizzata da metodo mafioso), la mancanza di coincidenza dei sodali (salvo una eccezione) e l'assenza di elementi che dimostrassero un medesimo disegno criminoso rispetto al fatto giudicato con la sentenza sub 3. Per questi motivi la decisione di merito non è sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Articolo relativo alla disciplina penale sugli stupefacenti; usato per definire la fattispecie di reato alla base delle pronunce impugnate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Articolo che tratta l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; le condotte giudicate rientrano in tale ambito

  • Legge n. 203 del 1991, art. 7

    Previsione dell'aggravante di aver commesso il reato in contesti di tipo mafioso; rilevante nel distinguere la connotazione della prima compagine delittuale rispetto alle altre

  • Sez. U., sent. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio interpretativo: il riconoscimento della continuazione richiede prova di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate, e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato

  • Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022

    Conferma che l'accertamento degli indici di continuazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua

  • Cass. pen., Sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020

    Ribadisce il divieto per la Cassazione di riesaminare gli elementi fattuali e di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria, salvo vizi logici o travisamento dei fatti

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di molteplici indicatori concreti (omogeneità delle fattispecie e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali); la presenza di uno o pochi elementi isolati può non essere sufficiente
  • La valutazione circa la sussistenza degli indici di continuazione spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione: in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti
  • Se taluna delle sentenze coinvolte ha già riconosciuto la continuazione in fase di cognizione, ciò vincola la valutazione in sede esecutiva solo nei limiti del giudicato; le nuove richieste devono comunque dimostrare elementi nuovi o ulteriori indici concreti
  • Differenze significative fra compagini associative (diverso novero di sodali, diverso ambito territoriale, connotazioni differenti come la presenza o meno dell'aggravante mafiosa) sono elementi contrastanti rispetto al riconoscimento della continuazione
  • In prospettive analoghe, il ricorrente dovrebbe produrre prove concrete e specifiche del medesimo disegno criminoso (es. comunicazioni, ruoli comuni, pianificazioni sovrapposte, cointeressenza operativa), non limitarsi a deduzioni di omogeneità generica

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