Sentenza n. 5270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza n. 5098 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale recante il rinnovo del giudizio negativo di compatibilità ambientale e nota ministeriale concernente le modalità di esecuzione della precedente sentenza di annullamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato, per incompetenza, il decreto ministeriale recante giudizio negativo di VIA relativo a un progetto di impianto eolico. La ricorrente ha dedotto la violazione e l'elusione del giudicato da parte del successivo decreto adottato dai direttori generali competenti e della nota ministeriale che aveva ritenuto sufficiente rieditare il provvedimento sostituendo la sottoscrizione dei Ministri con quella dei direttori generali, mantenendo fermi gli esiti istruttori e il precedente giudizio negativo. Secondo la società, la sentenza ottemperanda avrebbe imposto una nuova e autonoma rinnovazione della fase decisoria, con riesame dei presupposti e non una mera riproposizione del precedente contenuto decisorio; gli atti successivi sarebbero pertanto nulli ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza ottemperanda avesse accertato esclusivamente l'incompetenza dei Ministri e imposto il rinnovo della fase decisoria mediante l'adozione delle determinazioni conclusive da parte dei direttori generali competenti. Tale prescrizione è stata rispettata, poiché il nuovo decreto è stato sottoscritto dai direttori generali dei Ministeri competenti. La sottoscrizione è stata considerata espressione della volontà degli organi competenti di fare proprio integralmente il contenuto del provvedimento, sicché il nuovo atto non costituisce una mera convalida dell'atto annullato, ma un nuovo esercizio del potere da parte degli organi legittimati. Il giudicato non imponeva inoltre una decisione favorevole alla società né vietava all'amministrazione di confermare il precedente esito negativo, poiché il rinnovo della sola fase decisoria lasciava agli organi competenti la discrezionalità sulla decisione di merito. Le fasi istruttorie anteriori non dovevano essere rinnovate. È stato richiamato il principio per cui, quando l'annullamento dipende da incompetenza, il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall'organo competente e l'amministrazione può riesercitare il potere anche adottando il medesimo contenuto, purché il provvedimento provenga dall'organo competente. Le spese sono state compensate per la minima attività processuale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La nullità dell'atto adottato in violazione o elusione del giudicato può essere accertata nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, il giudice ha escluso che gli atti successivi violassero o eludessero il giudicato.
art. 25 d.lgs. 152/2006
A seguito della modifica richiamata in sentenza, la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo di VIA è stata attribuita ai direttori generali dei Ministeri competenti.
art. 20 d.l. n. 77/2021
La disposizione, modificando l'art. 25 del d.lgs. 152/2006, ha determinato il trasferimento della competenza decisoria in materia di VIA dai Ministri ai direttori generali.
art. 295 c.p.c.
È richiamato per la sospensione del parallelo giudizio di annullamento davanti al TAR in ragione della ritenuta pregiudizialità del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è annullato per incompetenza, il giudicato impone, salvo diverse specifiche statuizioni, il rinnovo dell'esercizio del potere da parte dell'organo competente, ma non predetermina il contenuto della nuova decisione.
- Il rinnovo della fase decisoria conseguente all'annullamento per incompetenza può condurre anche alla conferma sostanziale del precedente esito, purché il nuovo provvedimento sia adottato dall'organo competente e costituisca espressione della sua autonoma volontà.
- La sottoscrizione del nuovo provvedimento da parte dell'organo competente consente di riferire a tale organo il contenuto dell'atto, anche quando il contenuto coincida con quello del provvedimento precedentemente annullato; ciò esclude, di per sé, la configurabilità di una mera convalida elusiva del giudicato.
- Quando l'annullamento è disposto per incompetenza, il giudice amministrativo deve evitare di esaminare le ulteriori censure riferite al merito del potere non ancora esercitato dall'organo competente; tale principio delimita anche l'effetto conformativo del giudicato e lascia all'amministrazione la scelta discrezionale sul contenuto della riedizione.
- Il giudicato che impone il rinnovo della sola fase decisoria non comporta automaticamente la rinnovazione delle fasi istruttorie anteriori, se la sentenza non ha imposto tale adempimento e non risultano ulteriori vincoli conformativi.
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