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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A524B n. 31169 del 10/04/2024

LEADIANT BIOSCIENCES/FARMACO PER LA CURA DELLA XANTOMATOSI CEREBROTENDINEA-INOTTEMPERANZA

AGCMA524B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non decide nel merito l’infrazione, ma proroga al 1° luglio 2024 il termine di conclusione dell’istruttoria avviata per verificare l’inottemperanza di Leadiant Biosciences Ltd./S.p.A. ed Essetifin S.p.A. al precedente ordine dell’AGCM sul prezzo dell’Acido Chenodeossicolico Leadiant®, farmaco per la xantomatosi cerebrotendinea. Il contesto è quello di un abuso di posizione dominante già accertato nel 2022 per imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi al SSN; la valutazione sull’eventuale mancata esecuzione delle prescrizioni dell’Autorità è ancora in corso anche alla luce della conclusione della rinegoziazione del prezzo presso AIFA nel marzo 2024.

Leadiant Biosciences/Essetifin – procedimento per inottemperanza al provvedimento sull’abuso di posizione dominante relativo al prezzo del farmaco per la xantomatosi cerebrotendinea: proroga del termine di conclusione dell’istruttoria al 1° luglio 2024

Leadiant Biosciences/Essetifin – proroga del procedimento per inottemperanza sul prezzo del farmaco per xantomatosi cerebrotendinea

Il provvedimento riguarda un procedimento AGCM per verificare se Leadiant Biosciences Ltd./S.p.A. ed Essetifin S.p.A. abbiano ottemperato agli ordini impartiti con il precedente accertamento di abuso di posizione dominante sul prezzo dell’Acido Chenodeossicolico Leadiant®. L’atto non definisce il merito dell’infrazione, ma proroga il termine di chiusura dell’istruttoria al 1° luglio 2024.

Presupposto: l’accertamento del 2022

L’AGCM richiama il provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022, con cui aveva accertato una violazione dell’art. 102, lettera a), TFUE da parte di Leadiant Biosciences Ltd. ed Essetifin S.p.A. La condotta contestata consisteva nell’imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi per la vendita al SSN dell’Acido Chenodeossicolico Leadiant®, farmaco utilizzato per la cura della xantomatosi cerebrotendinea.

Contestazione di inottemperanza

Con il provvedimento n. 30352 del 25 ottobre 2022, l’Autorità ha contestato alle stesse imprese la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per inottemperanza alle lettere b) e c) del dispositivo del provvedimento del 17 maggio 2022. In particolare, l’AGCM aveva ordinato:

  • l’adozione di ogni adempimento volto alla definizione di un prezzo non ingiustificatamente gravoso;
  • l’astensione futura da comportamenti analoghi;
  • la trasmissione entro sessanta giorni di una relazione scritta sulle iniziative intraprese.

Contenzioso sul provvedimento originario

Il testo evidenzia che le imprese avevano impugnato il provvedimento originario. Il TAR Lazio, con decreto n. 6765 del 29 ottobre 2022, aveva respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche; successivamente, con ordinanza n. 6924 del 9 novembre 2022, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia limitatamente alle lettere b) e c) del dispositivo. In seguito, la sentenza n. 12230 del 20 luglio 2023 ha confermato integralmente il provvedimento AGCM, e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2967 del 29 marzo 2024, ha respinto l’appello, consolidando definitivamente l’accertamento dell’abuso.

Ragioni della proroga dell’istruttoria

L’AGCM osserva che la rinegoziazione del prezzo dinanzi all’AIFA si è conclusa nel marzo 2024 e che il provvedimento AIFA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2024. Nonostante ciò, la valutazione sull’eventuale ottemperanza o inottemperanza alle prescrizioni dell’Autorità non è ancora ultimata. Per garantire alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e il pieno contraddittorio, l’AGCM ritiene necessario prorogare il termine del procedimento.

Decisione finale

L’Autorità delibera di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 1° luglio 2024. Il provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino AGCM. Non sono disposte in questo atto sanzioni ulteriori, trattandosi di una determinazione interlocutoria sulla tempistica dell’istruttoria.

Punti principali

Contesto e precedente accertamento

L’istruttoria di cui al provvedimento riguarda la possibile inottemperanza alle prescrizioni impartite dall’AGCM con il provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022. In quel procedimento l’Autorità aveva accertato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102, lettera a), TFUE in capo a Leadiant Biosciences Ltd. ed Essetifin S.p.A., consistente nell’imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi per la vendita al SSN dell’Acido Chenodeossicolico Leadiant®, destinato alla cura della xantomatosi cerebrotendinea.

Oggetto dell’odierno procedimento

Con il provvedimento n. 30352 del 25 ottobre 2022 l’AGCM ha contestato alle medesime imprese la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per inottemperanza alle lettere b) e c) del dispositivo del provvedimento del 17 maggio 2022. In particolare, era stata ordinata l’adozione di ogni adempimento volto alla definizione di un prezzo non ingiustificatamente gravoso e l’astensione futura da comportamenti analoghi, oltre all’invio entro sessanta giorni di una relazione scritta sulle iniziative assunte.

Esiti del contenzioso cautelare e di merito sul provvedimento originario

Il testo richiama il rigetto dell’istanza cautelare monocratica da parte del TAR Lazio (decreto n. 6765 del 29 ottobre 2022), la successiva sospensione limitata delle lettere b) e c) del dispositivo con ordinanza collegiale n. 6924 del 9 novembre 2022, la sentenza del TAR Lazio n. 12230 del 20 luglio 2023 di integrale conferma del provvedimento sanzionatorio AGCM e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2967 del 29 marzo 2024 che ha respinto l’appello delle imprese, consolidando definitivamente l’accertamento del 2022.

Ragioni della proroga

L’Autorità rileva che la procedura di rinegoziazione del prezzo dell’Acido Chenodeossicolico Leadiant® dinanzi all’AIFA si è conclusa nel marzo 2024 e che il relativo provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2024. Tuttavia, la valutazione sull’eventuale ottemperanza o inottemperanza alle prescrizioni contestate resta ancora in corso. Per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio, l’AGCM proroga quindi il termine finale del procedimento.

Dispositivo

L’Autorità delibera la proroga del termine di conclusione del procedimento al 1° luglio 2024, con notifica ai soggetti interessati e pubblicazione nel Bollettino AGCM. Non viene irrogata in questo atto alcuna nuova sanzione, trattandosi di un provvedimento meramente interlocutorio.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueinottemperanzasanzioni antitrustmercato farmaceuticoprezzo e rimborso farmacissnproroga istruttoria

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