Sentenza n. 3150/2026 - Milano, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro n. 855 depositata il 24.12.2024 emessa a definizione del giudizio RG 307/2023, notificata in data 27.01.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 855/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 855/2024, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta del docente per determinati anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito dell'importo di euro 2.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 gennaio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era rimasta ineseguita. La ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo la condanna del Ministero all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, che il passaggio in giudicato risultava dall'attestazione della cancelleria e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale e consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso esecutivo relativo a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria può utilizzare, ove necessario per l'incapienza dei fondi ordinari, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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