Cassazione Penale, Sentenza n. 15957/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o errata applicazione della legge penale (in particolare art. 150 cod. pen.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché l'imputato era deceduto il 17/06/2022 prima della decisione della Corte d'appello (18/11/2024) e pertanto non poteva essere confermata la condanna per ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: il potere di impugnare attribuito al difensore (art. 571, comma 3, cod. proc. pen.) viene meno con la morte dell'imputato, poiché l'evento determina l'estinzione del mandato conferito al difensore. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la sentenza emessa dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e non acquista autorità di cosa giudicata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova perché provveda, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione della sentenza (rimediando alla mancata conoscenza del decesso). La dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né della parte privata né del difensore.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Sono i motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (inosservanza o errata applicazione della legge penale e vizio della motivazione); la Corte tuttavia ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione procedurale, senza entrare nel merito sostanziale.
art. 150 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento all'estinzione del reato per morte del reo; la Corte conferma che il decesso estingue la pretesa punitiva e rende priva di efficacia giuridica una sentenza emessa successivamente.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore un autonomo potere d'impugnazione, ma la Corte interpreta che tale legittimazione si estingue con la morte dell'imputato perché viene meno il mandato conferito al difensore.
art. 130 cod. proc. pen.
Procedimento di correzione degli errori materiali: la Corte ordina la trasmissione degli atti alla Corte d'appello affinché, accertato che l'imputato era deceduto prima della decisione, provveda alla correzione della sentenza resa in assenza del soggetto processuale.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue la pretesa punitiva e il mandato del difensore; le impugnazioni proposte dal difensore dopo la morte sono inammissibili per difetto di legittimazione.
- Una sentenza pronunciata dopo il decesso dell'imputato è giuridicamente inesistente e non acquista efficacia di cosa giudicata; va rimediata con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) da parte del giudice che l'ha pronunciata.
- Se il decesso viene accertato tardivamente, il giudice che ha emesso la sentenza deve emendare il provvedimento (anziché mantenere una condanna formale) e non si devono addebitare spese processuali né alla parte privata deceduta né al difensore per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione il difensore deve verificare la sussistenza del mandato e la vita dell'imputato al momento dell'impugnazione; la persistenza del solo interesse teorico non è sufficiente per evitare l'inammissibilità.
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