Regolamento (UE) 2023/183
Regolamento delegato (UE) 2023/183 della Commissione del 23 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di conformità alla buona pratica di laboratorio per i medicinali veterinari di cui all’allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/6 per correggere e chiarire i riferimenti alla buona pratica di laboratorio (BPL) contenuti nell’allegato II. La modifica mira a precisare che la conformità alla BPL è richiesta per gli studi preclinici di sicurezza, mentre non lo è per gli studi di efficacia, evitando così ripetizioni non necessarie di studi scientifici nei procedimenti autorizzativi. Sono aggiornate anche le indicazioni documentali da includere nei dossier e le regole particolari per alcuni studi sui vaccini.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari per precisare l’applicazione dei requisiti di buona pratica di laboratorio (BPL) agli studi preclinici di sicurezza e ad altri studi rilevanti.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6, con riferimento specifico ai dossier e alle domande di autorizzazione all’immissione in commercio che contengono studi farmacologici e tossicologici, studi di residui e studi preclinici di sicurezza. Le modifiche incidono sui requisiti documentali e sostanziali relativi alla conformità alla BPL per gli studi preclinici, inclusi i vaccini e gli studi su specie non di destinazione. Il regolamento si applica nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; la data di applicazione è retrodatata al 28 gennaio 2022.
Regolamento delegato (UE) 2023/183: requisiti BPL per i medicinali veterinari
Il regolamento delegato (UE) 2023/183 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari per correggere i riferimenti alla buona pratica di laboratorio (BPL) nei requisiti relativi agli studi preclinici. L’intervento, adottato sulla base dell’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, si inserisce nel quadro delineato anche dal regolamento delegato (UE) 2021/805 e mira a evitare duplicazioni di studi scientifici nei procedimenti di autorizzazione.
Finalità della modifica
La Commissione precisa, nei considerando, che la conformità alla buona pratica clinica non è richiesta per gli studi di efficacia, ma solo per gli studi sulla sicurezza. Per questo motivo vengono adeguati i riferimenti presenti in diverse parti dell’allegato II, così da assicurare un’applicazione corretta delle regole sulla BPL e una valutazione coerente della documentazione presentata nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio.
Ambito materiale della disciplina
La modifica riguarda gli studi farmacologici e tossicologici, gli studi di residui e gli studi preclinici di sicurezza connessi ai medicinali veterinari. In concreto, il regolamento interviene sui punti I.1.6, I.2.3, I.2.4, IIIb.3 A e IIIb.4B dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/6, sostituendo o sopprimendo talune lettere e precisando quando la conformità alla BPL è richiesta e come deve essere documentata.
Requisiti di buona pratica di laboratorio
Il nuovo testo del punto I.1.6 stabilisce che gli studi farmacologici e tossicologici, gli studi di residui e gli studi preclinici di sicurezza devono essere condotti secondo la BPL, richiamando espressamente le direttive 2004/10/CE e 2004/9/CE. Nei punti I.2.3 e I.2.4 viene inoltre richiesto che, ove applicabile, il dossier contenga una dichiarazione di conformità alla BPL per gli studi preclinici di sicurezza, unitamente a una spiegazione del contributo di eventuali studi non conformi alla BPL alla valutazione globale del rischio e alla relativa giustificazione.
Regole specifiche per gli studi sui vaccini
Nel punto IIIb.3 A, punto 2, la disciplina viene resa più esplicita per gli studi preclinici di sicurezza relativi ai vaccini. In linea generale tali studi devono rispettare la BPL; tuttavia, sono ammessi studi non conformi alla BPL per studi sulle specie non di destinazione e per studi che valutano proprietà immunologiche, biologiche o genetiche dei ceppi vaccinali, purché svolti in condizioni adeguatamente controllate. Ogni altra deviazione dalla BPL deve essere motivata.
Applicazione nel tempo ed effetti pratici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma stabilisce una applicazione dal 28 gennaio 2022. Tale scelta ha una finalità pratica precisa: evitare inutili ripetizioni di studi farmacologici, tossicologici, di residui e di sicurezza preclinica per le domande di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Natura direttamente applicabile
Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato.
Requisiti BPL per gli studi preclinici
Il nuovo punto I.1.6 stabilisce che gli studi farmacologici e tossicologici, gli studi di residui e gli studi preclinici di sicurezza devono essere effettuati conformemente alle disposizioni sulla buona pratica di laboratorio previste dalle direttive 2004/10/CE e 2004/9/CE.
Documentazione nei dossier autorizzativi
I punti I.2.3 e I.2.4 dell’allegato II sono modificati per richiedere una dichiarazione di conformità alla BPL per gli studi preclinici di sicurezza, ove applicabile, accompagnata da una discussione sul contributo di eventuali studi non conformi alla BPL alla valutazione complessiva del rischio e da una giustificazione dello status di non conformità.
Studi preclinici di sicurezza per i vaccini
Il punto IIIb.3 A, punto 2, precisa che gli studi preclinici di sicurezza devono essere condotti secondo i requisiti BPL; sono ammissibili studi non conformi alla BPL per studi su specie non di destinazione e per studi sulle proprietà immunologiche, biologiche o genetiche dei ceppi vaccinali, purché in condizioni adeguatamente controllate, mentre ogni altra deviazione deve essere giustificata.
Soppressione di un riferimento non più coerente
Il punto IIIb.4B, punto 4, lettera b), è soppresso per allineare l’allegato II alla nuova disciplina sulla BPL.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022, in modo da evitare ripetizioni di studi farmacologici, tossicologici, di residui e preclinici di sicurezza per domande presentate prima dell’entrata in vigore.
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