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Sentenza

Sentenza del 29/06/2017 n. 367 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IVA -Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Diritto alla detrazione - Principio fondamentale del sistema comune europeo - Diniego - Fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti - Onere della prova dell'Amministrazione finanziaria - Contenuto - Ricorso a presunzioni semplici - Ammissibilità - Operazioni inesistenti di tipo triangolare - Mancanza di dotazioni personali dell'interposto - Sufficienza - Fondamento - "Frode carosello" - Prova degli elementi di fatto della frode e della consapevolezza del contribuente - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il riparto dell’onere della prova in materia di detrazione IVA. Una volta esibita la fattura, l’Amministrazione deve dimostrare che mancano le condizioni sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti. In caso di operazioni triangolari o di frode carosello, la mera mancanza di dotazioni personali dell’interposto può costituire un elemento presuntivo dell’inesistenza soggettiva dell’operazione, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la frode.

La decisione

Il principio affermato è che l’Amministrazione finanziaria deve provare sia gli elementi oggettivi della frode o dell’inesistenza dell’operazione, sia gli elementi dai quali desumere che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione commessa dal fornitore. Il diniego della detrazione non può quindi fondarsi sulla sola irregolarità o inconsistenza del fornitore, senza una prova adeguata della consapevolezza del contribuente.

Norme richiamate

  • Principio europeo di neutralità dell’IVA e diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA.

    La detrazione non può essere negata automaticamente al soggetto passivo che abbia ricevuto una fattura formalmente regolare; il diniego è legittimo solo quando sia dimostrata l’assenza delle condizioni sostanziali o la partecipazione consapevole a una frode.

  • Regole generali sull’onere della prova in materia tributaria

    A fronte dell’esibizione della fattura, spetta all’Ufficio provare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione.

    L’Amministrazione deve fornire la prova degli elementi ostativi alla detrazione, anche mediante presunzioni semplici.

  • Presunzioni semplici

    Tale dimostrazione può essere fornita con presunzioni semplici.

    Gli elementi indiziari sono ammissibili, ma devono essere concretamente idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la consapevolezza del contribuente; un singolo indizio non sempre è sufficiente.

  • Principio della consapevolezza nella frode carosello

    Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in un’evasione commessa dal fornitore.

    Per negare la detrazione non basta provare che il fornitore fosse un soggetto fittizio o inadempiente; occorre collegare tale circostanza alla conoscenza, o conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 9108/2012

    Conferma che l’Amministrazione può dimostrare il difetto dei presupposti della detrazione anche attraverso presunzioni semplici.

  • Cassazione, sentenze nn. 23560/2012 e 24426/2013

    Confermano che l’Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode.

Massime di principio

  • La fattura esibita dal contribuente non rende automaticamente indetraibile l’IVA: spetta inizialmente all’Amministrazione dimostrare l’inesistenza dell’operazione o l’assenza dei requisiti sostanziali.
  • L’Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, ma deve fondarle su una pluralità di elementi seri e coerenti; la sola anomalia del fornitore o la sua mancanza di strutture operative non è necessariamente decisiva.
  • Nelle frodi carosello devono essere provati due distinti profili: l’esistenza della frode e la conoscenza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.
  • Il contribuente dovrebbe documentare la propria diligenza commerciale, conservando contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, verifiche sull’identità e sull’operatività dei fornitori.
  • Il diritto alla detrazione può essere negato quando l’insieme degli indizi dimostri concretamente che l’operazione era fittizia o che il contribuente non poteva ragionevolmente ignorare la frode; non può invece essere negato in modo automatico per mere irregolarità formali o per il comportamento illecito di terzi.

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