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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36721/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale costituito tra due coniugi, nel quale uno dei due aveva conferito tutti i propri beni. La società deduceva di essere creditrice, in relazione a un preteso danno derivante dalla gestione dell'amministratore revocato, e sosteneva che l'atto fosse pregiudizievole perché gratuito, compiuto poco dopo la revoca e con consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. I convenuti avevano opposto che il credito era insussistente, richiamando due decisioni di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria presupposta. La Corte d'appello aveva però ritenuto sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, anche un credito litigioso e aveva accolto la domanda. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare la consistenza, serietà e probabilità del credito alla luce delle sentenze che ne avevano escluso l'esistenza, e quindi confermare il rigetto della domanda revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, contrapponendo una diversa lettura rispetto a quella del giudice di merito. Ha inoltre ribadito il principio per cui l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti litigiosi o incerti, senza necessità di un previo accertamento definitivo del credito, purché il credito non sia stato ancora escluso con giudicato al momento dell'azione. Nel caso concreto, la pendenza del giudizio sul credito risarcitorio escludeva che vi fosse un giudicato ostativo, sicché la decisione di appello è stata ritenuta corretta. Non sono state liquidate spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche a tutela di un credito litigioso o eventuale; non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato, salvo che sia stato escluso da un giudicato opponibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche la ragione di credito, il credito eventuale e il credito litigioso; non è richiesta la preventiva definitività dell'accertamento del credito.
  • L'eventuale esistenza di un giudizio pendente sul credito non impedisce, di per sé, l'esercizio dell'azione revocatoria, purché il credito non sia già stato escluso con giudicato al momento dell'atto dispositivo o della decisione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, quando la censura sia formalmente prospettata come violazione di legge ma sostanzialmente miri a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La revocatoria ordinaria non ha funzione restitutoria: mira a conservare la garanzia patrimoniale del creditore e può operare anche in presenza di un credito ancora sub iudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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