Cassazione Civile, Ordinanza n. 34842/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La professionista, già nominata curatore di un fallimento in fase terminale, dopo l'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo, aveva chiesto al tribunale la liquidazione del proprio compenso. Il tribunale aveva determinato il compenso complessivo in euro 1.200,00, valorizzando che la nomina era intervenuta solo per gli adempimenti finali di chiusura della procedura e per il riparto finale, e detraendo anche la quota attribuita al coadiutore. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 32 e 39 l.fall., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il decreto non indicava adeguatamente i criteri di calcolo, non esponeva l'importo di attivo e passivo e, soprattutto, non riconosceva il compenso supplementare parametrato sul passivo fallimentare previsto dalla disciplina ministeriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nei limiti della mancata applicazione del criterio di calcolo sul passivo. Ha escluso invece il vizio di motivazione, osservando che il tribunale aveva spiegato in modo sufficiente le ragioni della liquidazione, tenendo conto della fase conclusiva della procedura, dell'attività effettivamente svolta e della remunerazione del coadiutore. È stata però ravvisata la violazione della disciplina sul compenso del curatore per non avere il tribunale applicato entrambi i criteri previsti dal decreto ministeriale, cioè quello sull'attivo e quello sul passivo accertato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il compenso minimo opera solo se la liquidazione calcolata secondo i criteri percentuali risulti inferiore al minimo. Il decreto impugnato è quindi stato cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 l.fall.
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di compenso del curatore fallimentare.
art. 39 l.fall.
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di liquidazione del compenso del curatore.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare un preteso difetto di motivazione del decreto di liquidazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità del provvedimento per difetto di motivazione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso in quanto manifestamente fondato.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.
art. 4 D.M. 30/2012
Richiamato dal tribunale e dalla Corte per il minimo del compenso liquidabile al curatore.
art. 1 D.M. 30/2012
La Corte afferma che la liquidazione deve prendere a base entrambi i criteri previsti dalla norma, attivo e passivo.
art. 3 D.M. 30/2012
Indicato come disciplina vigente del compenso supplementare sul passivo accertato, da applicare oltre al compenso base.
art. 1 D.M. 570/1992
Citato come precedente normativo sulla base del quale la Corte richiama un orientamento già consolidato.
Massime di principio
- Il compenso del curatore fallimentare deve essere liquidato applicando i criteri percentuali previsti dalla disciplina ministeriale sia sull'attivo realizzato, se esistente, sia sul passivo accertato; non è consentito omettere uno dei due parametri.
- Il compenso minimo previsto dal decreto ministeriale opera come garanzia solo in via residuale: esso va riconosciuto quando il compenso determinato secondo i criteri percentuali risulti inferiore al minimo, non come criterio sostitutivo o alternativo.
- Nel provvedimento di liquidazione del compenso del curatore, il giudice deve dare conto in modo sufficiente delle ragioni della quantificazione, ma non incorre in vizio di motivazione se esplicita le attività svolte, la fase della procedura e i criteri seguiti.
- Quando il curatore subentra nella fase finale della procedura concorsuale, la liquidazione può tener conto delle attività già svolte dal precedente curatore, ma ciò non esonera dall'applicazione dei criteri normativi sul passivo accertato per la determinazione del compenso spettante al subentrante.
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