Cassazione Penale, Sentenza n. 5181/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Faenza del 14/11/2023 che aveva condannato Albi MALKO per il reato previsto dall'art. 10‑bis del d.lgs. 25/7/1998, n. 286, applicando la pena di ammenda di euro 5.000, sostituita con l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 2, del medesimo decreto. L'avvocato difensore contestava l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ritenendo, tra l'altro, che fosse violato il principio di conversione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. e che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la sentenza dovesse essere impugnata con appello quando la pena pecuniaria sia stata sostituita con l'espulsione. Si segnalava inoltre un errore materiale nell'intestazione dell'atto (indicato al Tribunale di Cesena) che la cancelleria aveva comunque trasmesso al Tribunale di Ravenna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 23/03/2024 (che era priva di motivazione e aveva dichiarato l'inammissibilità) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna perché proceda al merito dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Faenza del 14/11/2023. La Corte ha motivato che l'errore nell'indicazione del giudice competente è un lapsus curabile e che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., l'impugnazione deve essere ammessa indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte e, se proposta a giudice incompetente, gli atti vanno trasmessi al giudice competente. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la sentenza del giudice di pace che applica l'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria è impugnabile con appello.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10‑bis
Norma sostanziale che disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale. Nel caso di specie è il capo d'imputazione a carico dell'odierno ricorrente.
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 2
Consente la sostituzione della pena pecuniaria con la misura dell'espulsione; la Corte ha ritenuto che questa sostituzione influisca sul rimedio impugnatorio (rendendo l'appello il rimedio corretto).
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio di conversione dell'impugnazione: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte e, se proposta a giudice incompetente, questi deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, rispettando le formalità del mezzo di impugnazione risultante dalla conversione.
d.lgs. n. 274/2000, art. 37
Richiamato dal Tribunale di Ravenna nell'ordinanza impugnata per richiamare limiti all'impugnazione laddove sia stata irrogata la sola pena pecuniaria; la Corte ha però chiarito che, quando la pena è stata sostituita con l'espulsione, tale richiamo non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 40275 del 21/06/2023 (Elidrissy)
"è impugnabile con appello la sentenza del giudice di pace che, in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, abbia applicato la misura dell'espulsione, in sostituzione della pena pecuniaria"
Precedente di legittimità che conferma il principio applicato nella decisione: la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione rende l'appello il rimedio impugnatorio corretto.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022 e Sez. 5, n. 40053 del 04/07/2014 (Gavinelli)
Precedenti citati relativi all'applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e alla trasmissione degli atti dal giudice incompetente a quello competente in caso di errore nella qualificazione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un errore materiale o di intestazione del ricorso (es. indicazione del giudice incompetente) costituisce, di norma, un lapsus sanabile: il giudice davanti al quale è depositata l'impugnazione deve trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., non dichiarare immediatamente l'inammissibilità.
- Quando la pena pecuniaria inflitta dal giudice di pace è stata sostituita con l'espulsione (art. 16 d.lgs. 286/98), il rimedio corretto contro la sentenza è l'appello e non sono applicabili in modo rigido i limiti previsti per le sole pene pecuniarie; la giurisprudenza di legittimità conferma che tali sentenze sono impugnabili con appello.
- Ordinanze di inammissibilità prive di motivazione o eccessivamente lacunose possono essere annullate dalla Corte di legittimità; il giudice deve sempre indicare la ratio decidendi ove la decisione incida sui diritti delle parti.
- La conversione dell'impugnazione opera anche quando la parte ha qualificato erroneamente il mezzo di impugnazione: è necessario rispettare le formalità prescritte per il mezzo risultante dalla conversione, ma la semplice indicazione errata del giudice destinatario non comporta automaticamente l'inammissibilità.
- In caso di dubbi procedurali, è preferibile per la difesa depositare l'impugnazione presso la cancelleria competente e controfirmare la correttezza formale, ma il sistema processuale tutela la regolarizzazione di errori formali a favore della ragionevole prosecuzione del processo.
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