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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-786/22

Order of the Court (Eighth Chamber) of 5 October 2023. — MV v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Notice of Open Competition EPSO/AD/364/19 – Security Officers (AD 7) – Decision of the Selection Board to exclude the appellant from the next stage of the competition – Obligation to state reasons – Possibility for the administration to supplement the statement of reasons for the decision to exclude at the complaint stage – Action for annulment and for damages. — Case C-786/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza, ha respinto integralmente l’impugnazione di un candidato escluso da un concorso EPSO per funzionari AD 7 nel settore sicurezza. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla motivazione della decisione di esclusione, alla possibilità di integrare tale motivazione in sede di reclamo e alla valutazione dell’esperienza professionale. La Corte ha confermato che la motivazione complessiva risultante dalla decisione iniziale e da quella sul reclamo era sufficiente e che le diverse fasi della procedura concorsuale non potevano essere confuse.

Ricorso per impugnazione dichiarato manifestamente infondato contro il rigetto di un candidato in una procedura EPSO, con contestazione dell’obbligo di motivazione e della valutazione dell’esperienza professionale.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel ritenere che la mancanza o insufficienza della motivazione della decisione di esclusione potesse essere sanata in sede di rigetto del reclamo; se avesse violato l’articolo 296 TFUE distinguendo in modo improprio tra motivazione e fondatezza; e se avesse erroneamente valutato il controllo del manifesto errore di valutazione della commissione esaminatrice, in particolare quanto alla distinzione tra fase di ammissibilità e fase "Talent Screener" e alla sufficienza dell’esperienza professionale del candidato.

Principio di diritto

In materia di concorsi EPSO, l’obbligo di motivazione della decisione di esclusione può essere adempiuto e, se del caso, integrato nella fase del reclamo, purché la motivazione complessiva consenta al candidato di comprendere le ragioni del rigetto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità; inoltre, la fase di verifica dell’ammissibilità e quella di valutazione "Talent Screener" restano distinte, sicché le informazioni fornite in quest’ultima non possono essere prese in considerazione per sanare o modificare i requisiti di ammissibilità. Il ricorso è quindi respinto come manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Ricorso avverso l’esclusione da un concorso EPSO per Security Officers (AD 7)

La Corte di giustizia, Eighth Chamber, ha deciso con ordinanza del 5 ottobre 2023 un’impugnazione proposta da MV contro la sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 nella causa T-624/20. Il procedimento riguarda l’esclusione del candidato dalla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/364/19 e la conseguente domanda di annullamento e di risarcimento danni.

Fatti e svolgimento del procedimento

MV era stato escluso con decisione della commissione giudicatrice del 5 giugno 2019 dalla fase successiva del concorso. La sua richiesta di riesame è stata respinta con decisione del 29 ottobre 2019, mentre il reclamo proposto all’EPSO è stato respinto dal Direttore dell’EPSO il 30 giugno 2020. Dinanzi al Tribunale il candidato aveva chiesto l’annullamento anche del bando di concorso e della bozza di elenco dei selezionati, oltre al risarcimento del danno asseritamente subito; il Tribunale ha respinto il ricorso, e MV ha quindi proposto impugnazione.

Questioni sollevate in impugnazione

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione e motivazione contraddittoria, sostenendo che la totale assenza di motivazione nella decisione di esclusione non potesse essere sanata dalla motivazione fornita in sede di reclamo;
  • erronea qualificazione dei fatti e applicazione del criterio del manifesto errore di valutazione, con particolare riferimento al fatto che il Tribunale avrebbe considerato separatamente le informazioni contenute nelle sezioni "Professional Experience" e "Talent Screener" della domanda.

Ragionamento della Corte sulla motivazione

La Corte ha osservato che il Tribunale non aveva affermato l’esistenza di una "totale mancanza di motivazione" nella decisione di esclusione. La decisione contestata indicava già che l’esperienza professionale dichiarata non era sufficiente rispetto ai requisiti del bando, perché non copriva in modo adeguato l’ampiezza delle funzioni previste.

La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la motivazione può essere fornita anche al momento del rigetto del reclamo proposto dal candidato escluso, purché la motivazione complessiva permetta di comprendere le ragioni della decisione e di contestarla efficacemente davanti ai giudici dell’Unione. Tale soluzione è giustificata anche dall’esigenza di rispettare la segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici, funzionale alla loro indipendenza e all’obiettività delle valutazioni.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo, letta insieme a quella iniziale, fosse sufficiente a far comprendere che il rigetto era basato sull’insufficienza dell’esperienza professionale. Non vi è stata, quindi, violazione dell’articolo 296 TFUE.

Ragionamento sulla valutazione dell’esperienza professionale

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva correttamente distinto tra la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità e la fase "Talent Screener". Solo i candidati dichiarati ammissibili possono accedere alla successiva valutazione per titoli, sicché le informazioni inserite nella sezione "Talent Screener" non possono essere usate per rimettere in discussione la verifica preliminare dei requisiti.

La Corte ha poi rilevato che il Tribunale non aveva accertato un manifesto errore nella valutazione della rilevanza dell’esperienza professionale, ma si era limitato a osservare che, anche ipotizzando un errore nella qualificazione della rilevanza, la durata complessiva dell’esperienza pertinente del candidato restava comunque insufficiente, essendo inferiore a sei anni.

Decisione e conseguenze

La Corte ha quindi respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura. In applicazione delle regole sulle spese, ha disposto che MV sopporti le proprie spese, non essendosi ancora costituiti gli altri partecipanti al giudizio d’impugnazione.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che, nei concorsi dell’Unione, la motivazione di esclusione può essere completata nella risposta al reclamo, purché il candidato sia messo in grado di comprendere e contestare la decisione. Conferma inoltre che le diverse fasi della procedura selettiva hanno funzione autonoma e non sono interscambiabili ai fini dell’esame dei requisiti di ammissione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaconcorsi e selezione del personaleobbligo di motivazionecontrollo giurisdizionale degli atti amministrativiresponsabilità risarcitoria

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