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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A573 n. 31143 del 26/03/2024

SHOPPER BIO-COMPOSTABILI

AGCMA573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Novamont S.p.A. e ENI S.p.A. per possibili condotte abusive ex art. 102 TFUE nel settore degli shopper bio-compostabili e delle bioplastiche idonee alla loro produzione. L’Autorità contesta a Novamont, produttrice della materia prima Mater-Bi, di aver stipulato accordi di esclusiva o semi-esclusiva sia con le centrali di acquisto della GDO sia con i trasformatori, con effetti potenzialmente escludenti nei confronti di materie prime alternative e dei produttori di sacchetti conformi alla normativa italiana. Il procedimento è stato avviato; non vi è ancora accertamento dell’infrazione né irrogazione di sanzioni.

Novamont S.p.A. ed ENI S.p.A. – presunto abuso di posizione dominante nel mercato degli shopper bio-compostabili: avvio istruttoria

Shopper bio-compostabili: avvio istruttoria per presunto abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Novamont S.p.A. e ENI S.p.A. per verificare se la strategia commerciale di Novamont, nel mercato delle bioplastiche impiegate per la produzione di shopper biodegradabili e compostabili, integri un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE. Il caso riguarda una possibile combinazione di accordi verticali di esclusiva o semi-esclusiva conclusi lungo due livelli della filiera: a monte con i trasformatori e a valle con le centrali di acquisto della GDO e altri grandi utilizzatori.

Parti e struttura della filiera

Novamont è un’impresa attiva nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di prodotti derivanti da risorse rinnovabili; il suo prodotto principale è il Mater-Bi, materia prima utilizzata da terzi per produrre shopper leggeri, shopper ultraleggeri, sacchetti per rifiuti e altri prodotti compostabili. ENI risulta coinvolta quale controllante ultima del gruppo, per il tramite di Versalis. Il provvedimento evidenzia che una quota prevalente del fatturato di Novamont deriva dalla vendita di Mater-Bi, in particolare verso i produttori di sacchetti per frutta e verdura e verso i produttori di shopper della spesa.

Origine dell’istruttoria e prime risultanze

L’istruttoria trae origine da segnalazioni anonime pervenute nel settembre 2023, secondo cui Novamont avrebbe stipulato accordi con la grande distribuzione organizzata idonei a escludere i produttori che non utilizzano la materia prima Mater-Bi. A seguito delle richieste di informazioni, l’Autorità ha ricostruito due tipologie di rapporti contrattuali: accordi con le principali centrali di acquisto della GDO, presenti almeno dal 2017, e successivi accordi con i trasformatori, emersi tra gennaio e febbraio 2024, che coinvolgono 23 aziende suddivise in Premium Partner e Partner base.

Mercati rilevanti

L’Autorità ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale in materia di borse di plastica, distinguendo tra:

  • borse di plastica in materiale leggero (LPB), con spessore inferiore a 50 micron;
  • borse di plastica in materiale ultraleggero (VLPB), con spessore inferiore a 15 micron e destinate al contatto con alimenti sfusi.

Sul piano regolatorio, in Italia le LPB commercializzabili devono essere biodegradabili e compostabili; le VLPB devono essere biodegradabili, compostabili e contenere almeno il 60% di materia prima rinnovabile. L’AGCM ritiene, in prima approssimazione, che vi siano mercati distinti sia a valle, per LPB e VLPB, sia a monte, per le materie prime bioplastiche idonee alla produzione delle due categorie di shopper. La dimensione geografica è ritenuta nazionale, in ragione delle differenze normative italiane rispetto ad altri Stati membri.

Posizione dominante di Novamont

Per i mercati a monte delle bioplastiche idonee a LPB e VLPB, Novamont viene descritta come operatore primario e leader tecnologico. Le stime riportate nel provvedimento indicano per l’Italia una quota compresa tra il 50% e il 55% nel mercato delle bioplastiche idonee alle LPB e tra il 70% e il 75% in quello delle bioplastiche idonee alle VLPB. Tali valori, insieme alla posizione industriale di Novamont e al peso del Mater-Bi, sono ritenuti idonei a far presumere una posizione dominante.

Condotte contestate e loro possibile qualificazione giuridica

Secondo l’Autorità, le condotte contestate consistono in due gruppi di accordi verticali:

  • accordi con gli utilizzatori, in particolare centrali di acquisto della GDO e altri grandi acquirenti, che vincolano gli acquisti di LPB e VLPB all’impiego esclusivo di Mater-Bi;
  • accordi con i trasformatori, che li impegnano a utilizzare Mater-Bi in esclusiva o in via semi-esclusiva, o comunque per la quota prevalente del fatturato nel comparto compostabili.

La combinazione di tali intese verticali produrrebbe un effetto "circolare": gli utilizzatori accettano le esclusive perché una parte significativa dei trasformatori già opera con Mater-Bi; i trasformatori, a loro volta, aderirebbero ai vincoli perché la domanda delle principali centrali GDO è già orientata verso Mater-Bi. L’Autorità ritiene che questo assetto possa restringere gli sbocchi per le bioplastiche alternative e ostacolare la produzione e commercializzazione di shopper conformi alla normativa italiana, ma realizzati con input diversi da Mater-Bi.

Valutazione antitrust dell’Autorità

L’AGCM sottolinea che la tutela ambientale e l’impiego di materiali eco-friendly non escludono il rilievo della concorrenza, poiché un processo competitivo aperto può favorire l’emersione di soluzioni più efficienti e lo sviluppo di bioplastiche alternative. Alla luce degli elementi preliminari, l’Autorità ritiene che i comportamenti di Novamont, almeno dal 2017, possano integrare un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, anche per il loro potenziale impatto sul commercio tra Stati membri.

Esito procedurale e termini

Il provvedimento non accerta ancora l’infrazione né irroga sanzioni: dispone l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Novamont S.p.A. e ENI S.p.A. ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990. È fissato il termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di essere sentiti; il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2025.

Punti principali

Parti e contesto industriale

Novamont opera nella produzione di bioplastiche e, tramite il Mater-Bi, detiene un ruolo centrale nella filiera degli shopper compostabili e biodegradabili. ENI è indicata quale controllante ultima del gruppo, per il tramite di Versalis. Il Mater-Bi rappresenta la principale fonte di ricavi di Novamont ed è impiegato nella produzione di shopper leggeri, ultraleggeri e altri prodotti compostabili.

Segnalazioni e acquisizione delle prime evidenze

L’Autorità ha ricevuto segnalazioni anonime secondo cui Novamont avrebbe concluso accordi con la grande distribuzione organizzata tali da escludere i produttori non basati su Mater-Bi. Le richieste di informazioni hanno poi evidenziato accordi con le principali centrali di acquisto della GDO e, successivamente, accordi con 23 trasformatori classificati come Premium Partner o Partner base.

Mercati rilevanti e assetto regolatorio

Il provvedimento ricostruisce il quadro normativo europeo e italiano sulle borse di plastica. In Italia, il D.lgs. 152/2006 consente per le LPB solo borse biodegradabili e compostabili e per le VLPB borse biodegradabili, compostabili e con almeno il 60% di materia prima rinnovabile. L’Autorità individua, in prima approssimazione, mercati distinti per le LPB e per le VLPB, sia a valle (borse finite) sia a monte (materie prime bioplastiche idonee alle rispettive applicazioni), con dimensione geografica nazionale.

Posizione dominante di Novamont

L’Autorità ritiene che Novamont possa detenere una posizione dominante nei mercati a monte delle bioplastiche idonee alla produzione di LPB e VLPB. Le stime di quota indicate nel provvedimento collocano Novamont tra il 50% e il 55% in Italia per le bioplastiche per LPB e tra il 70% e il 75% per quelle per VLPB, valori ritenuti compatibili con una posizione dominante.

Condotte contestate e possibile effetto escludente

Sono contestati due gruppi di accordi: uno con gli utilizzatori (centrali GDO e altri grandi acquirenti), che richiedono sacchetti realizzati esclusivamente con Mater-Bi; l’altro con i trasformatori, che si impegnano all’uso esclusivo o prevalente del Mater-Bi. Secondo l’Autorità, la combinazione di tali accordi potrebbe restringere l’accesso al mercato a materie prime concorrenti e precludere la produzione di LPB e VLPB con input alternativi, con possibili ricadute anche su altri prodotti monouso.

Esito del provvedimento

L’AGCM ha ritenuto che i comportamenti descritti appaiano configurare una violazione dell’art. 102 TFUE e ha deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Novamont S.p.A. ed ENI S.p.A. Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato rilevanteclausole di esclusivamercati verticalmente collegati

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