Cassazione Penale, Sentenza n. 47102/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il porto, senza giustificato motivo, di un bastone di legno qualificato come arma (art. 4, comma 2, legge n. 110/1975). In cassazione il difensore ha dedotto: 1) insussistenza dell'elemento oggettivo e errata determinazione della natura di arma del bastone, trattandosi di un attrezzo agricolo adattato e usato per finalità venatorie; 2) omissione del giudice di merito nel pronunciarsi sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). Il PM ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: il giudice di merito ha valutato attendibilmente le prove e le discrepanze (momento della presenza, colore dell'impugnatura, controllo notturno quando la caccia è vietata) e ha accertato che l'oggetto, pur originariamente agricolo, era stato modificato e reso idoneo all'offesa. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: il giudice di merito non ha risposto alla specifica richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis e ha omesso una motivazione su tale punto. Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis e la causa è rinviata al Tribunale di Castrovillari per nuovo giudizio, in diversa composizione, esclusivamente sul tema dell'applicabilità in fatto della causa di esclusione della punibilità. Nel giudizio di rinvio sono precluse questioni sulla responsabilità e sulla prescrizione, essendo formato il giudicato su tali aspetti.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, legge n. 110/1975
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
La norma punisce il porto di armi od oggetti atti ad offendere. La Corte ha confermato che un oggetto originariamente agricolo, se modificato e ritenuto idoneo all'offesa, può essere qualificato come arma ai fini della responsabilità penale.
art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis codice penale
Si tratta della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, se il giudice omette di affrontare espressamente la richiesta di applicazione di questa causa, la sentenza è viziata sotto il profilo motivazionale e va annullata e rinviata affinché il giudice di merito verifichi l'applicabilità in fatto della causa.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796)
Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796
Principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità, il giudice di rinvio deve limitarsi a verificare l'applicabilità di tale causa e non può rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità né fare assumere rilievo al decorso della prescrizione.
Massime di principio
- La qualificazione di un oggetto come arma dipende non solo dalla sua origine funzionale, ma dalle caratteristiche attuali e da eventuali modifiche che ne rendano concretamente idoneo l'uso offensivo.
- La valutazione della giustificazione fornità dall'imputato (es. uso venatorio) richiede coerenza temporale e descrittiva: discrepanze rilevanti nei particolari (momento, descrizione dell'oggetto, colore, ecc.) possono giustificare l'inattendibilità della versione difensiva.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere espressamente considerata e motivata dal giudice; l'omissione costituisce vizio motivazionale che può portare all'annullamento con rinvio limitato a quel punto.
- Se la Cassazione annulla con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità, il giudice di rinvio è vincolato: può verificare solo l'applicabilità in fatto di tale causa e non può riesaminare la responsabilità o invocare la prescrizione.
- Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulle circostanze (ora del controllo, divieti di caccia, dettagli dell'oggetto) assumono ruolo decisivo nella determinazione del giustificato motivo e nella qualificazione dell'oggetto come arma.
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