Cassazione Penale, Sentenza n. 10895/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Petrella, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha insistito sul fatto che l'indagato, vice-brigadiere dei Carabinieri, è accusato di circa 35 episodi di falsità in atto pubblico commessi in due anni, per lo più mediante memoriali e atti interni firmati come comandante interinale al fine di far risultare presenze in servizio non corrispondenti al vero. Il PM ha sostenuto che la motivazione del riesame sarebbe illogica perché si sarebbe basata sulla sospensione dal servizio collegata alla misura cautelare (che cadrebbe se la misura venisse revocata), sulla valutazione che i falsi erano legati alla funzione di comando (non più ricoperta) e su una presunta confusione tra "attualità" e "imminenza" del pericolo di reiterazione. Ha inoltre rilevato che almeno un episodio contestato sarebbe avvenuto dopo la cessazione del comando interinale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero infondato. Ha richiamato il corretto parametro interpretativo dell"attualità" del pericolo di reiterazione (distinto dall"imminenza) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la decisione di revocare la misura. Il Tribunale aveva riconosciuto la gravità indiziaria ma, valutando le modalità realizzative dei reati, la personalità dell"indagato (incensuratezza) e il contesto socio-ambientale, aveva concluso che la propensione alla reiterazione si riduceva una volta rimosso l"incarico di comando. La Cassazione ha sottolineato che la singola contestazione successiva alla cessazione del comando non smonta la logica che lega la reiterazione alla posizione provvisoria di comando, e ha ritenuto legittimo il rilievo del trasferimento e degli effetti dissuasivi della precedente sottoposizione a misura. Di conseguenza la revoca degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale del riesame è stata confermata.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767
Definisce il requisito dell"attualità del pericolo di reiterazione come continuità del "periculum libertatis" valutata sulla base della vicinanza temporale ai fatti e della presenza di elementi recenti idonei a dimostrare l"effettività del pericolo
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991
Conferma che l"attualità del pericolo non richiede la previsione di specifiche occasioni imminenti di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata su fattispecie, personalità e contesto
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891
Precisa che il giudice cautelare deve effettuare un"analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto di modalità realizzative, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti
Massime di principio
- Il requisito dell"attualità del pericolo di reiterazione non equivale all"imminenza: non è necessario provare occasioni prossime di commissione di nuovi reati, ma la persistenza di una propensione a reiterare sulla base di elementi recenti
- Nella valutazione cautelare vanno considerate le modalità operative dei reati e il nesso con la posizione o il ruolo ricoperto dall"indagato (es. reati commessi sfruttando una posizione di comando); la rimozione dall"incarico che ha favorito le condotte può ridurre l"attualità del pericolo
- La personalità del soggetto (es. presenza/assenza di precedenti) e il contesto socio-ambientale (effetto dissuasivo di misure, reazione dei colleghi, esposizione mediatica) sono fattori rilevanti e possono giustificare la non sussistenza dell"attualità
- La sospensione o la sanzione disciplinare collegata alla misura cautelare non determina automaticamente la sussistenza futura del pericolo: il giudizio deve concentrarsi sulla concreta probabilità che l"indagato torni ad essere esposto a circostanze favorevoli alla reiterazione
- Una singola contestazione temporaneamente successiva alla cessazione di un incarico non invalida automaticamente una motivazione basata sulla correlazione tra reati e funzione di comando, purché il complesso indiziario mostri prevalente connessione temporale e funzionale
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