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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/330

Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Normativa europea32023R0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/126 per chiarire, correggere e precisare varie regole applicative degli interventi settoriali della PAC nel periodo 2023-2027. Le modifiche riguardano in particolare la determinazione delle spese ammissibili, la promozione e comunicazione, la raccolta verde, i ritiri dal mercato, il calcolo del valore della produzione commercializzata e le regole per gli interventi attuati da organizzazioni transnazionali. Sono inoltre rettificati alcuni errori sul tetto delle spese amministrative e di personale e su una previsione relativa alla denaturazione dei prodotti raccolti, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2023.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126, con precisazioni e correzioni sulle regole attuative di taluni interventi settoriali della PAC 2023-2027 e sulle norme relative alla BCAA 1.

Ambito di applicazione

Si applica ai piani strategici della PAC degli Stati membri per il periodo 2023-2027, in particolare agli interventi settoriali nei comparti ortofrutticolo, vitivinicolo, del luppolo, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115. Incide sui soggetti beneficiari e attuatori degli interventi, tra cui organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, gruppi di produttori, trasformatori e, per specifici interventi vitivinicoli, scuole pubbliche di vitivinicoltura. Si applica dal 1° gennaio 2023; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non introduce esclusioni generali, ma chiarisce alcune condizioni di non ammissibilità e limiti di spesa per specifiche tipologie di intervento.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/126

Il regolamento interviene sul quadro attuativo dei piani strategici della PAC 2023-2027, correggendo alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 e chiarendone altre. L’obiettivo è assicurare certezza del diritto, uniformità di applicazione e coerenza nella gestione degli interventi settoriali, in particolare nei comparti ortofrutticolo e vitivinicolo.

Ambito materiale e finalità

Le modifiche riguardano i requisiti aggiuntivi per specifici tipi di intervento definiti dagli Stati membri nei piani strategici della PAC e le norme relative alla percentuale per la BCAA 1. Il regolamento richiama, come base giuridica principale, l’articolo 45, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2021/2115 e si fonda sull’esigenza, dichiarata nei considerando, di chiarire e rettificare varie regole applicative che presentavano incertezze o errori.

Spese ammissibili e imputazione dei costi

All’articolo 12 viene chiarito che, nel determinare le spese da coprire per gli interventi agro-climatico-ambientali, gli Stati membri devono considerare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, ma non gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, per i quali il costo è coperto integralmente. L’articolo 21 viene riscritto per ribadire che il sostegno si paga sulla base dei costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario e documentati, ad esempio tramite fatture.

Sempre sul piano della ripartizione delle spese, l’articolo 22 è integrato con criteri per considerare alcune spese come esclusivamente riferibili agli obiettivi agro-climatico-ambientali quando gli interventi vi contribuiscono in modo diretto e significativo. È inoltre introdotta una regola specifica per il calcolo del contributo degli interventi agli obiettivi di cui agli articoli 46 e 57 del regolamento (UE) 2021/2115, distinguendo il criterio da applicare in base al tipo di intervento e alla durata dei programmi operativi.

Promozione, comunicazione e commercializzazione

L’articolo 14 è sostituito integralmente e amplia in modo sistematico gli obiettivi perseguibili dagli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nei settori interessati. Tra gli obiettivi figurano l’aumento della competitività, del consumo e della quota di mercato, la sensibilizzazione sui regimi di qualità, la promozione della produzione sostenibile, la valorizzazione dei marchi delle organizzazioni di produttori e delle loro filiali, la promozione dei vini nei paesi terzi e l’informazione sul consumo responsabile di vino.

Per la promozione generica e quella dei regimi di qualità, è inoltre previsto l’obbligo di apporre l’emblema dell’Unione e la dicitura "Finanziato dall’Unione europea", nel rispetto delle caratteristiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

Ritiri dal mercato, distribuzione gratuita e trasformazione

In materia di ritiri dal mercato, l’articolo 26 viene sostituito per fissare un tetto complessivo pari all’80 % del prezzo medio di mercato del prodotto fresco, calcolato sulla base dei tre anni precedenti, considerando insieme le spese di condizionamento e il sostegno al ritiro. L’articolo 27 viene allineato a tale limite, specificando che il pagamento in natura ai trasformatori è consentito solo se copre esclusivamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro garantisce la destinazione dei prodotti trasformati ai destinatari finali.

L’articolo 33 viene poi riscritto per stabilire che i pagamenti relativi ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati per la distribuzione gratuita non possono superare gli importi dell’allegato VII; tale limite non si applica quando la distribuzione gratuita avviene dopo la trasformazione.

Calcolo del valore della produzione commercializzata e disciplina delle filiali

L’articolo 31 viene corretto per precisare che il valore della produzione commercializzata si calcola allo stato fresco o al primo stato di trasformazione normalmente commercializzato, senza includere ulteriori trasformazioni, condizionamenti o il valore dei prodotti finali trasformati. Per i settori di cui all’articolo 42, lettere e) ed f), gli Stati membri devono indicare nei piani strategici la modalità di calcolo per ciascun settore.

Viene inoltre ampliata la previsione sulle strutture a filiera: l’articolo 31, paragrafo 7, lettera a), consente che una o più organizzazioni, associazioni o gruppi di produttori, incluse le strutture transnazionali, possano rientrare nella disciplina delle filiali. In parallelo, è introdotto l’articolo 32 bis, che assoggetta gli interventi delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali alle norme nazionali dello Stato membro in cui si trova la sede dell’organizzazione.

Settore vitivinicolo e scuole pubbliche di vitivinicoltura

L’articolo 40, paragrafo 3, è modificato per consentire che anche le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono viticoltori possano beneficiare di determinati interventi del settore vitivinicolo, in particolare quelli di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

Rettifiche puntuali e spese non ammissibili

Il regolamento rettifica l’articolo 17, paragrafo 8, lettera b), precisando che i prodotti raccolti nell’ambito della raccolta verde devono essere denaturati. Rettifica anche l’articolo 23, paragrafo 1, quinto comma, chiarendo che per alcune attività di promozione, comunicazione e iniziative nei paesi terzi le spese per costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non possono superare il 50 % del costo complessivo dell’intervento.

Infine, l’allegato II è modificato per circoscrivere meglio le tipologie di spesa non ammissibili, con particolare riferimento al rimborso di prestiti relativi a interventi iniziati prima del programma operativo e agli interventi non realizzati nei luoghi o nelle strutture previste, salvo specifiche eccezioni con consenso dello Stato membro.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Chiarimento sulle spese ammissibili per interventi agro-climatico-ambientali

All’articolo 12, paragrafo 3, viene precisato che, salvo gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, gli Stati membri devono tener conto dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli interventi connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.

Riformulazione degli obiettivi degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione

L’articolo 14 è sostituito integralmente. Gli Stati membri devono prevedere nei piani strategici della PAC che gli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione perseguano uno degli obiettivi elencati, tra cui: accrescimento della conoscenza dei prodotti agricoli dell’Unione; aumento della competitività e del consumo; sensibilizzazione sui regimi di qualità; incremento della quota di mercato; sostegno al ritorno a condizioni normali del mercato in caso di turbative; promozione della produzione sostenibile; sensibilizzazione sui marchi delle organizzazioni di produttori e delle loro filiali; apertura e consolidamento dei mercati dei vini nei paesi terzi; informazione sul consumo responsabile di vino; aumento del consumo di ortofrutticoli freschi o trasformati. È inoltre stabilito che il materiale per la promozione generica e per la promozione dei regimi di qualità debba recare l’emblema dell’Unione e la dicitura "Finanziato dall’Unione europea" secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

Pagamento del sostegno sulla base dei costi effettivi ragionevoli

L’articolo 21, paragrafo 1, è sostituito per prevedere che, nei settori di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri eroghino il sostegno sulla base dei costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario e documentati, ad esempio da fatture.

Calcolo delle spese connesse agli obiettivi agro-climatico-ambientali e di ricerca/sostenibilità

All’articolo 22, paragrafo 4, si stabilisce che le spese relative agli interventi degli articoli 11 e 12 che perseguono anche altri obiettivi sono considerate esclusivamente connesse agli obiettivi agro-climatico-ambientali se contribuiscono in modo diretto e significativo al loro raggiungimento. È poi aggiunto un paragrafo 5 che disciplina il periodo da considerare per il calcolo del contributo degli interventi agli obiettivi di cui agli articoli 46 e 57 del regolamento (UE) 2021/2115, distinguendo tra tipi di intervento e durata dei programmi operativi.

Limite dell’80 % per ritiri dal mercato e distribuzione gratuita

L’articolo 26, paragrafo 1, è sostituito: per il tipo di intervento "ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni" relativo agli ortofrutticoli dell’allegato V, la somma delle spese di condizionamento e del sostegno per il ritiro non può superare l’80 % del prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall’organizzazione di produttori" del prodotto fresco nei tre anni precedenti.

Pagamento in natura e trasformazione dei prodotti ritirati

L’articolo 27, paragrafo 2, terzo comma, è sostituito per consentire agli Stati membri di autorizzare il pagamento in natura ai trasformatori solo se copre unicamente le spese di trasformazione e se sono adottate misure che garantiscano la destinazione dei prodotti trasformati ai destinatari finali; si applica comunque il limite dell’articolo 26, paragrafo 1.

Calcolo del valore della produzione commercializzata e disciplina delle filiali

All’articolo 31 si chiarisce che il valore della produzione commercializzata si calcola allo stato fresco o al primo stato di trasformazione normalmente commercializzato, senza includere ulteriori trasformazioni o condizionamenti. Per i settori di cui all’articolo 42, lettere e) ed f), gli Stati membri devono indicare nei piani strategici la modalità di calcolo per ciascun settore. Inoltre, l’articolo 31, paragrafo 7, lettera a), è esteso a una o più organizzazioni, associazioni o gruppi di produttori, incluse le organizzazioni e associazioni transnazionali, al fine di ricomprendere anche le filiere con filiali.

Regole applicabili agli interventi delle organizzazioni transnazionali

È inserito l’articolo 32 bis, che prevede che i tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e dalle relative associazioni rispettino il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell’organizzazione, conformemente agli articoli 14 o 21 del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita

L’articolo 33 è sostituito per stabilire che i pagamenti relativi ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati per la distribuzione gratuita non possono superare l’ammontare dell’allegato VII. La regola non si applica quando la distribuzione gratuita avviene dopo la trasformazione.

Interventi vitivinicoli di scuole pubbliche di vitivinicoltura

All’articolo 40, paragrafo 3, è aggiunta la lettera c) per consentire interventi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.

Rettifica dell’allegato II sulle spese non ammissibili

Nell’allegato II, parte I, il punto 2 è rettificato per riferirsi al rimborso dei prestiti contratti per un intervento la cui attuazione è iniziata prima dell’inizio del programma operativo. Il punto 12 è sostituito per precisare le condizioni di non ammissibilità degli interventi di cui all’articolo 11, quando non realizzati in azienda o nei locali dell’organizzazione, dei soci produttori, di una filiale o di un soggetto della catena di filiali, salvo consenso dello Stato membro per una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori.

Rettifica sul limite delle spese amministrative e di personale

All’articolo 23, paragrafo 1, quinto comma, è corretto il riferimento al limite del 50 % del costo complessivo dell’intervento per le spese amministrative e di personale direttamente sostenute dai beneficiari, applicabile agli interventi di promozione, comunicazione, alle azioni di comunicazione e ad alcune iniziative delle organizzazioni interprofessionali e nei paesi terzi.

Rettifica sulla raccolta verde

All’articolo 17, paragrafo 8, lettera b), è precisato che i prodotti raccolti nell’ambito della raccolta verde devono essere denaturati, così da evitare il loro rientro nella filiera commerciale.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti e sostegni agricolisettore ortofrutticolosettore vitivinicolonorme ambientali e buone condizioni agronomiche e ambientali

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