Regolamento (UE) 2022/2282
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2282 della Commissione del 21 novembre 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2022 fino al 30 dicembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fornisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per il calcolo Solvency II delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel periodo indicato. Gli allegati contengono le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per numerose valute e mercati nazionali. L’atto è adottato con procedura d’urgenza, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 30 settembre 2022.
Stabilisce le informazioni tecniche da usare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, per le segnalazioni Solvency II con date di riferimento dal 30 settembre 2022 al 30 dicembre 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2022 e il 30 dicembre 2022. Riguarda le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2282 della Commissione
Il regolamento attua la disciplina Solvency II fissando, per un periodo determinato, le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Il provvedimento risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare uniformità prudenziale e disponibilità immediata dei parametri tecnici sulla base dei dati di mercato di fine settembre 2022.
Finalità e contesto normativo
L’atto si innesta nella direttiva 2009/138/CE e, in particolare, nell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. La Commissione evidenzia che, per garantire condizioni uniformi di calcolo, occorre fissare per ogni data di riferimento le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, nonché gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità.
Ambito di applicazione
L’obbligo ricade sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvency II. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2022 al 30 dicembre 2022; il regolamento si applica comunque a decorrere dal 30 settembre 2022, così da garantire che tutte le imprese impieghino le medesime basi di calcolo indipendentemente dalla data di invio della segnalazione all’autorità competente.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, elenca tre categorie di dati tecnici:
- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, riportate nell’allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, riportati nell’allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell’allegato III.
Tali informazioni sono quelle da utilizzare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le curve di tassi privi di rischio per numerose valute, da usare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle coprono durate residue da 1 a 150 anni e comprendono, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base e senza includere gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:
- gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute;
- per le durate da 11 a 30 anni, lo spread è pari a quello previsto per una durata di 10 anni;
- sono previste tabelle per Stato, con valori differenziati a seconda della durata fino a 10 anni.
Per le esposizioni verso enti finanziari:
- le tabelle sono distinte per valuta;
- i valori sono organizzati per classe di merito di credito da 0 a 6;
- la durata coperta va da 1 a 30 anni.
Per le altre esposizioni:
- sono previste tabelle analoghe a quelle per gli enti finanziari, sempre per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
- i valori sono indicati per durate da 1 a 30 anni.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, in punti base, per i mercati assicurativi nazionali associati alle valute elencate.
Tra i valori più rilevanti:
- euro: 17 punti base per Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna;
- corona ceca: 32 punti base;
- corona danese: 49 punti base;
- fiorino ungherese: 22 punti base;
- corona svedese: 4 punti base;
- kuna: 2 punti base;
- lev bulgaro: -4 punti base;
- lira sterlina: 26 punti base;
- leu rumeno: 9 punti base;
- zloty: 24 punti base;
- corona islandese: 3 punti base;
- corona norvegese: 23 punti base;
- franco svizzero: -3 punti base per Liechtenstein e Svizzera;
- dollaro australiano: 13 punti base;
- dollaro canadese: 20 punti base;
- renminbi-yuan: 11 punti base;
- dollaro di Hong Kong: 5 punti base;
- dollaro USA: 66 punti base;
- yen: 2 punti base.
Entrata in vigore, applicazione e forza vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 30 settembre 2022. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nota procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 182/2011 per giustificare l’adozione secondo la procedura d’urgenza, motivata dalla necessità di disporre tempestivamente della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio.
Disposizioni principali
Finalità e base normativa
L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e serve a garantire condizioni uniformi di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. I considerando evidenziano che le informazioni tecniche devono essere basate sui dati di mercato di fine mese precedente la prima data di riferimento applicabile e che l’adozione è giustificata dall’urgenza di renderle immediatamente disponibili.
Periodo di applicazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2022 al 30 dicembre 2022. L’articolo 2 precisa che il regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2022.
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, di cui all’allegato I; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III. Tali valori si applicano ai calcoli previsti dagli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE.
Efficacia e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I - strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I riporta, per numerose valute, le curve dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Sono incluse, tra le altre, euro, valute dell’area SEE e diverse valute di paesi terzi; per ciascuna valuta sono indicati valori annuali fino a 150 anni di durata residua.
Allegato II - spread fondamentali
L’allegato II contiene gli spread fondamentali, espressi in punti base, distinti per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti finanziari e altre esposizioni. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali sono previste tabelle per Paese e durata (con regola speciale per le durate da 11 a 30 anni, pari al valore a 10 anni); per gli enti finanziari sono previste tabelle per valuta e classe di merito di credito 0-6, con durate da 1 a 30 anni; per le altre esposizioni sono previste analoghe tabelle per valuta e classe di merito di credito 0-6.
Allegato III - aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, in punti base, per ciascun mercato assicurativo nazionale associato alle valute indicate. Per l’euro l’aggiustamento è pari a 17 punti base per tutti i mercati nazionali elencati; sono inoltre previsti valori specifici per le altre valute, compresi valori negativi per il lev bulgaro e il franco svizzero.
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