Sentenza n. 7142/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento del decreto del 9 dicembre 2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse fondato su elementi non adeguatamente esplicitati e ipotizzando che l’Amministrazione avesse valorizzato una sua presunta appartenenza o vicinanza ad associazioni o movimenti violenti. La ricorrente ha lamentato, in particolare, che non fossero stati considerati l’assenza di procedimenti penali o segnalazioni di polizia a suo carico e il livello di integrazione sociale raggiunto. Il diniego era stato adottato sulla base di informazioni provenienti dagli organismi dei servizi di sicurezza dello Stato, senza comunicazione dei motivi ostativi, in ragione della natura riservata dei dati. A seguito di ordinanza istruttoria, il Tribunale ha acquisito la relazione riservata posta a fondamento del provvedimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporti un’amplissima discrezionalità amministrativa, volta a verificare il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale e l’assenza di profili di pericolosità incompatibili con lo status civitatis. Dalla relazione riservata acquisita in giudizio sono emersi elementi secondo cui la ricorrente sarebbe compagna di un esponente di vertice di un’organizzazione criminale e sarebbe personalmente dedita al meretricio e al traffico di stupefacenti per conto del compagno. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, automaticamente ostativi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992. Il Collegio ha riconosciuto particolare attendibilità alle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, rilevando che non vi era ragione per privilegiare la contestazione della ricorrente rispetto agli esiti delle indagini ufficiali. L’assenza di precedenti penali e l’integrazione sociale non sono state ritenute sufficienti a superare gli elementi negativi concernenti la sicurezza nazionale. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem mediante il richiamo all’informativa riservata, escludendo la necessità di esternare ulteriori dettagli o tutte le fonti e i fatti accertati. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della peculiarità della controversia; è stata comunque riconosciuta la facoltà di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, chiamata a valutare il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza.
art. 8, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91
Il diniego è stato adottato previa acquisizione del parere negativo del Consiglio di Stato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in modalità telematica nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti citati.
artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, nel quale l’Amministrazione deve valutare il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua compatibilità con i diritti e doveri connessi allo status civitatis.
- I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992 sono automaticamente ostativi alla concessione della cittadinanza, anche quando il richiedente alleghi l’assenza di precedenti penali e un elevato livello di integrazione sociale.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato possono fondare il diniego di cittadinanza e, in assenza di elementi contrari idonei, sono assistite da una presunzione di attendibilità connessa alla loro provenienza istituzionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti in un’informativa riservata può integrare una motivazione per relationem sufficiente; non è necessario rendere pubblici tutti i fatti accertati, le fonti informative o ulteriori dettagli quando la loro divulgazione possa pregiudicare la sicurezza nazionale.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella ministeriale in materia di sicurezza nazionale, potendo censurare il diniego soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →