Cassazione Penale, Sentenza n. 00187/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal GIP, relativo al profitto ritenuto illecito ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente contestava che il sequestro fosse calcolato sull'IVA (euro 180.327,87) relativa a una fattura del 24/12/2019 (euro 819.672,13) emessa dalla CONSULGEST srl verso CIQUADRO srl, deducendo che il successivo rilascio di una nota di credito del 27/12/2019 aveva annullato la fattura e quindi neutralizzato qualsiasi effetto fiscale, riducendo l'IVA dovuta per il 2019 al di sotto della soglia di punibilità ex art. 5. Inoltre sosteneva che fattura e nota di credito erano state emesse da un altro amministratore, prima del suo insediamento (Conte nominato legale rappresentante il 6/4/2020), così escludendo il dolo di evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso in sostanza deducesse vizi di motivazione (illogicità/apparenza) non sindacabili in cassazione rispetto a misure cautelari reali. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito: esisteva un quadro indiziario di partecipazione del Conte a un sistema fraudolento (precedente amministratore Cacciapuoti), emissione di fatture false anche successivamente all'assunzione di carica, omissione della dichiarazione IVA per il 2019. La Corte ha precisato che la nota di credito non necessariamente neutralizza gli effetti della fattura quando mancano i requisiti di cui all'art. 26 del DPR 633/1972 e quando le operazioni sono inesistenti; la procedura di regolarizzazione IVA presuppone operazioni effettive venute meno e non è applicabile a fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 D.lgs. 74/2000
Norma contestata come base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto illecito derivante da reati fiscali. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi indiziari, sussistessero le ragioni per il sequestro ai sensi di tale norma.
art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte ha evidenziato che gli effetti della nota di credito (rectius: la regolarizzazione IVA) richiedono requisiti e condizioni specifiche; la procedura di rettifica è applicabile soltanto se le operazioni erano effettive e successivamente venute meno, non nel caso di operazioni inesistenti. Pertanto la mera emissione di una nota di credito non neutralizza automaticamente una fattura falsa.
art. 73 DPR 633/1972
Citato in riferimento alla giurisprudenza che ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l'utilizzo di meccanismi (es. interessanti fatturazioni infragruppo e successive note di accredito) per sottrarsi all'obbligo d'imposta; conferma che schemi contabili di storno non possono coprire operazioni inesistenti.
art. 619 comma 1 c.p.p.
Richiamato per il principio secondo cui il vizio di motivazione non è sempre rilevabile in cassazione se la decisione in diritto è comunque corretta; la Corte può correggere la motivazione quando la decisione di diritto sia corretta.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata quale base per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata con riguardo alla valutazione della responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità dell'impugnazione e alla proporzionalità delle sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende).
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 24231/2011 e Sez. 5, n. 12353/2005
Decisioni citate a supporto del principio che l'emissione di note di accredito per stornare fatture relative a operazioni inesistenti non può legittimamente produrre gli effetti fiscali di regolarizzazione e che tali sistemi possono integrare abuso del diritto e sottrazione all'imposizione.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari reali non sono ammissibili censure che si risolvono in semplici vizi di motivazione (illogicità o apparente) della decisione di merito; tali doglianze vanno solitamente dedotte nei gradi di merito o riformulate come violazioni di legge.
- La mera emissione di una nota di credito non annulla automaticamente gli effetti di una fattura quando la fattura stessa si riferisce a operazioni inesistenti: la procedura di rettifica IVA ex art. 26 DPR 633/1972 richiede requisiti che dimostrino l'esistenza originaria dell'operazione e le condizioni per la sua sopravvenuta esclusione.
- Se esistono elementi che indicano la partecipazione a un sistema articolato di fatturazione fittizia (emissione di fatture false, continuità delle operazioni inesistenti, omissione della dichiarazione IVA), tali elementi costituiscono indizi rilevanti a fondamento di misure cautelari patrimoniali.
- Le questioni giuridiche sulla portata e sugli effetti di istituti tributari (es. nota di credito, regolarizzazione IVA) sono sindacabili in Cassazione; tuttavia le conclusioni probatorie e la congruità della motivazione sui fatti rilevanti per il sequestro non sono ammissibili come meri vizi di motivazione.
- Per contestare efficacemente un sequestro per equivalente basato su presunte fatture inesistenti, è utile dimostrare: a) che le operazioni erano effettive; b) che la nota di credito soddisfa i requisiti formali e sostanziali di legge; c) assenza di collegamenti con schemi fraudolenti o soggetti già coinvolti in attività illecite.
- Attenzione al rischio di condanna alle spese e all'obbligo di pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: valutare la fondatezza dell'impugnazione prima della proposizione in Cassazione.
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