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Sentenza

Sentenza del 29/06/2017 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Art. 19 D.Lgs. 546/1992 - Impugnabilità della comunicazione di diniego mediazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di mediazione non poteva essere impugnato autonomamente e le contestazioni rivolte contro l'avviso di accertamento e contro il procedimento di mediazione erano ormai tardive, essendosi entrambi consolidati per mancata impugnazione nei termini di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l'Amministrazione ha negato la mediazione, contestando in sostanza anche l'avviso di accertamento presupposto. La Commissione ha ritenuto che il diniego di mediazione sia un atto meramente informativo, privo di autonoma impugnabilità, poiché il procedimento si conclude comunque con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Inoltre, l'avviso di accertamento era divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione e il ricorrente non si era costituito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni della mediazione.

Norme richiamate

  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992

    Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    La disposizione delimita gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione di diniego della mediazione, in quanto atto informativo e non direttamente lesivo, non rientra tra quelli impugnabili autonomamente.

  • Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria

    Il procedimento si conclude con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza

    Il decorso del termine di 90 giorni produce la conclusione del procedimento anche senza una specifica comunicazione di diniego; quest'ultima ha quindi una funzione meramente informativa.

  • Termine per la costituzione in giudizio

    30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni di mediazione obbligatoria

    Il contribuente deve costituirsi tempestivamente dopo la conclusione del procedimento di mediazione. La mancata costituzione nel termine determina la definitività del procedimento e l'inammissibilità delle contestazioni successive.

Massime di principio

  • Non ogni comunicazione dell'Amministrazione è autonomamente impugnabile: occorre verificare che l'atto produca una lesione concreta e rientri nell'elenco degli atti impugnabili previsto dalla legge.
  • Il diniego o l'esito negativo della mediazione, di regola, non sostituisce l'impugnazione dell'atto impositivo principale e non apre un nuovo termine per contestare l'avviso di accertamento.
  • Le contestazioni contro l'avviso di accertamento devono essere proposte nei termini previsti, anche quando sia stata presentata un'istanza di reclamo o mediazione.
  • Il termine di 90 giorni della mediazione è essenziale: una volta decorso, il contribuente deve rispettare il successivo termine per la costituzione in giudizio, altrimenti l'atto e il procedimento diventano definitivi.
  • È opportuno distinguere tra vizi propri dell'atto impositivo, che devono essere contestati impugnando tempestivamente quell'atto, e contestazioni relative alla procedura di mediazione, che non consentono normalmente di riaprire termini ormai scaduti.

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