Cassazione Civile, Ordinanza n. 21743/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un accordo di mediazione del 9 aprile 2014 con cui alcuni coeredi avevano regolato la divisione di beni ereditari provenienti dal comune dante causa. Una parte ha agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. degli immobili assegnati, il pagamento di un conguaglio e il rimborso di spese sostenute per la gestione/manutenzione dei beni comuni. Il tribunale ha accolto la domanda principale; la corte d'appello ha confermato, rigettando anche l'appello incidentale relativo alle spese di gestione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto sei motivi: 1) improcedibilità della domanda di pagamento per mancato previo esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014, sostenendo che il credito da conguaglio fosse una domanda autonoma di pagamento di somma non liquidata; 2) violazione della disciplina del rito sommario e del potere di mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c., assumendo che la complessità della causa imponesse il passaggio al rito ordinario; 3) omesso esame di un fatto decisivo e vizi motivazionali in ordine alla servitù d'acqua prevista nell'accordo, lamentando che il fondo assegnato sarebbe privo di acqua propria e che ciò incidesse sulla soluzione della controversia; 4) e 6) altri profili non sviluppati nella decisione finale, dichiarati assorbiti; 5) violazione della disciplina sulla nullità degli atti aventi a oggetto immobili abusivi e dei criteri di interpretazione del contratto, censurando il diniego di porre a carico della comunione i costi di regolarizzazione di manufatti abusivi insistenti sul lotto assegnato e sostenendo che lo scioglimento della comunione ereditaria non potesse prescindere dalla considerazione di tali manufatti e dei relativi oneri. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo per difetto di specificità in presenza di doppia conforme, e fondato il quinto motivo; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, rinviando alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per verificare se nella massa ereditaria vi fossero fabbricati o parti di fabbricati abusivi privi della documentazione urbanistica richiesta e per valutare, ove occorra, una divisione parziale con esclusione dei beni abusivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, accolto il quinto, dichiarato assorbiti il quarto e il sesto, cassato la sentenza d'appello nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito resta quindi travolta solo nella parte in cui aveva escluso l'applicazione della disciplina urbanistica alla divisione ereditaria e aveva ritenuto irrilevanti i manufatti abusivi; il giudice di rinvio dovrà accertare la presenza di eventuali edifici abusivi nell'asse e verificare la possibilità di una divisione parziale conforme alla normativa edilizia.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indica il ricorso introduttivo con cui è stata proposta la domanda di scioglimento/trasferimento e pagamento
art. 2932 c.c.
La sentenza di trasferimento coattivo è utilizzabile per dare attuazione all'accordo divisionale, ma non può produrre effetti maggiori di quelli consentiti dall'autonomia negoziale e dalla disciplina urbanistica applicabile
art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 162/2014
La negoziazione assistita non è richiesta quando la domanda ha ad oggetto l'adempimento di un accordo di mediazione e non una domanda di pagamento di somma liquida, certa ed esigibile nei limiti previsti dalla norma
art. 702-ter c.p.c.
Il mutamento del rito è rimesso alla valutazione officiosa del giudice in caso di incompatibilità della causa con la trattazione sommaria; non basta allegare genericamente un pregiudizio difensivo
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di sentenze di primo e secondo grado conformi nelle ragioni di fatto
art. 12 preleggi
Il significato letterale della legge consente di includere gli atti di scioglimento della comunione ereditaria tra quelli colpiti da nullità per carenza dei requisiti urbanistici richiesti
art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria che abbiano a oggetto edifici abusivi o loro parti sono soggetti alla nullità prevista dalla norma; il vizio è rilevabile d'ufficio
art. 40, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47
Analoga disciplina di nullità si applica agli atti inter vivos relativi a immobili privi della documentazione urbanistica richiesta
art. 17 L. 28 febbraio 1985, n. 47
Richiamata come norma previgente in materia di nullità urbanistica degli atti di trasferimento e di scioglimento della comunione
art. 713, primo comma, c.c.
Ciascun coerede ha diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria per l'intero complesso dei beni, con esclusione dei soli edifici abusivi, ove necessario mediante divisione parziale
Massime di principio
- Quando un accordo di mediazione stabilisce criteri oggettivi per determinare il conguaglio, la pretesa di pagamento del conguaglio è azione di adempimento dell'accordo e non domanda di pagamento di somma già liquida, sicché non ricorre automaticamente l'obbligo di negoziazione assistita previsto per le sole domande pecuniarie determinate entro la soglia di legge.
- Il mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c. dipende da una valutazione officiosa della compatibilità della controversia con il rito sommario, legata alla complessità dell'istruzione o alla natura della domanda; non è sufficiente dedurre in astratto un pregiudizio del diritto di difesa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Lo scioglimento della comunione ereditaria ha natura universale, ma deve rispettare la disciplina urbanistica: se nell'asse vi sono edifici o parti di edifici abusivi privi della documentazione richiesta, l'atto può essere colpito da nullità e il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità edilizia.
- La divisione ereditaria può essere disposta in forma parziale, con esclusione dei fabbricati abusivi, così da rendere l'operazione conforme alla normativa urbanistica e sottrarla alla nullità.
- La sentenza ex art. 2932 c.c. non può realizzare un trasferimento coattivo o uno scioglimento della comunione che ecceda i limiti consentiti dalla legge e dall'autonomia negoziale, soprattutto quando manchi la documentazione urbanistica prescritta.
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