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Sentenza

Sentenza n. 1191/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza del Tribunale di Benevento- Sez. Lavoro n. 1318/2024 pubblicata in data 13.12.2024, nel giudizio recante R.G. n. 2724/2024, notificata all’Amministrazione in data 18.12.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1318/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed era stato ordinato al Ministero di accreditare complessivamente euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 18 dicembre 2024 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. La pronuncia civile aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale era tenuto a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta alla docente, mediante l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica. Accertata la persistente mancata esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con incarico di assicurare l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione non abbia realizzato l'utilità concreta riconosciuta al privato dal giudicato.
  • Una sentenza del giudice ordinario che riconosca un diritto nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita attribuito dal giudice.
  • L'azione di ottemperanza può essere proposta dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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