Sentenza n. 4938/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato sulla base di plurimi precedenti penali del coniuge della richiedente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che i precedenti penali del coniuge non potessero giustificare il diniego perché riferiti a un soggetto diverso, invocando il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. Ha inoltre lamentato contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto alle figlie maggiorenni, alle quali era stata riconosciuta la cittadinanza nonostante i medesimi precedenti paterni, nonché l'omessa considerazione della propria incensuratezza, della lunga residenza e dell'integrazione economica e sociale in Italia. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato sulla valutazione prognostica del contesto familiare e dei precedenti penali del coniuge: una sentenza di patteggiamento per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un decreto penale per occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e un decreto penale per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza decennale è soltanto un presupposto per la domanda, non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto non pertinente l'art. 27 Cost., poiché il diniego non costituisce una sanzione penale inflitta alla ricorrente per fatti altrui, ma una valutazione prognostica sull'affidabilità e sull'inserimento nella comunità nazionale. In tale valutazione possono assumere rilievo anche i precedenti penali dei familiari e il contesto familiare stabile, considerati in funzione preventiva e non punitiva, anche per i benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza può produrre a favore dei familiari. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto alle figlie, poiché esse avevano acquistato la cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992, per dichiarazione al raggiungimento della maggiore età da parte di persone nate in Italia e legalmente residenti senza interruzioni, nell'ambito di un procedimento vincolato. La posizione della ricorrente, invece, riguardava la naturalizzazione ex art. 9, caratterizzata da ampia discrezionalità; mancava quindi l'identità delle situazioni comparate. Inoltre, l'eventuale illegittimità di precedenti decisioni non imporrebbe comunque all'Amministrazione di reiterare l'illegittimità. Quanto ai precedenti del coniuge, il TAR li ha ritenuti complessivamente idonei a sorreggere il giudizio negativo. La violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro è stata considerata non lieve per la rilevanza costituzionale dei beni tutelati. La condanna per occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso è stata ritenuta particolarmente significativa, anche perché la relativa fattispecie è considerata ostativa, a fortiori, alla naturalizzazione. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è stato valutato come fatto storico sintomatico della mancata adesione ai valori di solidarietà e di regolare contribuzione, anche dopo la depenalizzazione. Le vicende, collocate nel periodo di osservazione anteriore e successivo alla domanda fino all'adozione del provvedimento, sono state valutate globalmente e nel loro intreccio reciproco. Il giudice ha ritenuto non illogico né sproporzionato il giudizio prognostico ministeriale di inaffidabilità e non compiuta integrazione, anche alla luce dell'esigenza di precauzione e della rilevanza irreversibile dell'acquisto dello status civitatis. La lunga residenza, l'integrazione ordinaria e l'assenza di precedenti personali non sono state ritenute sufficienti a prevalere sulle valutazioni negative relative al contesto familiare. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; il conferimento della cittadinanza resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull'integrazione, sull'affidabilità e sull'interesse pubblico.
art. 4, comma 2, l. 91/1992
lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data
L'acquisto della cittadinanza al raggiungimento della maggiore età, in presenza dei requisiti tipizzati e della dichiarazione, si colloca in un procedimento vincolato, distinto dalla naturalizzazione discrezionale ex art. 9.
art. 27 Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare, in un procedimento amministrativo di naturalizzazione, i precedenti penali di un familiare, poiché tale valutazione non ha natura sanzionatoria ma prognostica e preventiva.
art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998
L'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre benefici indiretti, tra cui il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado; tale effetto può essere considerato nella valutazione dell'interesse pubblico alla naturalizzazione.
art. 30, comma 1, lettera c), d.lgs. 286/1998
La possibilità per i familiari di ottenere un permesso per motivi familiari costituisce un ulteriore effetto indiretto della cittadinanza, valutabile nel giudizio prognostico dell'Amministrazione.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato
La condanna per tale fattispecie, posta a tutela della regolarità del lavoro e della condizione degli stranieri, può costituire elemento ostativo alla naturalizzazione, anche in ragione della pena edittale prevista.
art. 6 l. 91/1992
La previsione di condanne automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata quale parametro sistematico per ritenere, a fortiori, rilevante la medesima fattispecie nell'ambito della naturalizzazione.
art. 2 l. 638/1983
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali può essere valutato come fatto storico sintomatico della mancata adesione ai valori solidaristici e agli obblighi contributivi, anche a seguito della depenalizzazione.
artt. 2, 32 e 41 Cost.
La rilevanza costituzionale della salute, dell'integrità psicofisica dei lavoratori e dell'utilità sociale dell'iniziativa economica giustifica la considerazione negativa di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
art. 35 Cost. e seguenti
La tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori conferisce particolare rilievo alle condotte di occupazione irregolare e alle violazioni degli obblighi contributivi nella valutazione di affidabilità ai fini della cittadinanza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione fondato su ampia discrezionalità: la residenza decennale è un presupposto per la domanda, non un titolo automatico alla concessione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di naturalizzazione è limitato alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituzione alla valutazione prognostica riservata all'Amministrazione.
- Nel procedimento di naturalizzazione possono essere considerati, in chiave prognostica e preventiva e non sanzionatoria, i precedenti penali dei familiari e il contesto familiare stabile, quando siano idonei a incidere sulla valutazione di affidabilità, integrazione e potenziale inserimento nella comunità nazionale.
- La diversità tra l'acquisto della cittadinanza per dichiarazione al raggiungimento della maggiore età, disciplinato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 e caratterizzato da presupposti vincolati, e la naturalizzazione ex art. 9 impedisce di ravvisare disparità di trattamento tra le due fattispecie.
- Nella valutazione della naturalizzazione, plurimi fatti penalmente rilevanti riferiti a un familiare possono essere apprezzati globalmente e nel loro intreccio reciproco; anche fatti depenalizzati possono conservare rilievo come fatti storici sintomatici della mancata adesione a valori fondamentali dell'ordinamento.
- La concessione della cittadinanza può essere negata in via precauzionale quando gli elementi acquisiti facciano ragionevolmente dubitare della piena affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale, purché il giudizio sia adeguatamente istruito e motivato.
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