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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40969/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la condanna della Cooperativa al trasferimento di porzioni immobiliari (appartamento al primo piano con soffitta e garage) sostenendo che, per delibere cooperative del 1989 e per l'integrale pagamento del mutuo, era già divenuta proprietaria irrevocabile degli immobili ai sensi dell'art. 229 t.u. 1165/1938; ha inoltre censurato la modifica della posizione difensiva della Cooperativa, che aveva manifestato la volontà di sciogliersi dal contratto (ex art.72 legge fall.) e di non trasferire i beni, e ha rilevato omissione di esame di fatto decisivo (le delibere del 1989). La Cooperativa, sciolta d'ufficio con decreto ministeriale e in liquidazione, aveva comunicato la volontà di sciogliersi dal contratto con lettera del commissario liquidatore e nel corso del giudizio aveva sostenuto l'inapplicabilità del trasferimento richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché le delibere del 1989 non costituiscono prova del trasferimento né dell'estinzione del mutuo e i rogiti non risultano mai stipulati: la ricorrente non ha prodotto prove idonee (ricevute di pagamento o documenti attestanti l'estinzione dell'ipoteca) e non può introdurre in questa sede fatti nuovi non dedotti in merito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: l'esercizio da parte del liquidatore del potere di "sciogliersi dal contratto" è atto potestativo sostanziale esercitabile anche in sede di appello e può essere manifestato in comparsa o in altri scritti difensivi; inoltre la motivazione della Corte d'appello richiamante la precedente sentenza n. 364/2011 costituisce autonoma ratio decidendi e non è stata censurata. In definitiva il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio (e assoggettata, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato).

Norme richiamate

  • art. 2544 cod. civ.

    La Cooperativa è stata sciolta d'ufficio con decreto ministeriale; la Corte ha ritenuto tale forma assimilabile alla liquidazione coatta amministrativa con le conseguenze sulla disciplina dei contratti pendenti.

  • art. 201 legge fallimentare

    Applicata per principio analogo ai contratti pendenti in caso di liquidazione coatta, in quanto richiamata dalla Corte a giustificare la disciplina dei rapporti traslativi connessi alla scioglimento.

  • art. 72 legge fallimentare

    Consente al curatore/liquidatore di "sciogliersi dal contratto"; la Corte ha interpretato questo potere come atto potestativo sostanziale che può essere esercitato anche nel corso del giudizio di appello e manifestato in scritti difensivi.

  • art. 229 t.u. n. 1165/1938

    Regola l'acquisto irrevocabile della proprietà da parte del socio all'estinzione del mutuo. La Corte ha ritenuto la norma inconferente perché la ricorrente non ha provato l'estinzione del mutuo né la stipula dei rogiti.

  • art. 2932 cod. civ.

    Richiamato nel senso che l'esercizio del diritto potestativo del curatore può avvenire fino al trasferimento del bene o fino al passaggio in giudicato; la Corte ha ammesso la dichiarazione anche in fase di giudizio.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate in relazione alla valutazione delle prove e degli atti: la Corte ha ritenuto che le delibere del 1989 non costituiscano prova decisiva del trasferimento.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Invocato per omissione di esame di fatto decisivo; la Corte lo ha respinto ritenendo che le delibere non fossero provate né decisive e che non fosse stata omessa valutazione rilevante.

  • artt. 112, 183 comma 4 e 345 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla presunta modificazione della posizione difensiva della Cooperativa e alla preclusione di nuove domande: la Corte ha ritenuto la modifica ammissibile perché l'atto del liquidatore è esercizio di un diritto potestativo e può essere manifestato anche in appello/negli scritti difensivi.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiama l'onere della prova: la Corte ha sottolineato che spettava alla ricorrente provare l'integrale estinzione del mutuo per invocare l'effetto traslativo previsto dall'art. 229 t.u.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    I principi del diritto di difesa e del contraddittorio sollevati dalla ricorrente non sono stati ritenuti violati dalla Corte, data l'ammissibilità dell'esercizio del potere potestativo del liquidatore nel corso del procedimento.

  • sentenza n. 364 del 2011 (Corte d'appello)

    Giudicato di merito richiamato dalla Corte d'appello come precedente che ha motivato il rigetto dell'appello incidentale sulla base che la volontà del liquidatore di sciogliersi dal preliminare riguarda anche i diritti pro quota sui beni comuni.

  • Cass. n. 18149 del 2015

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto del principio secondo cui il curatore/liquidatore può esercitare il potere di sciogliersi dal contratto anche in sede di appello trattandosi di diritto potestativo sostanziale.

Massime di principio

  • La dichiarazione del curatore/liquidatore di "sciogliersi dal contratto" è un atto potestativo sostanziale che può essere esercitato fino al trasferimento del bene o al passaggio in giudicato e può essere manifestata anche in appello tramite scritti difensivi.
  • Le delibere assembleari che delegano alla stipula o indicano un notaio non trasferiscono automaticamente la proprietà: è necessario il rogito e, se l'effetto traslativo si fonda sull'estinzione del mutuo (art.229 t.u. 1165/1938), occorre la prova documentale dell'estinzione.
  • In Cassazione non sono ammissibili fatti nuovi o prove non dedotte nel merito; l'onere di provare circostanze decisive (es. pagamento integrale e cancellazione dell'ipoteca) grava sulla parte che le invoca.
  • La modifica della posizione difensiva della controparte in corso di giudizio non è automaticamente inammissibile se riguarda l'esercizio di un potere sostanziale riconosciuto dalla legge (es. art.72 legge fall.), purché manifestata nei termini processuali e documentabili.
  • Una delibera assembleare annullata con sentenza passata in giudicato non può essere invocata a favore della parte che ne trae vantaggio; le sentenze passate in giudicato prevalgono sulla delibera medesima.
  • In controversie su trasferimenti di immobili cooperativi, è essenziale documentare l'effettiva conclusione degli atti traslativi (rogiti) e l'estinzione degli oneri (mutui, iscrizioni ipotecarie) per ottenere pronunce favorevoli.

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