Sentenza n. 12467/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) della determinazione Agea 30.11.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.50046, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 2000/2001 e 2001/2002, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata il 16.12.2022 (doc. 1); b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2000/01” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” (tutte due indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 2000/2001 e 2001/2002
Esito
Favorevole al resistente (agenzia agricola)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione AGEA del 30 novembre 2022, notificata il 16 dicembre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per i periodi 2000/2001 e 2001/2002, nonché gli atti presupposti e connessi relativi al conteggio dei quantitativi di latte, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, rilevando che una sopravvenienza normativa aveva privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In particolare, ha ritenuto decisivo l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato nel dicembre 2022, esso è divenuto inefficace ex lege, facendo venir meno l'interesse del ricorrente all'annullamento giudiziale. L'AGEA non si è costituita e il giudice ha disposto la compensazione integrale, stabilendo nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La norma rende inefficaci ex lege le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta priva direttamente di efficacia l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione, viene meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La perdita di efficacia ex lege del provvedimento impugnato costituisce una sopravvenienza idonea a determinare l'improcedibilità del giudizio anche quando l'atto era efficace al momento della proposizione del ricorso.
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