Sentenza n. 3054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1074/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato il diniego prefettizio e della Motorizzazione civile al rilascio del nulla osta per conseguire una nuova patente di guida
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Prefettura aveva revocato la patente di guida in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. A distanza di oltre tre anni, l'interessato aveva chiesto il nulla osta necessario al conseguimento di una nuova patente. La Prefettura aveva espresso parere negativo e la Motorizzazione civile aveva respinto l'istanza, rilevando l'assenza di un provvedimento riabilitativo. Il TAR aveva accolto il ricorso dell'interessato e annullato gli atti. Le amministrazioni hanno appellato la sentenza deducendo error in iudicando e violazione dell'art. 120, commi 1 e 3, d.lgs. 285/1992, sostenendo che il mero decorso del triennio dalla revoca non fosse sufficiente e che fosse necessaria anche l'assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1, salvo gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che, non essendo stata appellata la statuizione implicita sulla giurisdizione, essa era coperta da giudicato ai sensi dell'art. 9 c.p.a.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 120, comma 3, del Codice della strada nel senso che il decorso di almeno tre anni dalla revoca della patente costituisce soltanto una condizione temporale minima e non elimina le ulteriori situazioni preclusive richiamate dal comma 1. Tra queste rientra l'assoggettamento a misure di prevenzione, salvo gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Pertanto, per ottenere il nulla osta al conseguimento di una nuova patente non è sufficiente il decorso del triennio, ma occorre anche la sussistenza di un provvedimento riabilitativo idoneo a rimuovere la preclusione. L'attività amministrativa è stata qualificata come vincolata, poiché l'amministrazione ha correttamente constatato l'assenza di tale titolo. Il ricorso originario è stato quindi respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992
"fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi"
La sottoposizione a misure di prevenzione costituisce una situazione preclusiva al conseguimento della patente, salvo che intervenga un provvedimento riabilitativo.
art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992
"La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1"
Il decorso del triennio dalla revoca è una condizione minima, cumulativa con l'assenza delle situazioni preclusive del comma 1; non è sufficiente da solo a consentire il conseguimento di una nuova patente.
art. 9 c.p.a.
La statuizione sulla giurisdizione non impugnata è coperta da giudicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992, il decorso di almeno tre anni dalla revoca della patente non è sufficiente, da solo, per conseguire una nuova patente: devono inoltre essere insussistenti le situazioni preclusive richiamate dal comma 1 della medesima disposizione.
- La sottoposizione a una misura di prevenzione rientra tra le situazioni preclusive al conseguimento di una nuova patente ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992, salvo gli effetti di un provvedimento riabilitativo.
- Quando l'amministrazione deve verificare esclusivamente il decorso del termine minimo e l'esistenza di situazioni preclusive o di provvedimenti riabilitativi previsti dall'art. 120 del Codice della strada, l'attività ha natura vincolata e il diniego è legittimo se manca il titolo riabilitativo richiesto.
- La statuizione sulla giurisdizione non impugnata è coperta da giudicato ai sensi dell'art. 9 c.p.a. e non può essere rimessa in discussione nel successivo grado di giudizio.
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