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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2399

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

Normativa europea32022R2399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per lo sportello unico doganale dell’Unione europea, con l’obiettivo di rendere più efficiente e digitale lo sdoganamento delle merci e la cooperazione tra autorità doganali e autorità competenti partner. Il cuore del sistema è EU CSW-CERTEX, che collega gli ambienti nazionali degli Stati membri ai sistemi non doganali dell’Unione per lo scambio automatizzato di dati e certificati. Il regolamento disciplina anche la governance del trattamento dei dati, la ripartizione dei costi, il monitoraggio, il programma di lavoro e gli adeguamenti del codice doganale dell’Unione.

Istituzione dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, basato su EU CSW-CERTEX, per integrare procedure doganali e formalità non doganali dell’Unione e modificare il codice doganale dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alla Commissione, alle autorità doganali, alle autorità competenti partner e agli operatori economici coinvolti nello sdoganamento delle merci nell’Unione. Riguarda le formalità doganali e le formalità non doganali dell’Unione elencate nell’allegato, tramite gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX. L’applicazione è generale nell’Unione, con alcune disposizioni operative differite al 13 dicembre 2031; le formalità e i sistemi elencati nell’allegato si collegano secondo le date indicate, molte dal 3 marzo 2025, altre al 1° ottobre 2025 e al 16 dicembre 2025. Sono previste sia componenti obbligatorie sia componenti volontarie; alcune funzionalità supplementari si applicano solo se la Commissione accerta il soddisfacimento di specifici criteri.

Regolamento (UE) 2022/2399 sullo sportello unico doganale dell’Unione europea

Il regolamento istituisce un ambiente armonizzato e integrato per lo sportello unico dell’Unione europea per le dogane, con l’obiettivo di digitalizzare e semplificare lo sdoganamento delle merci e rafforzare la cooperazione tra autorità doganali e autorità competenti partner. La ratio emerge chiaramente dai considerando: ridurre oneri amministrativi, evitare frammentazione e ridondanze, migliorare la sicurezza e favorire l’interoperabilità tra sistemi pubblici nazionali e dell’Unione.

Finalità e architettura del sistema

L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane è concepito come un insieme di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e unionale. Il sistema centrale è EU CSW-CERTEX, che mette in connessione gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con i sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. Il regolamento mira a consentire scambi di dati integrati, automatizzati e sicuri, con particolare attenzione alla coerenza tra dati doganali e non doganali.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’ambito di applicazione riguarda Stati membri, Commissione, autorità doganali, autorità competenti partner e operatori economici coinvolti nell’importazione, esportazione, transito o riesportazione di merci. Il perimetro materiale comprende le formalità doganali e le formalità non doganali dell’Unione elencate nell’allegato, con distinzione tra sistemi obbligatori della parte A e sistemi volontari della parte B. Tra le formalità inizialmente ricomprese figurano, in particolare, controlli sanitari e fitosanitari, biologico, gas fluorurati, sostanze che riducono lo strato di ozono e beni culturali; nella parte B compaiono, tra le altre, FLEGT, dual use, CITES e ICSMS.

EU CSW-CERTEX: funzione, governance e collegamenti

L’articolo 5 attribuisce alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, lo sviluppo, l’integrazione e la gestione del sistema. La Commissione collega i sistemi non doganali dell’Unione al sistema entro le date dell’allegato e fornisce orientamenti e assistenza agli Stati membri. Gli Stati membri devono collegare i propri ambienti nazionali entro le date previste per le formalità obbligatorie e possono farlo per quelle volontarie. Il regolamento consente alla Commissione di modificare, con atti delegati, l’elenco delle formalità e le date di collegamento.

Trattamento dei dati personali, sicurezza e contitolarità

Il regolamento disciplina in modo puntuale il trattamento dei dati personali. Nel sistema EU CSW-CERTEX il trattamento è ammesso solo per consentire lo scambio di informazioni e l’eventuale trasformazione tecnica dei dati; le categorie di interessati e i dati trattabili sono tassativamente individuati. Il sistema non conserva le informazioni scambiate, salvo i registri tecnici necessari, e la trasformazione dei dati avviene su infrastrutture situate nell’Unione. Commissione e autorità degli Stati membri sono contitolari del trattamento; la Commissione deve adottare atti di esecuzione che ripartiscono le responsabilità ai fini del RGPD e del regolamento (UE) 2018/1725.

Ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

Ciascuno Stato membro deve istituire e gestire un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Tali ambienti costituiscono la componente nazionale dell’architettura unionale e devono consentire lo scambio elettronico tra autorità doganali, autorità competenti partner e operatori economici tramite EU CSW-CERTEX. Per le formalità della parte A, devono offrire almeno: canale unico per gli operatori, gestione della quantità e verifica automatizzata delle formalità; per la parte B, tali funzioni si applicano se il sistema è collegato a EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali possono inoltre servire come piattaforma per il coordinamento dei controlli ex articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Cooperazione digitale: dati, procedure e identificazione

Gli articoli 10, 13, 14 e 15 costituiscono il nucleo operativo della cooperazione digitale. EU CSW-CERTEX deve consentire lo scambio di dati tra ambienti nazionali e sistemi non doganali per: rendere disponibili alle autorità doganali le informazioni necessarie per verifiche automatizzate; consentire alle autorità competenti partner la gestione della quantità; supportare l’integrazione delle procedure e il coordinamento dei controlli; e realizzare eventuali altri trasferimenti automatizzati richiesti dal diritto UE settoriale. La Commissione deve individuare la serie di dati comuni e la serie di dati dell’autorità competente partner, che insieme ai dati doganali formano una serie integrata. Il codice EORI è usato come identificativo comune negli scambi di informazione.

Cooperazione digitale supplementare e semplificazione per gli operatori

Per le formalità della parte A, gli ambienti nazionali devono consentire agli operatori economici di presentare informazioni in un punto unico e di ricevere il feedback elettronico delle autorità. Per la parte B, tali funzionalità possono essere attivate se la Commissione constata, con atto di esecuzione, che la formalità soddisfa i criteri previsti: sovrapposizione dei dati, rilevanza del numero di documenti, identificazione tramite EORI e compatibilità giuridica dell’uso dello sportello unico nazionale. La disciplina consente anche la presentazione di una serie di dati integrata, che può valere come dichiarazione doganale o di riesportazione e come adempimento delle formalità non doganali.

Ruolo del sistema EORI e dei coordinatori nazionali

Le autorità competenti partner hanno accesso al sistema EORI per verificare i dati relativi agli operatori economici. Ogni Stato membro deve inoltre designare un coordinatore nazionale, quale punto di contatto con la Commissione e soggetto incaricato di promuovere la cooperazione interna e coordinare il collegamento degli ambienti nazionali con EU CSW-CERTEX e la trasmissione delle informazioni richieste.

Spese, programma di lavoro, monitoraggio e relazioni

I costi del sistema centrale EU CSW-CERTEX e delle sue interfacce sono a carico del bilancio generale dell’Unione; i costi degli ambienti nazionali e del loro collegamento ricadono sugli Stati membri. La Commissione deve adottare un programma di lavoro, aggiornato almeno ogni tre anni, per pianificare l’integrazione progressiva delle formalità. È previsto un monitoraggio periodico del funzionamento dell’ambiente e una valutazione delle prestazioni di EU CSW-CERTEX, con relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2027 e poi ogni anno; ogni tre anni la relazione deve includere anche il monitoraggio e la valutazione di impatto, con attenzione alle PMI.

Modifica del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regolamento modifica il codice doganale dell’Unione per includervi espressamente il regolamento (UE) 2022/2399 e le relative disposizioni integrative e di attuazione nella definizione di normativa doganale. Inoltre, l’articolo 163, paragrafo 1, è integrato prevedendo che i documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell’allegato si considerino nella disponibilità del dichiarante se i dati necessari sono ottenibili dai sistemi settoriali tramite EU CSW-CERTEX.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, una parte rilevante delle disposizioni operative, in particolare quelle su canale unico, dati comuni e presentazione integrata, si applica dal 13 dicembre 2031. L’allegato fissa inoltre le scadenze di collegamento dei singoli sistemi settoriali, con decorrenze diverse a seconda della formalità: in molti casi dal 3 marzo 2025, in altri dal 1° ottobre 2025 e dal 16 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Istituzione dell’ambiente unico doganale UE

L’articolo 1 istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, composto da servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell’Unione, e fissa norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di dati interoperabili.

EU CSW-CERTEX e collegamento con i sistemi settoriali

Gli articoli 4 e 5 istituiscono il sistema elettronico EU CSW-CERTEX, che collega gli ambienti nazionali agli specifici sistemi non doganali dell’Unione. La Commissione sviluppa, integra e gestisce il sistema; gli Stati membri collegano i propri ambienti nazionali entro le date dell’allegato per le formalità obbligatorie, mentre per quelle volontarie il collegamento è facoltativo. La Commissione può modificare l’allegato con atti delegati.

Trattamento dei dati personali e contitolarità

Gli articoli 6 e 7 limitano il trattamento nel sistema EU CSW-CERTEX alle sole finalità di scambio e trasformazione tecnica/commerciale dei dati necessari. Sono ammessi solo specifici dati personali e determinate categorie di interessati; il sistema non conserva le informazioni scambiate, salvo registri tecnici. Commissione, autorità doganali e autorità competenti partner sono contitolari del trattamento e la Commissione adotta atti di esecuzione per ripartire le responsabilità.

Ambienti nazionali dello sportello unico e funzioni minime

L’articolo 8 obbliga ciascuno Stato membro a istituire e gestire un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Per le formalità dell’allegato parte A tali ambienti devono offrire canale unico, gestione della quantità e verifica automatizzata; per la parte B tali funzioni si applicano se il sistema è collegato a EU CSW-CERTEX. Gli ambienti possono inoltre fungere da piattaforma per il coordinamento dei controlli ex articolo 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Scambio di dati, serie di dati comuni e presentazione unica

Gli articoli 10, 13, 14 e 15 disciplinano lo scambio automatico di informazioni tra domini doganale e non doganale, la definizione della serie di dati comuni e della serie di dati dell’autorità competente partner, e la loro integrazione in una serie di dati unica. Gli operatori economici possono presentare tramite l’ambiente nazionale una serie di dati integrata che vale, secondo i casi, come dichiarazione doganale o di riesportazione e come adempimento delle formalità non doganali. Il codice EORI è usato come identificativo per gli scambi di informazioni.

Cooperazione digitale supplementare e criteri di applicazione

L’articolo 12 subordina alcune funzionalità di cooperazione digitale supplementare al riconoscimento, con atti di esecuzione, che la singola formalità soddisfa criteri specifici: sovrapposizione dei dati, significatività dei documenti rilasciati, identificabilità tramite EORI e possibilità giuridica di usare lo sportello unico nazionale.

Coordinatori nazionali, costi, programma di lavoro e monitoraggio

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 prevedono un coordinatore nazionale per ciascuno Stato membro, la ripartizione dei costi tra bilancio UE e Stati membri, un programma di lavoro adottato dalla Commissione e aggiornato almeno ogni tre anni, e un monitoraggio con relazioni annuali/periodiche alla Commissione e al legislatore europeo, a partire dal 31 dicembre 2027.

Modifiche al codice doganale dell’Unione e applicazione

L’articolo 23 modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 includendo il regolamento 2022/2399 nella definizione di normativa doganale e stabilendo che, per le formalità non doganali dell’allegato, i documenti di accompagnamento si considerano in possesso del dichiarante se i dati sono ottenibili tramite EU CSW-CERTEX. L’articolo 24 prevede l’entrata in vigore al terzo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione differita di varie disposizioni dal 13 dicembre 2031.

Come è indicizzato

Materiedoganecommercio internazionaledigitalizzazione amministrativaprotezione dei daticibersicurezza

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