Cassazione Penale, Sentenza n. 5320/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990, aggravata dalla "mafiosità"), deducendo la violazione degli artt. 125 e 292, comma 2, cod. proc. pen. per la "mancanza assoluta di motivazione" in ordine alle esigenze cautelari poste a fondamento della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che, sebbene l'ordinanza "genetica" non espliciti specificamente le esigenze cautelari per la posizione di Iacono, il reato contestato rientra tra quelli per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. produce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere quando vi siano gravi indizi. Spetta quindi all'indagato fornire elementi idonei a superare tale presunzione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta: il ricorrente si è limitato a denunciare l'omessa motivazione senza allegare elementi contrari. La Corte ha inoltre ritenuto non contraddittoria la motivazione del Gip che, per altri indagati, aveva invece valorizzato specifici fattori (es. condizioni di salute) idonei a superare la presunzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e rinvio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; nel procedimento ha formato il titolo della contestazione sostanziale alla base della misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 125
Obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare; la mancanza assoluta di motivazione è indicata come possibile violazione di legge rilevante in sede di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2
Elenca gli elementi che devono essere valutati per l'applicazione delle misure cautelari; l'assenza di uno degli elementi può integrare vizio rilevante in cassazione se prevista a pena di nullità.
Codice di procedura penale, art. 311, comma 2
Testo che consente il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di misura coercitiva per violazione di legge; il ricorso in questo caso è stato proposto sulla base di tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui l'associazione di cui all'art. 74), salvo che emergano elementi contrari idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze o la tutelabilità con misure meno afflittive.
Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Classifica il delitto contestato tra quelli per i quali opera la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3 (ossia i reati per cui sussiste la presunzione relativa di esigenze cautelari).
Codice di procedura penale, art. 274
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, è speciale e prevale sulle disposizioni generali dell'art. 274.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Rinvio agli adempimenti amministrativi relativi alla comunicazione della decisione e delle formalità conseguenti; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti.
Massime di principio
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui l'associazione per il traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/1990) sussiste una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere quando vi siano gravi indizi: il giudice della libertà può applicare la misura salvo che emergano elementi contrari.
- La mancata esplicitazione, nell'ordinanza "genetica", delle esigenze cautelari riferite a un singolo indagato non è automaticamente sufficiente a cassare la misura se il reato rientra nella fattispecie con presunzione relativa e l'indagato non produce elementi concreti per superarla.
- Spetta al ricorrente/indagato l'onere di allegare e dimostrare elementi specifici e concreti (es. prova di assenza di pericolosità, elementi che consentano misure meno afflittive, cambiamento reale e documentato dell'assetto fattuale) per vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
- Il ricorso diretto per cassazione contro ordinanze cautelari è limitato a vizi di diritto: la mancanza assoluta di motivazione o l'assenza degli elementi richiesti dall'art. 292, comma 2, sono profili che possono essere valutati dalla Cassazione, ma il difensore deve indicare specificamente il vizio e, se possibile, fornire elementi di fatto a sostegno.
- Quando il Gip motiva diversamente per posizioni diverse (ad es. valorizzando condizioni di salute di taluni indagati per giustificare un'eccezionalità), ciò non implica necessariamente contraddizione se per gli altri indagati non emergono, dagli atti, fattori idonei a superare la presunzione relativa.
- Difesa pratica: in ipotesi di contestazione ex art. 74 DPR 309/1990, proporre al Gip e documentare elementi che dimostrino l'assenza attuale di esigenze cautelari o la possibilità di misure alternative (residenza fissa, lavoro, terze persone garanti, condizioni di salute certificate, meno contatti con l'ambiente criminale) è essenziale per ottenere misure meno afflittive o per impugnare con successo.
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