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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27956/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Trapani, il quale aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I motivi dedotti erano due: 1) lamentata mancanza di motivazione sulla esclusione che la sostanza stupefacente fosse destinata al consumo personale e sulla conseguente affermazione della destinazione a terzi; 2) lamentata mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie è stata riqualificata in questa ipotesi attenuata in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente, confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata rigettata nei gradi di merito e la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni di fatto o di motivazione già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito.
  • La deduzione di mancanza di motivazione è inammissibile quando la decisione impugnata abbia già affrontato specificamente i punti contestati, indicando le ragioni del proprio convincimento.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto può essere censurata in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione, non per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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