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Sentenza

Sentenza del 29/06/2017 n. 2902 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

NORMATIVA ANTIELUSIVA - SOCIETÀ IN PERDITA DA TRE ESERCIZI - DISCONOSCIMENTO DI IRES A CREDITO DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE - GIUDICATI FAVOREVOLI PER LE ANNUALITÀ PRECEDENTI - Rilevata operatività - Identità dei presupposti - Estensione all'annualità in corso - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva applicato la disciplina antielusiva sulle società non operative o "società di comodo" prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, ritenendo che la società non avesse prodotto reddito imponibile per tre esercizi consecutivi e fosse quindi una società in perdita sistemica. Su tale presupposto aveva disconosciuto il riporto in avanti delle perdite fiscali e dell'eccedenza IRES a credito risultante dalla precedente dichiarazione. Il contribuente ha contestato tale conclusione richiamando giudicati definitivi favorevoli relativi alle annualità precedenti, nei quali era stata riconosciuta l'effettiva operatività della società.

La decisione

La contestazione dell'Ufficio non è stata ritenuta opponibile al contribuente. I giudicati definitivi favorevoli relativi alle annualità precedenti, avendo accertato l'operatività della società sulla base dei medesimi presupposti rilevanti per l'annualità contestata, si riflettono anche su quest'ultima. Pertanto, il disconoscimento del riporto delle perdite e del credito IRES non può essere fondato sulla presunta perdita sistemica già incompatibile con gli accertamenti definitivi precedenti.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    La norma disciplina le società non operative, o società di comodo, e prevede conseguenze fiscali quando la società non supera determinati test di operatività o, secondo la disciplina applicabile, presenta perdite fiscali per un determinato periodo di osservazione. Nel caso esaminato, l'Amministrazione l'aveva utilizzata per negare il riporto delle perdite e dell'eccedenza IRES a credito.

Massime di principio

  • Quando esistono giudicati definitivi favorevoli relativi ad annualità precedenti e i presupposti fattuali e giuridici sono identici, tali decisioni possono produrre effetti anche sull'annualità successiva o contestata.
  • L'accertamento giudiziale dell'effettiva operatività della società nelle annualità precedenti può impedire all'Amministrazione finanziaria di qualificare la stessa società come non operativa o in perdita sistemica per un'annualità fondata sui medesimi elementi.
  • Il semplice richiamo alla mancata produzione di reddito imponibile per tre esercizi non è sufficiente, se la questione dell'operatività è già stata definitivamente risolta in senso favorevole al contribuente.
  • Il principio opera solo se vi è effettiva identità dei presupposti, delle annualità rilevanti e della questione decisa; non è automaticamente applicabile quando emergono fatti nuovi o differenti condizioni economiche e operative.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe produrre le sentenze definitive precedenti e dimostrare puntualmente la sovrapponibilità dei fatti, delle norme applicate e dei presupposti del test di operatività.

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