Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1994

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1994 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda i fondi propri, il gravame sulle attività, la liquidità e le segnalazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio il framework di segnalazione prudenziale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Le modifiche riflettono gli interventi legislativi successivi sul CRR, sulla cartolarizzazione e sul trattamento prudenziale di specifiche poste, introducendo anche maggiore proporzionalità per alcuni obblighi di reporting. Vengono rivisti modelli, istruzioni e frequenze di segnalazione relativi a fondi propri, liquidità, gravame sulle attività, G-SII, rischio di credito, rischio di controparte, rischio di mercato, rischio operativo, valutazione prudente e NPE. L’effettiva applicazione decorre dall’11 luglio 2023, con un periodo di preparazione di almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore.

Modifica le norme tecniche di attuazione del reporting prudenziale bancario (COREP) per adeguarle alle modifiche del CRR in materia di fondi propri, gravame sulle attività, liquidità, cartolarizzazioni, G-SII e copertura delle NPE.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, per le specifiche sezioni previste, anche alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata secondo i casi indicati nei modelli di segnalazione. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con rilevanza SEE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dall’11 luglio 2023, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono previsti ambiti differenziati per grandi enti, enti piccoli e non complessi, altri enti, enti autonomi e gruppi consolidati; alcune sezioni si applicano solo a soggetti che superano determinate soglie o che utilizzano specifici metodi di calcolo (SA, IRB, IMM, AMA, ecc.).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1994 della Commissione

Il regolamento aggiorna in modo esteso le norme tecniche di attuazione del reporting prudenziale bancario, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. L’obiettivo è recepire le modifiche introdotte nel CRR e negli atti collegati, migliorando la qualità informativa, la comparabilità e la proporzionalità delle segnalazioni a fini di vigilanza. Le nuove istruzioni e i nuovi allegati interessano profili patrimoniali, di rischio e di liquidità, nonché aspetti specifici come le cartolarizzazioni, le NPE e la valutazione prudente.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro della vigilanza prudenziale europea e dà attuazione, in forma tecnica, alle novità legislative derivanti in particolare dai regolamenti (UE) 2019/876, 2021/558 e 2021/557. I considerando evidenziano tre direttrici principali: allineamento del reporting alle nuove regole del CRR, maggiore proporzionalità degli obblighi di segnalazione per alcune categorie di enti e adattamento dei modelli informativi per consentire alle autorità competenti un monitoraggio più efficace di rischio, solvibilità e conformità prudenziale.

Ambito soggettivo e temporale

Il regolamento riguarda gli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con specifiche applicazioni anche per le imprese di investimento quando richiamate dai modelli. La disciplina opera sia su base individuale sia su base consolidata, a seconda del modello e del perimetro di vigilanza applicabile. Alcuni obblighi sono riservati a grandi enti, enti piccoli e non complessi, enti autonomi o gruppi consolidati; altri scattano solo oltre determinate soglie quantitative, come la soglia di 125 000 000 000 EUR per le segnalazioni G-SII o la soglia del 15 % per talune informazioni sul gravame sulle attività.

Struttura dei modelli e regole generali di compilazione

La parte istruttoria chiarisce che il quadro COREP è organizzato attorno a sei blocchi: adeguatezza patrimoniale, solvibilità del gruppo, rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo ed esposizioni verso amministrazioni pubbliche. Vengono inoltre fissate regole comuni di numerazione, segni e convenzioni di compilazione. Gli enti devono segnalare solo i modelli pertinenti al metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, e gli importi che aumentano o riducono fondi propri o requisiti sono classificati con segno positivo o negativo secondo la natura della voce.

Fondi propri, requisiti patrimoniali e disposizioni transitorie

I modelli CA1, CA2, CA3, CA4 e CA5 sono riorganizzati per rappresentare in modo sistematico il capitale regolamentare, gli importi delle esposizioni al rischio, i coefficienti minimi, le voci di memoria e gli effetti delle disposizioni transitorie. L’analisi dettagliata copre CET1, AT1 e T2, le deduzioni per avviamento, attività immateriali, attività fiscali differite, partecipazioni qualificate, copertura insufficiente delle NPE e altri elementi prudenziali. Il modello CA5 sintetizza gli aggiustamenti transitori, inclusa la clausola grandfathering e gli effetti dell’IFRS 9, con riferimento agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del CRR.

Solvibilità di gruppo

I modelli GS servono a rappresentare la solvibilità su base consolidata e il contributo dei singoli soggetti al profilo di rischio e ai fondi propri del gruppo. Il regolamento chiarisce che il reporting non impone un ricalcolo completo del coefficiente di capitale di ciascun soggetto, ma richiede dati comparabili e sufficientemente granulari per identificare i contributi netti di rischio e capitale. È prevista una soglia dell’1 % per l’inclusione delle informazioni sul singolo soggetto, con eccezioni per le filiazioni e i sottogruppi che apportano fondi propri consolidati.

Rischio di credito, controparte, diluizione e regolamento

La parte relativa al rischio di credito è particolarmente articolata: distingue tra metodo standardizzato e IRB, include il trattamento del rischio di controparte e del rischio di regolamento/consegna, disciplina l’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con sostituzione dell’esposizione e prevede moduli separati per ripartizioni geografiche, test retrospettivi della PD, finanziamenti specializzati e strumenti di capitale. Sono chiariti criteri di classificazione delle esposizioni, priorità tra classi, ripartizione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, nonché i legami con i modelli CR GB per la localizzazione geografica e con il modello C 09.04 per la riserva anticiclica.

Cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni

Il regolamento dedica un ampio spazio al reporting sulle cartolarizzazioni, aggiornando sia i modelli aggregati sia quelli per singola operazione. Il quadro distingue tra cedente, promotore, investitore e prestatore originario, tra cartolarizzazioni tradizionali, sintetiche, ABCP, STS e ricartolarizzazioni, e tra posizioni in bilancio, fuori bilancio e derivati. Sono disciplinati trasferimento significativo del rischio, mantenimento del rischio, segmentazione in tranches (senior, mezzanine, first loss), trattamento differenziato ai fini patrimoniali, metodi SEC-IRBA/SA/ERBA, uso del metodo della valutazione interna e rilevazione delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.

Rischio di controparte, CCP e derivati

Le sezioni dedicate al CCR dettaglianno la rilevazione dell’esposizione verso controparti, con moduli che coprono il numero di controparti, importi nozionali, valori di mercato correnti, margini di variazione, NICA, costo di sostituzione, PFE, EPE effettiva, esposizioni pre- e post-CRM e valori ponderati per il rischio. Il regolamento distingue tra OEM, SA-CCR semplificato, SA-CCR e IMM, oltre a prevedere moduli specifici per le principali controparti, per la composizione delle garanzie reali, per le esposizioni in derivati su crediti e per le esposizioni verso QCCP e non-QCCP.

Rischio operativo

Il reporting sul rischio operativo è affinato nei modelli C 16.00, C 17.01 e C 17.02. Sono disciplinati l’indicatore rilevante, i prestiti e anticipi per ASA, i requisiti di fondi propri calcolati con BIA, TSA, ASA e AMA e i dettagli delle perdite annuali per linee di business e tipologie di evento. Il regolamento chiarisce la nozione di perdita lorda, recuperi diretti, recuperi assicurativi, eventi di perdita recuperata rapidamente, soglie di rilevazione e criteri di aggregazione degli eventi su più linee di business.

Rischio di mercato

La parte sul rischio di mercato riguarda il metodo standardizzato per strumenti di debito, strumenti di capitale, cambio e merci, oltre al metodo interno. Il regolamento distingue il rischio generico dal rischio specifico, disciplina la ripartizione per scadenza, per mercati nazionali e per categorie merceologiche, e aggiorna anche i moduli per cartolarizzazioni e CTP nel portafoglio di negoziazione. Per il VaR e lo stress VaR sono previsti prospetti di flussi, scostamenti, fattori moltiplicativi e requisiti minimi, con una ripartizione per componente di rischio.

Valutazione prudente e AVA

I modelli PRUVAL riflettono il quadro del regolamento delegato (UE) 2016/101 sugli aggiustamenti di valutazione supplementari. Il regolamento richiede la segnalazione dell’AVA totale, della sua composizione per categoria di rischio e della quota riconducibile al portafoglio di negoziazione, distinguendo tra approccio di base e approccio alternativo. Sono inoltre previsti moduli per i 20 principali AVA per rischi del modello e posizioni concentrate, con informazioni su prodotto, rilevabilità, fair value, differenza IPV e rettifiche di fair value.

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Il modello GOV introduce una segnalazione specifica per le esposizioni verso amministrazioni pubbliche, con ripartizione per Stato e per durata residua. La disciplina distingue esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati, oltre a una voce per memoria sui derivati su crediti venduti su esposizioni sovrane. Le istruzioni chiariscono l’imputazione per classe di esposizione, il trattamento di posizioni corte, compensazioni e criteri di allocazione geografica basati sul debitore diretto.

Copertura delle perdite delle NPE

I modelli NPE LC sono finalizzati al calcolo del requisito minimo di copertura delle esposizioni deteriorate ai sensi degli articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater del CRR. Il sistema distingue tra esposizioni non garantite e garantite e, per le garantite, tra copertura da immobili o prestiti su immobili residenziali, altra protezione del credito e garanzie o assicurazioni di agenzie ufficiali per il credito all’esportazione. Viene inoltre distinta la disciplina applicabile alle esposizioni oggetto di misure di concessione ex articolo 47 quater, paragrafo 6, con fattori che variano in funzione del tempo trascorso dalla classificazione come deteriorate e del momento della prima misura di concessione.

Entrata in vigore e applicazione pratica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’11 luglio 2023. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il considerando relativo ai tempi di preparazione chiarisce che gli enti non devono iniziare a trasmettere le nuove segnalazioni prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore, così da consentire un adeguamento operativo ordinato.

Disposizioni principali

Adeguamento del reporting prudenziale

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per allinearlo alle novelle del regolamento (UE) n. 575/2013 introdotte, in particolare, dai regolamenti (UE) 2019/876, 2021/558 e 2021/557, nonché agli sviluppi in tema di software, cartolarizzazioni, liquidità e individuazione dei G-SII.

Segnalazioni sulle ulteriori metriche di liquidità

L’articolo 18 è sostituito e distingue gli obblighi di segnalazione mensile, trimestrale o mensile per grandi enti, enti piccoli e non complessi e altri enti. Sono previsti modelli specifici (66.1, 67, 68, 69, 70, 71) con frequenze diverse e istruzioni dedicate negli allegati XXII e XXIII, oltre a un maggiore grado di proporzionalità per alcuni enti non rientranti nelle categorie più piccole.

Gravame sulle attività

L’articolo 19 è modificato per rivedere la frequenza di alcune informazioni sul gravame sulle attività e per limitare alcuni obblighi ai soli grandi enti o agli enti che superano una soglia di gravame pari al 15 %. È inoltre previsto che alcune informazioni siano richieste solo se l’ente emette obbligazioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

Segnalazioni per l’individuazione dei G-SII

L’articolo 20 è riscritto: gli enti capogruppo dell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE e gli enti autonomi situati in uno Stato membro partecipante devono trasmettere, con frequenza trimestrale, informazioni integrative per la valutazione dei G-SII se la misura dell’esposizione totale raggiunge almeno 125 000 000 000 EUR e se ricorre il requisito territoriale dello Stato membro partecipante. Sono previste scadenze fisse di invio al 1º luglio, 1º ottobre, 2 gennaio e 1º aprile.

Aggiornamento dei modelli COREP su fondi propri e requisiti patrimoniali

Gli allegati relativi ai modelli C 01.00, C 02.00, C 03.00, C 04.00, C 05.01 e C 05.02 sono sostituiti o aggiornati. Vengono precisati gli elementi di CET1, AT1 e T2, le deduzioni, gli aggiustamenti transitori, la clausola grandfathering, le voci di memoria e il calcolo delle soglie e dei limiti, incluse le attività fiscali differite, il software, gli interessi di minoranza e gli effetti dell’IFRS 9.

Solvibilità di gruppo e contributi delle affiliate

I modelli C 06.01 e C 06.02 sono dedicati al consolidato: raccolgono dati sui soggetti inclusi nel perimetro, sui requisiti di fondi propri a livello individuale o subconsolidato, sui contributi di ciascun soggetto ai rischi e ai fondi propri del gruppo e sulle riserve di capitale. È prevista una soglia dell’1 % per la segnalazione dei contributi dei singoli soggetti, con eccezioni per filiazioni e sottogruppi che apportano fondi propri al gruppo.

Rischio di credito, controparte e regolamento

Sono aggiornati i modelli C 07.00, C 08.01, C 08.02, C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.1, C 08.06, C 08.07 e C 11.00. Il regolamento dettaglia la ripartizione per classi di esposizione, l’uso dei metodi SA e IRB, le tecniche di mitigazione del rischio di credito, la ripartizione geografica, i test retrospettivi della PD, i finanziamenti specializzati e il rischio di regolamento/consegna con soglie temporali e fattori di rischio specifici.

Cartolarizzazioni

I modelli C 13.01, C 14.00 e C 14.01 sono profondamente aggiornati per riflettere il quadro CRR/STS e le modifiche del regolamento (UE) 2017/2402. Sono previste informazioni distinte per cedente, promotore, investitore e prestatore originario, per posizioni in bilancio e fuori bilancio, per ricartolarizzazioni, per posizioni ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali, per mantenimento del rischio, transfer significativo del rischio, segmenti senior/mezzanine/prime perdite e per i metodi SEC-IRBA, SEC-SA, SEC-ERBA e metodo della valutazione interna.

Rischio di controparte e esposizioni verso CCP

Sono aggiornati i modelli C 34.01, C 34.02, C 34.03, C 34.04, C 34.05, C 34.06, C 34.07, C 34.08, C 34.09, C 34.10 e C 34.11. Il regolamento disciplina la segnalazione di derivati, SFT, margini, NICA, esposizioni verso QCCP e non-QCCP, principali controparti, classi di esposizioni IRB e flussi di RWEA, oltre al trattamento del CVA.

Rischio operativo

Il modello C 16.00 e i modelli C 17.01 e C 17.02 sono aggiornati per riflettere BIA, TSA, ASA e AMA, inclusi indicatori rilevanti, perdite e recuperi, grandi eventi di perdita e ripartizione per linee di business e tipologie di eventi. Sono previsti dettagli sulla soglia interna di raccolta dati, sugli eventi nuovi, sugli adeguamenti per perdite e sui recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio.

Rischio di mercato e CVA

Sono aggiornati i modelli per rischio di tasso su strumenti di debito, strumenti di capitale, cambio, merci, modello interno e CVA. Il regolamento disciplina la distinzione tra rischio generico e specifico, la ripartizione per valute, mercati, categorie di rischio e metodi, nonché il calcolo dei requisiti e il collegamento con il capitale regolamentare.

Valutazione prudente (AVA)

I modelli C 32.01, C 32.02, C 32.03 e C 32.04 sono aggiornati per la segnalazione degli AVA ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/101. Sono incluse le categorie di incertezza delle quotazioni di mercato, costi di chiusura, rischi del modello, posizioni concentrate, costi amministrativi futuri, chiusure anticipate e rischi operativi, nonché la soglia di applicazione del metodo di base o dell’approccio alternativo.

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Il modello C 33.00 disciplina la segnalazione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche per paese e per durata residua, distinguendo esposizioni dirette, derivati, fuori bilancio e voci per memoria su derivati su crediti venduti. Sono previste ripartizioni per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizione, con regole specifiche per compensazioni, posizioni corte e controparti dirette.

Copertura delle perdite delle NPE

I modelli C 35.01, C 35.02 e C 35.03 introducono e strutturano il reporting sul requisito minimo di copertura delle esposizioni deteriorate ai sensi degli articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater del CRR. Il sistema distingue tra parte garantita e non garantita, tra NPE ordinarie e NPE oggetto di misure di concessione, e applica fattori collegati al tempo trascorso dalla classificazione a deteriorato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’11 luglio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il considerando finale prevede un intervallo minimo di sei mesi tra entrata in vigore e applicazione pratica dei nuovi obblighi di segnalazione.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialicartolarizzazionirischio di creditorischio di mercatorischio operativoliquiditàgrandi esposizionisovrapprezzi prudenzialienti a rilevanza sistemica globale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.