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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39737/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma che lo aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per ricettazione e per la contravvenzione di porto senza giustificato motivo di coltelli. I motivi di ricorso denunciavano: 1) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa il porto dei coltelli, sostenendo che i verbali e le sommarie informazioni dimostrerebbero che stava trasferendosi presso i genitori dopo un litigio e che i tre coltellini erano nello zaino come proprie cose, quindi con giustificato motivo; in subordine che si sarebbe dovuta riconoscere la lieve entità e applicare la sola ammenda; 2) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di condotta collaborativa e mancata applicazione del concorso formale tra reati, dal momento che i reati sarebbero stati commessi con un'unica azione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello: gli agenti intervennero per una lite con aggressione alla persona, le dichiarazioni raccolte non supportano la tesi del trasporto giustificato e la giovane testimone riferì di un porto non occasionale e non giustificato; la Corte territoriale ha adeguatamente valutato e motivato l'insussistenza del caso di lieve entità dato il contesto aggressivo e le caratteristiche delle lame; il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dai gravi precedenti penali (condanne per tentata rapina e tentato omicidio con coltello) che possono da soli escludere le attenuanti; la censura sul concorso formale è infondata perché la ricettazione è reato istantaneo che si consuma al momento dell'acquisizione del possesso della cosa, non al momento della detenzione precedente. Inoltre la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione richiedendo l'indicazione/ allegazione degli atti ritenuti travisati; la mancata puntuale indicazione rende inammissibile il motivo. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme sulle armi), articolo 4

    la Corte ha ritenuto che il porto dei coltelli non fosse giustificato dalle circostanze dedotte dal ricorrente; la valutazione delle dichiarazioni e del contesto prevale sulla mera affermazione di trasporto di oggetti personali

  • Codice Penale, articolo 648 (ricettazione)

    la ricettazione è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; pertanto il momento consumativo non è la mera detenzione antecedente

  • Codice di Procedura Penale, articolo 606 comma 1 lettera e) (motivi di ricorso in Cassazione)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    rilevante per individuare i motivi che possono essere dedotti in Cassazione e la necessità di autosufficienza del ricorso con indicazione degli atti richiamati

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo 165-bis, comma 2

    art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.

    prevede che la cancelleria inserisca in separato fascicolo copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente, ma non elimina l'onere del ricorrente di indicare puntualmente quali atti debbano essere inseriti (principio di autosufficienza)

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 (conversione e trattazione scritta in Cassazione)

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione ove non sia richiesta discussione orale; applicato nei termini processuali richiamati

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, articolo 94 comma 2 e Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75

    art. 94, comma 2 d.lgs. 150/2022; d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    richiamati per la disciplina transitoria e di applicazione della trattazione scritta e delle modifiche procedurali

  • Codice di Procedura Penale, articolo 616

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento alla cassa delle ammende; applicata per la somma equitativamente fissata in euro 3.000

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi impugna deve indicare con precisione gli atti che ritiene travisati e, quando necessario, allegarne o richiederne l'inserimento in fascicolo secondo le norme vigenti; la mancata individuazione puntuale può portare all'inammissibilità.
  • Il porto di coltelli o altri strumenti da taglio va valutato nel contesto fattuale: il semplice trasferimento di oggetti personali non esclude il porto illegittimo se le circostanze (litigio, contesto aggressivo, caratteristiche delle lame, dichiarazioni testimoniali) indicano che il porto non era occasionale né giustificato.
  • La qualificazione del caso come 'di lieve entità' richiede una concreta valutazione delle caratteristiche dello strumento, della condotta e del contesto; non basta l'affermazione che gli oggetti fossero personali per ottenere la lieve entità.
  • I precedenti penali possono, da soli, giustificare il diniego delle attenuanti generiche se ritenuti gravi e attinenti alla valutazione della personalità e pericolosità dell'imputato.
  • Per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) il momento consumativo è l'acquisizione del possesso della cosa: valutare il momento corretto è decisivo per eventuali questioni di concorso di reati e per il calcolo della temporalità degli eventi.
  • Le doglianze che si limitano a offrire una mera lettura alternativa dei fatti già valutati in sede di merito, senza allegare o trascrivere gli atti necessari a dimostrare il travisamento, sono difficilmente apprezzabili in Cassazione e possono rendere il ricorso inammissibile.

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