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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A568 n. 31151 del 03/04/2024

AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR

AGCMA568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM, nel procedimento A568 relativo alle prenotazioni dei voli Ryanair da parte di agenzie di viaggio fisiche e online, ha ritenuto in sede sommaria che le condotte di Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc possano integrare un abuso di posizione dominante nei mercati del trasporto aereo di linea passeggeri e dei servizi di prenotazione/vendita di servizi turistici. L’Autorità ha descritto un progressivo irrigidimento delle misure di blocco o ostacolo agli acquisti tramite agenzie/OTA, anche mediante accordi che impongono il reindirizzamento al sito Ryanair e limitano l’autonomia commerciale delle agenzie. Non vi è un accertamento finale dell’infrazione: il provvedimento dispone l’avvio del procedimento cautelare ex art. 14-bis L. 287/1990 per verificare se adottare misure idonee a ripristinare condizioni concorrenziali.

Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc: abuso di posizione dominante nei servizi di trasporto aereo e nelle prenotazioni voli tramite agenzie/OTA; avvio del procedimento cautelare ex art. 14-bis L. 287/1990

A568 - Agenzie di viaggio / prenotazioni voli Ryanair

Il provvedimento riguarda il possibile abuso di posizione dominante di Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc nei mercati del trasporto aereo di linea passeggeri e della vendita/prenotazione di servizi turistici, con particolare riferimento all’accesso delle agenzie di viaggio e delle OTA ai voli Ryanair. L’AGCM non accerta l’infrazione, ma valuta in sede sommaria i presupposti per una misura cautelare ex art. 14-bis L. 287/1990.

Parti e contesto procedimentale

Ryanair DAC è la compagnia low cost operativa sui collegamenti nazionali e internazionali; Ryanair Holdings è la capogruppo del gruppo Ryanair, indicato come principale gruppo aereo in Europa e primo vettore in Italia. Il procedimento è stato avviato il 14 settembre 2023 e poi esteso soggettivamente a Ryanair Holdings il 16 gennaio 2024. Sono intervenuti/signalanti numerosi soggetti del comparto travel e consumeristico, tra cui associazioni di agenzie, OTA e associazioni dei consumatori.

Mercati rilevanti

L’Autorità considera, da un lato, i mercati dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, definiti secondo il metodo delle coppie origine-destinazione, e dall’altro i mercati collegati della prenotazione e vendita di servizi turistici. Per questi ultimi vengono in rilievo soprattutto la vendita di biglietti aerei, hotel e noleggio auto, con dimensione tendenzialmente nazionale nel caso esaminato.

Valutazione della posizione dominante

Il provvedimento richiama dati ENAC e informazioni pubbliche di Ryanair per evidenziare una presenza molto forte del gruppo nel mercato italiano: quota del 50% nei voli domestici nel 2023 e del 39% sui collegamenti da/per l’Italia, con presenza in oltre metà delle tratte domestiche e internazionali da/per l’Italia. Ryanair risulta inoltre fortemente capillare nelle città aeroportuali italiane. L’AGCM osserva che tali dati, uniti alla ridotta pressione concorrenziale di altri vettori e alle peculiarità del mercato italiano, sono compatibili con una posizione dominante in un numero ampio di mercati rilevanti.

Condotte contestate

Secondo la ricostruzione dell’Autorità, Ryanair avrebbe inizialmente ostacolato gli acquisti di biglietti da parte delle agenzie tramite procedure di verifica del passeggero, blocchi dell’account e altre misure tecniche. Dopo l’avvio del procedimento, tali condotte si sarebbero aggravate in blocchi informatici totali o intermittenti delle prenotazioni effettuate tramite ryanair.com dalle OTA per conto dei clienti. A ciò si aggiunge la conclusione, da gennaio 2024, di alcuni accordi con OTA, in particolare Kiwi, che prevedono il completamento delle prenotazioni sul sito Ryanair, l’assenza di commissioni di agenzia e un accesso non pienamente comparabile all’inventario/tariffe.

Effetti anticoncorrenziali prospettati

L’AGCM ritiene che l’irreperibilità dei voli Ryanair presso le agenzie riduca la loro attrattività e impedisca il ruolo di punto di accesso per la vendita di servizi aggiuntivi. Sul piano intrabrand, verrebbe meno la concorrenza di prezzo tra canali di vendita del medesimo vettore, con perdita di potenziali sconti per i consumatori. Sul piano interbrand, si ridurrebbero la comparazione tra vettori e la possibilità di combinare voli Ryanair con altri operatori o con servizi turistici accessori, incidendo anche sulla capacità delle agenzie di fare cross-selling. Il provvedimento evidenzia che tali effetti potrebbero consolidare ulteriormente la posizione di Ryanair e impoverire l’offerta ai consumatori.

Fumus boni iuris e periculum in mora

In sede cautelare, l’Autorità ritiene che le condotte siano suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE e/o dell’art. 3 L. 287/1990. Viene inoltre ravvisato il pericolo di un danno grave e irreparabile alla concorrenza, poiché il blocco delle vendite e gli accordi di distribuzione descritti rischiano di modificare in modo duraturo il modello di business delle OTA e delle agenzie di viaggio, soprattutto nel periodo di forte domanda legato alle prenotazioni estive.

Esito

Il provvedimento dispone l’avvio del procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis L. 287/1990, con termine per memorie e richiesta di audizione. La misura prospettata è finalizzata a sospendere i comportamenti di blocco o limitazione della vendita dei voli Ryanair da parte delle agenzie, consentendo loro di accedere all’offerta alle stesse condizioni tecnico-economiche del sito ryanair.com, senza remunerazione per le agenzie.

Punti principali

Parti e origine del procedimento

Il procedimento è stato avviato il 14 settembre 2023 nei confronti di Ryanair DAC e successivamente esteso a Ryanair Holdings Plc. L’istruttoria mira a verificare un possibile abuso di posizione dominante consistente nel precludere o ostacolare alle agenzie di viaggio l’acquisto e la vendita di biglietti Ryanair, favorendo le vendite dirette sul sito della compagnia e incidendo sulla concorrenza nei mercati turistici collegati.

Mercati rilevanti e posizione dominante

L’AGCM individua i mercati dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, definiti secondo il city-pair method, e i mercati collegati della prenotazione e vendita di servizi turistici. In base ai dati richiamati, Ryanair risulta primo vettore in Italia e con una presenza capillare su rotte nazionali ed europee da/per l’Italia, con quote molto elevate e superiore al 50% in molte tratte e città aeroportuali. Tali elementi sono ritenuti idonei, in sede sommaria, a confermare una posizione dominante o comunque un forte potere di mercato.

Condotte contestate e loro evoluzione

Secondo il provvedimento, Ryanair avrebbe inizialmente ostacolato le prenotazioni tramite agenzie imponendo verifiche del passeggero, procedure di sblocco e informazioni ritenute denigratorie. Dopo l’avvio dell’istruttoria, le condotte si sarebbero aggravate fino a blocchi informatici totali o intermittenti degli acquisti da parte delle OTA e delle agenzie fisiche. Da gennaio 2024 Ryanair avrebbe inoltre concluso accordi con alcune OTA, in particolare Kiwi, che prevedono il reindirizzamento al sito ryanair.com, l’assenza di commissioni e un accesso incompleto all’inventario o alle tariffe.

Effetti anticoncorrenziali valutati in fase cautelare

L’Autorità ritiene che il blocco delle vendite tramite agenzie riduca la concorrenza intrabrand sui voli Ryanair, eliminando la possibilità per le OTA di offrire prezzi più convenienti o servizi accessori. Ritiene inoltre compromessa la concorrenza interbrand, perché le agenzie non possono più combinare voli Ryanair con altri vettori o con altri servizi turistici, con effetti sui prezzi, sulla comparazione delle offerte e sulla capacità di cross-selling. Il provvedimento sottolinea anche il rischio di un effetto leva sui mercati dei servizi turistici collegati.

Fumus boni iuris e periculum in mora

In sede sommaria, l’AGCM ritiene che le condotte siano suscettibili di integrare un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE e/o dell’art. 3 L. 287/1990. Viene altresì ravvisato il pericolo di un danno grave e irreparabile alla concorrenza, poiché il blocco delle prenotazioni e gli accordi di distribuzione descritti rischiano di consolidare in modo difficilmente reversibile la marginalizzazione delle agenzie e delle OTA, specie in vista della stagione estiva.

Esito procedimentale e misura cautelare

Il provvedimento non conclude il merito dell’istruttoria, ma dispone l’avvio del procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis L. 287/1990. L’obiettivo è verificare l’eventuale adozione di misure cautelari volte a sospendere le azioni di blocco o limitazione della vendita dei voli Ryanair da parte delle agenzie, consentendo loro di accedere all’offerta alle medesime condizioni tecnico-economiche del sito Ryanair.com, senza remunerazione alle agenzie.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 legge 287/1990misure cautelarimercato rilevantevendita di biglietti aereiotagds

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