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Sentenza

Sentenza del 29/06/2017 n. 504 - Corte di Giustizia UE

Inadempimento di uno Stato - Accise sulle sigarette - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità - Luogo e momento dell'esigibilità - Contrassegni fiscali - Ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette - Principio di proporzionalità - Aumento dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi lavorati con effetto nell'anno successivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione contestava la normativa portoghese che vietava la commercializzazione e la vendita al pubblico, oltre la fine del terzo mese dell'anno successivo a quello indicato sul contrassegno fiscale, delle sigarette già regolarmente immesse in consumo e assoggettate ad accisa. Secondo la Commissione, il termine era eccessivamente breve, sproporzionato, contrario agli articoli 7, 9, primo comma, e 39, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE e idoneo a ostacolare la libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha escluso che gli articoli 7 e 9 della direttiva vietino in assoluto agli Stati membri di limitare nel tempo la vendita di sigarette già immesse in consumo, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la proporzionalità. Ha ritenuto legittima e, in linea generale, appropriata la misura portoghese per prevenire accaparramenti speculativi prima di aumenti dell'accisa, tutelare la salute pubblica e preservare la concorrenza. Tuttavia, la misura era sproporzionata perché si applicava anche quando nell'anno successivo non era previsto alcun aumento dell'aliquota dell'accisa: in tale situazione mancava l'incentivo fiscale all'accaparramento e sarebbe stata possibile una misura meno restrittiva. La censura fondata sull'articolo 39, paragrafo 3, è stata respinta perché il divieto temporale non costituiva una conseguenza dell'uso dei contrassegni fiscali e non rientrava quindi nell'ambito di tale disposizione. Il Portogallo è stato dichiarato inadempiente limitatamente all'applicazione del divieto in assenza di un aumento dell'accisa; il ricorso è stato respinto per il resto. Le spese sono state ripartite: ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese e il Portogallo è stato condannato a sopportare metà delle proprie, mentre la Commissione è stata condannata a rimborsare metà delle spese portoghesi.

Norme richiamate

  • Articolo 7 della direttiva 2008/118/CE

    L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.

    La disposizione stabilisce il momento e il luogo di esigibilità dell'accisa, ma non impedisce agli Stati membri di disciplinare temporalmente la commercializzazione dei prodotti già immessi in consumo.

  • Articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118/CE

    Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile.

    Gli Stati membri possono adottare misure nazionali collegate alle condizioni di esigibilità e alla prevenzione degli abusi, ma devono rispettare il principio di proporzionalità. Un termine di vendita applicato anche senza un successivo aumento dell'accisa eccede quanto necessario.

  • Articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE

    Gli Stati membri assicurano che i contrassegni [...] non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

    La disposizione riguarda gli ostacoli derivanti dall'uso dei contrassegni fiscali. Poiché il divieto portoghese derivava direttamente da una limitazione temporale della commercializzazione e non dal contrassegno in sé, la Corte ha escluso la violazione di questa norma.

  • Principio di proporzionalità

    Qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

    Una misura nazionale può perseguire obiettivi legittimi, come contrastare l'evasione fiscale o tutelare la salute, ma deve essere idonea, necessaria e non eccessivamente gravosa. La misura è risultata sproporzionata solo nella parte applicata quando non vi era un aumento futuro dell'accisa.

  • Articolo 106 del Código dos Impostos Especiais de Consumo portoghese

    Le immissioni in consumo di sigarette [...] non possono eccedere i limiti quantitativi risultanti dall'applicazione di un fattore di maggiorazione del 10%.

    I limiti quantitativi stagionali costituiscono uno strumento complementare, ma non sufficiente da solo a impedire l'accaparramento, poiché possono essere elusi effettuando immissioni elevate prima del periodo soggetto a limitazioni.

  • Articolo 27 della Portaria n. 1295/2007 portoghese

    I pacchetti di sigarette [...] possono essere oggetto di commercializzazione e di vendita al pubblico [...] fino alla fine del terzo mese dell'anno successivo a quello che appare sul contrassegno.

    Il termine di tre mesi è stato considerato in astratto adeguato e non eccessivamente breve, anche perché consente normalmente un periodo di commercializzazione di circa quattordici o quindici mesi. È però illegittimo applicarlo quando non vi sia un aumento dell'accisa nell'anno successivo.

  • Articolo 109 del Regime Geral das Infrações Tributárias portoghese

    Le infrazioni [...] sono suscettibili di una sanzione pecuniaria da EUR 250 a 165 000 o da EUR 500 a 165 000.

    La Corte non ha ritenuto dimostrata la sproporzione delle sanzioni, poiché la Commissione non aveva provato un'applicazione concreta e sproporzionata del quadro sanzionatorio.

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono limitare temporalmente la vendita di prodotti soggetti ad accisa già regolarmente immessi in consumo, soprattutto per prevenire accaparramenti in vista di futuri aumenti fiscali.
  • La legittimità della misura deve essere valutata secondo il principio di proporzionalità: occorre verificare idoneità, necessità e bilanciamento degli oneri imposti agli operatori.
  • Una restrizione collegata agli aumenti futuri dell'accisa non è normalmente necessaria quando l'aliquota resterà invariata o diminuirà, perché in tal caso viene meno l'incentivo all'accaparramento.
  • La possibilità di distruggere i prodotti con rimborso dell'accisa o di applicare nuovi contrassegni può incidere sulla valutazione di proporzionalità, ma non elimina automaticamente tutti gli oneri economici.
  • Le norme sulla libera circolazione relative ai contrassegni fiscali si applicano quando l'ostacolo deriva dall'uso del contrassegno; una limitazione commerciale autonoma deve essere valutata principalmente alla luce della proporzionalità e delle altre norme pertinenti.
  • In un caso analogo, è essenziale distinguere tra la validità generale dello strumento nazionale e le condizioni concrete della sua applicazione: una misura può essere legittima in principio ma illegittima se applicata oltre quanto necessario.

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