Cassazione Civile, Ordinanza n. 12832/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico complementare erogato dal fondo aziendale collegato all'ex Banco di Napoli. La Corte d'appello aveva condannato il fondo e la società del gruppo a pagare a vari aventi causa le differenze di pensione dovute a titolo di perequazione automatica per il periodo luglio 2008-giugno 2013, rigettando però due domande relative a specifici ratei. I ricorrenti hanno censurato la decisione sostenendo, con un primo motivo, che l'adesione dei danti causa alla capitalizzazione della prestazione in capitale avrebbe estinto l'obbligazione periodica pensionistica e quindi anche il diritto alla perequazione, ai sensi degli artt. 1197 e 1362 c.c.; con un secondo motivo hanno dedotto che le parti avessero sostituito il trattamento periodico con un'erogazione una tantum in capitale, con conseguente estinzione dell'obbligazione originaria ex artt. 1230 e 1362 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli fondati alla luce del principio consolidato secondo cui, in materia di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in capitale una tantum estingue la prestazione pensionistica integrativa periodica e fa venir meno, da quel momento, anche il diritto alla perequazione automatica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda conformandosi a tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il pagamento in capitale avrebbe estinto l'obbligazione periodica cui accedeva la perequazione.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione della volontà delle parti, per sostenere che l'assetto negoziale prevedesse la sostituzione della prestazione periodica con quella in capitale.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che vi fosse stata una novazione oggettiva con sostituzione del trattamento pensionistico periodico con una prestazione in capitale.
art. 1, comma 55, l. n. 243/2004
Norma di interpretazione autentica menzionata come già intervenuta nel quadro della disciplina della perequazione del trattamento pensionistico complementare.
Massime di principio
- In tema di previdenza complementare, la liquidazione del trattamento pensionistico integrativo in forma capitale una tantum estingue la prestazione periodica e, con essa, il diritto alla perequazione automatica, che non può sopravvivere oltre la data di effettiva percezione del capitale.
- Se la prestazione periodica è stata sostituita da una liquidazione in capitale, la pretesa di differenze perequative maturate dopo tale momento è infondata, poiché viene meno il presupposto stesso dell'obbligazione periodica cui la perequazione accedeva.
- Il giudicato formatosi tra le parti sulla spettanza della perequazione non impedisce di applicare, per il periodo successivo alla capitalizzazione, il principio per cui il diritto alla perequazione si arresta con l'estinzione del trattamento periodico.
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