Sentenza n. 6207/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, prot. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 17 febbraio 2023, notificato in data 29 marzo 2023, con il quale è decretata la sospensione disciplinare dall''impiego per mesi tre ai sensi dell''art. 1357 lett. a) del d.lgs. 66/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione disciplinare dall'impiego per tre mesi ai sensi dell'art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata in relazione a frasi offensive rivolte, in due occasioni, al comandante interinale della Stazione dei Carabinieri, alla presenza di altri militari. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1355, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato i precedenti di carriera e disciplinari, le memorie difensive e le ragioni della determinazione della durata della sospensione in tre mesi. Ha inoltre contestato la scelta della sanzione di stato, assumendo che la condotta avrebbe potuto comportare al più la consegna di rigore ai sensi dell'art. 751, comma 1, lett. a), n. 16, d.lgs. 66/2010, e ha dedotto la sproporzione della sanzione, anche perché i fatti si erano svolti all'interno di una stazione dei Carabinieri, senza diffusione esterna, e la persona offesa non si era costituita parte civile. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere, per erronea valutazione dei presupposti della sanzione e sproporzione. In terzo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 1393 d.lgs. 66/2010, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, poiché i fatti erano stati commessi nello svolgimento delle funzioni. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto una sentenza penale che lo aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e una nota amministrativa relativa all'intendimento di archiviare la posizione disciplinare; il Ministero ha chiarito che tale nota riguardava soltanto la mancata riapertura di un nuovo procedimento disciplinare e non il ritiro della sanzione impugnata.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la nota amministrativa successiva non avesse disposto l'annullamento in autotutela della sanzione. Ha respinto il motivo relativo all'art. 1393 d.lgs. 66/2010, affermando che la regola generale è l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale. La sospensione obbligatoria prevista dal terzo periodo del comma 1 opera soltanto quando i fatti siano stati commessi sia nello svolgimento delle funzioni sia in adempimento di obblighi e doveri di servizio; il rivolgere frasi ingiuriose al superiore gerarchico non integra tale requisito, pur essendo avvenuto durante il servizio. Il giudice ha inoltre ritenuto che la sentenza penale ex art. 131-bis c.p. non imponesse la riapertura del procedimento disciplinare, poiché la particolare tenuità del fatto comporta esclusione della punibilità e presuppone l'accertamento dell'illecito e della responsabilità, senza costituire un'assoluzione nei termini rilevanti per l'art. 1393, comma 2. Quanto alla motivazione e alla proporzionalità, il provvedimento disciplinare è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, agli atti dell'inchiesta formale e alla descrizione puntuale delle condotte. L'art. 751, comma 4, consente che comportamenti astrattamente punibili con la consegna di rigore siano sanzionati con una sanzione disciplinare di stato quando la maggiore gravità lo giustifichi. La qualificazione della condotta come particolarmente biasimevole e lesiva della dignità del superiore e del prestigio dell'Istituzione è stata ritenuta non illogica né arbitraria. Le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento, evidente sproporzione, palese irrazionalità o carenza di un percorso logico coerente, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010
sospensione disciplinare dall'impiego
Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di stato irrogata al militare.
art. 1355, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010
Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa
Impone di commisurare la sanzione alla gravità della mancanza e di considerare, tra gli altri elementi, i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità del militare.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Stabilisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. La sospensione obbligatoria opera soltanto quando i fatti siano stati commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
art. 1393, comma 2, d.lgs. 66/2010
riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale
La riapertura presuppone una sentenza irrevocabile di assoluzione nei casi previsti dalla norma; la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non integra tale presupposto.
art. 751, comma 1, lett. a), n. 16, d.lgs. 66/2010
i comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria
Prevede la consegna di rigore per le condotte indicate, senza escludere che, nei casi di maggiore gravità, possa applicarsi una sanzione disciplinare di stato.
art. 751, comma 4, d.lgs. 66/2010
Quando lo stesso comportamento può dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II.
Consente di sanzionare con una sanzione di stato le condotte che, nei casi meno gravi, possono comportare la consegna di rigore.
art. 713, comma 3, d.lgs. 66/2010
Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri
È richiamato quale parametro dei doveri connessi al grado e dell'esemplarità richiesta al militare.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento disciplinare.
art. 131-bis c.p.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità esclude la punibilità, ma presuppone l'accertamento dell'illecito penale e della responsabilità dell'imputato e non equivale all'assoluzione rilevante ai fini della riapertura disciplinare.
Massime di principio
- La regola generale dell'art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 è l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale; pertanto, il procedimento disciplinare può essere avviato, proseguito e concluso durante la pendenza del procedimento penale.
- La sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare prevista dall'art. 1393, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 66/2010 richiede la compresenza di due condizioni: i fatti devono essere stati commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Il solo collegamento temporale o funzionale con il servizio non è sufficiente.
- L'erronea valutazione della riconducibilità della condotta allo svolgimento delle funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio integra violazione di legge, poiché la sospensione prevista dall'art. 1393, comma 1, terzo periodo, è obbligatoria e non rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.
- La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non equivale all'assoluzione richiesta dall'art. 1393, comma 2, d.lgs. 66/2010 per la riapertura obbligatoria del procedimento disciplinare, poiché presuppone l'accertamento dell'illecito penale e della responsabilità dell'imputato.
- La previsione di una condotta tra quelle punibili con la consegna di rigore non esclude l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato quando la stessa condotta presenti maggiore gravità, secondo quanto previsto dall'art. 751, comma 4, d.lgs. 66/2010.
- Le valutazioni dell'Amministrazione militare sulla gravità dell'infrazione e sulla misura della sanzione disciplinare sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, palese irrazionalità o mancanza di un percorso logico e coerente; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
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