Ordinanza n. 127/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, codice pratica PAN/L/Q/2023/100992, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona in data 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Dall’ordinanza emergono, quali profili rilevanti ai fini cautelari, la necessità di valutare i documentati aumenti dell’utile e del fatturato dell’azienda rispetto ai dati considerati nel provvedimento impugnato, nonché le circostanze relative al mancato perfezionamento dell’assunzione di lavoratori richiesti in precedenza. Il giudice ha inoltre ritenuto necessario che il riesame si svolgesse nel pieno contraddittorio con il ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, senza disporre l’annullamento definitivo della revoca. L’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, valutando i documentati incrementi dell’utile e del fatturato dell’azienda e le circostanze relative al mancato perfezionamento di precedenti assunzioni, nel pieno contraddittorio con il ricorrente. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, imponendo all’Amministrazione una nuova valutazione della posizione entro un termine determinato e nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando emergono elementi documentali potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione posta a base di un provvedimento amministrativo, il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sull’illegittimità dell’atto.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve considerare gli elementi documentali sopravvenuti o non adeguatamente valutati dall’Amministrazione, purché rilevanti rispetto ai presupposti del provvedimento impugnato.
- Il riesame cautelare deve essere svolto nel pieno contraddittorio con il destinatario del provvedimento e entro il termine fissato dal giudice.
Come è indicizzato
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