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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/99

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 della Commissione dell'11 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

Normativa europea32023R0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un’inchiesta antidumping sulle ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco e istituisce dazi definitivi, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione respinge le principali contestazioni di Dika, Hands e dell’ACEA su collaborazione, valore normale, confronto prezzi e causalità, e conferma anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori. Non dispone invece la riscossione retroattiva delle misure sulle importazioni registrate, ritenendo non soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio per veicoli a motore originarie del Marocco e riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci SA 8701-8705, con o senza accessori, munite o non munite di pneumatici, classificate attualmente nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e nei corrispondenti codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050, quando originarie del Marocco. Le misure riguardano in particolare le società Hands 8 SA e Dika Morocco Afrika S.A.R.L., nonché tutte le altre società esportatrici marocchine non espressamente menzionate. Sono previste regole specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali, tra cui la presentazione di una fattura commerciale valida. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulle ruote di alluminio originarie del Marocco

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 conclude l’inchiesta antidumping avviata il 17 novembre 2021 sulle importazioni di determinate ruote di alluminio per veicoli a motore originarie del Marocco. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e di un nesso di causalità tra le importazioni marocchine e il pregiudizio, istituendo misure definitive e disponendo la riscossione definitiva dei dazi provvisori già imposti.

Procedura e sviluppo dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta su denuncia dell’EUWA presentata per conto dell’industria dell’Unione, ritenuta sufficientemente supportata da elementi di prova. Dopo la fase provvisoria, la Commissione ha raccolto osservazioni da Dika, Hands, ACEA, EUWA e dal governo del Marocco, ha tenuto audizioni e ha effettuato verifiche, incluso un controllo presso un utilizzatore. La Commissione ha inoltre adottato una divulgazione finale e, per Hands, un’ulteriore divulgazione con chiarimenti sui calcoli del dumping.

La Commissione conferma anche la legittimità della registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934. Respinge le doglianze secondo cui la registrazione sarebbe stata illegittima o adottata senza previo contraddittorio, precisando che l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base consente la registrazione nel periodo di comunicazione preventiva senza imporre un obbligo di consultazione degli importatori prima della misura.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame consiste in ruote di alluminio per veicoli a motore, con o senza accessori, con o senza pneumatici, classificate nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e nei codici TARIC corrispondenti. La Commissione conferma che si tratta del medesimo prodotto già descritto nel regolamento provvisorio e che il prodotto simile è costituito da ruote di alluminio con le stesse caratteristiche essenziali.

Dumping: collaborazione, dati disponibili e margini

Una parte rilevante del regolamento riguarda Dika, che contesta l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ribadisce che gli elenchi delle vendite presentati da Dika non erano affidabili né verificabili, poiché contenevano discrepanze tra importi fatturati e importi effettivamente incassati, erano incompleti e non erano stati forniti tempestivamente in forma idonea al controllo incrociato. Per questo motivo non è stato possibile calcolare un prezzo all’esportazione affidabile né, di conseguenza, un margine di dumping individuale basato sui dati della società.

La Commissione respinge anche la proposta di utilizzare il costo di produzione di Dika per costruire il valore normale e, in combinazione con il prezzo all’esportazione di Hands, determinare un margine individuale: tale metodo non è ritenuto ammissibile perché non consentirebbe un confronto preciso tra dati della stessa impresa e violerebbe l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Dika riceve comunque un’aliquota individuale di dazio pari al livello residuale, con margine di dumping definitivo del 17,54%.

Per Hands, che ha collaborato, la Commissione passa da un uso iniziale di dati brasiliani a un approccio fondato sui dati verificati della stessa Hands per le SGAV, ritenuti più appropriati per il Marocco. Il valore normale viene costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. La Commissione applica anche un limite massimo al profitto di riferimento, fissandolo al 4,16%, mentre il margine di dumping definitivo per Hands è pari al 9,01%.

Prezzo all’esportazione, confronto e dazio residuale

La Commissione conferma la metodologia di calcolo del prezzo all’esportazione già indicata nel regolamento provvisorio e il metodo di confronto con il valore normale costruito. Respinge l’argomento secondo cui il dazio residuale sarebbe punitivo o eccessivo: il dazio è stato determinato sulla base dei margini di dumping dei tipi di prodotto rappresentativi, che coprivano circa il 50% delle esportazioni di Hands verso l’Unione, e il metodo è ritenuto coerente con le prassi precedenti e con la giurisprudenza richiamata.

Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

La Commissione conferma le proprie risultanze sul pregiudizio: l’industria dell’Unione ha subito pressione sui prezzi, contrazione dei prezzi, perdita di quota di mercato e deterioramento della redditività, soprattutto nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta. Vengono respinte le osservazioni secondo cui il pregiudizio deriverebbe da fattori diversi, quali la pandemia di COVID-19, il calo della produzione automobilistica o le importazioni da paesi terzi.

La Commissione sottolinea che, pur riconoscendo l’impatto della COVID-19 nel 2020, il periodo dell’inchiesta include la fase di ripresa, durante la quale le importazioni marocchine sono cresciute in modo significativo e a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, impedendo il recupero dei prezzi. Il volume delle importazioni dal Marocco è considerato significativo, sia in termini assoluti sia relativi al consumo dell’Unione.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione respinge le tesi dell’ACEA e di Hands secondo cui le gare d’appalto o le condizioni contrattuali avrebbero spezzato il nesso causale. Secondo la Commissione, l’analisi corretta deve basarsi sulle vendite effettive e non solo sulle gare d’appalto, poiché nel corso dei progetti i prezzi possono variare e si applicano sconti e riduzioni. Le importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Turchia, non attenuano il nesso causale poiché i loro prezzi risultano generalmente più elevati o comunque non tali da spiegare il pregiudizio accertato.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che l’adozione dei dazi sia nell’interesse dell’Unione. Respinge le affermazioni dell’ACEA sulla insufficiente capacità produttiva dell’industria dell’Unione e sugli impatti negativi per gli utilizzatori, osservando che l’industria dell’Unione dispone già di capacità non utilizzata e che il peso delle ruote di alluminio sul costo totale di un’automobile è limitato. Vengono respinte anche le argomentazioni ambientali e di CO2, poiché non dimostrate e comunque non idonee a escludere l’applicazione di misure antidumping volte a garantire importazioni a prezzi equi.

Misura finale, applicazione pratica ed elusione

Il regolamento prevede che le aliquote individuali siano applicabili solo previa presentazione di una fattura commerciale conforme, contenente una dichiarazione specifica sulla fabbricazione in Marocco e l’esattezza dei dati. Le autorità doganali devono inoltre indicare in dichiarazione il numero di unità importate, oltre al peso. La Commissione evidenzia il rischio di elusione e avverte che un aumento significativo delle esportazioni di una società soggetta ad aliquota individuale potrebbe giustificare un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Mancata riscossione retroattiva

Pur avendo registrato le importazioni, la Commissione conclude che non vi sono prove di accumulo di scorte o di compromissione dell’effetto riparatore delle misure durante il periodo di comunicazione preventiva. I volumi importati risultano persino inferiori rispetto al periodo successivo all’inchiesta e i prezzi aumentano in linea con l’andamento dell’alluminio. Per questo motivo non viene disposta la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.

Dispositivo finale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente entro i limiti del dazio finale applicabile. In sintesi, l’atto mira a neutralizzare gli effetti del dumping accertato sulle ruote di alluminio marocchine e a ripristinare condizioni di concorrenza eque nel mercato dell’Unione.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore originarie del Marocco, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Le aliquote sono pari al 9,0% per Hands 8 SA (codice addizionale TARIC C873), al 17,5% per Dika Morocco Afrika S.A.R.L. (C897) e al 17,5% per tutte le altre società (C999).

Condizione documentale per i dazi individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione, attestante fabbricazione in Marocco da parte della società indicata e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 sono riscossi in via definitiva, entro i limiti stabiliti dal regolamento finale.

Esclusione della riscossione retroattiva sulle importazioni registrate

La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934, ma conclude che non ricorrono le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate nel periodo di comunicazione preventiva (18 giugno 2022 - 16 luglio 2022).

Obbligo di indicazione del numero di unità in dogana

Per il prodotto in esame, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve indicare, oltre al peso in chilogrammi o tonnellate, anche il numero di unità importate.

Ambito soggettivo delle aliquote

Le aliquote individuali si applicano solo alle importazioni fabbricate dalle società espressamente indicate; le importazioni di società collegate non nominate o di produttori che non hanno esportato nel periodo dell’inchiesta rientrano nell’aliquota residuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaleconcorrenzadifesa commerciale

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