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Sentenza

Sentenza n. 1313/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino n. 1730/2023, depositata e resa pubblica il 06.10.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.11.2025.

Giustizia amministrativa202600529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1730/2023, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 14 ottobre 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a corrispondere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 a titolo di carta docente, respingendo espressamente la domanda relativa agli interessi. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, detraendo eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice, sia quanto al capitale residuo sia quanto agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo deve essere determinato in base al titolo, agli eventuali pagamenti parziali e alle norme applicabili sugli accessori, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono stati riconosciuti gli ulteriori accessori di legge maturati dopo la pronuncia, compresi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo, nonché gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione, ove dovuti in base al titolo. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con incarico da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il TAR ha escluso ulteriori penalità di mora, ritenendo sufficientemente garantita la pretesa dal riconoscimento degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della ritenuta serialità dell'inottemperanza ministeriale in materia di carta docente e di altri istituti lavoristici.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere l'ottemperanza del giudicato; il TAR ha ordinato all'Amministrazione di conformarsi al titolo, assegnando un termine e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi e degli ulteriori accessori devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato, insieme agli artt. 1282 e seguenti c.c., quale parametro per la determinazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato ha natura esecutiva e non costitutiva rispetto al credito: l'entità del dovuto deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che il giudice dell'ottemperanza possa modificare il contenuto del giudicato.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali condannate al pagamento di somme di denaro, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, la cui attivazione può essere subordinata a un'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • Gli interessi e gli accessori dovuti in sede di ottemperanza devono essere determinati in concreto sulla base del titolo, della legge, della decorrenza applicabile e degli eventuali pagamenti effettuati; i conteggi predisposti dal creditore non sono vincolanti per l'amministrazione.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente pubblico per attività rientranti nei suoi compiti istituzionali non comporta, di regola, il riconoscimento di un compenso autonomo.
  • Il riconoscimento degli interessi legali maturati dalla decisione fino al saldo può rendere non necessaria l'applicazione di ulteriori penalità di mora quando la pretesa risulti già adeguatamente garantita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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