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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 433 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

IVA su prestazioni del professionista deceduto - adempimenti ed obbligazioni degli eredi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

l'accertamento riguardava l'IVA sulle prestazioni materialmente eseguite dal professionista deceduto e non ancora fatturate: la ricorrente sosteneva di non poter fatturare in proprio perché non soggetta IVA, quindi contestava l'obbligo impositivo imputato agli eredi

La decisione

la Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 8059/2016), ha ritenuto che il fatto generatore dell'IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione; perciò, se il de cuius non ha fatturato, l'obbligo di fatturazione e di dichiarazione si trasferisce agli eredi ai sensi dell'art. 35‑bis del D.P.R. n. 633/1972: gli eredi devono fatturare in luogo del de cuius utilizzando i dati fiscali di quest'ultimo. L'accertamento dell'Ufficio è stato pertanto confermato

Norme richiamate

  • art. 35-bis D.P.R. n. 633/1972

    la norma attribuisce agli eredi l'obbligo di adempiere agli obblighi IVA relativi a prestazioni già eseguite dal de cuius ma non ancora fatturate; l'erede fattura 'in luogo del' de cuius usando i dati fiscali del deceduto

  • SS.UU. Corte di Cassazione, sent. n. 8059/2016

    le Sezioni Unite hanno precisato che il fatto generatore dell'IVA è la materiale esecuzione della prestazione: l'imponibilità sorge al momento dell'esecuzione e non al momento della fatturazione, con conseguente responsabilità degli eredi per l'adempimento dell'obbligo fiscale quando il de cuius non ha fatturato

Massime di principio

  • L'IVA si considera generata al momento della materiale esecuzione della prestazione: se il professionista muore dopo aver reso la prestazione ma prima di fatturarla, l'obbligo fiscale è sorto comunque.
  • Gli eredi devono emettere la fattura in luogo del de cuius e utilizzare i dati fiscali del professionista deceduto; non è richiesto che l'erede sia soggetto passivo IVA in proprio per adempiere a tale obbligo.
  • Gli importi percepiti dagli eredi per prestazioni eseguite dal de cuius devono essere assoggettati a IVA e dichiarati nella dichiarazione del de cuius (ovvero dichiarati e versati dagli eredi in sostituzione), con conseguente responsabilità per imposte, sanzioni e interessi in caso di omessa dichiarazione/versamento.
  • In pratica, alla morte del professionista chi riceve compensi per prestazioni già eseguite deve procedere all'emissione della fattura intestata al de cuius, integrare la documentazione fiscale e collaborare con l'Ufficio per il corretto adempimento degli obblighi tributari.
  • È opportuno per gli eredi verificare tempestivamente la posizione fiscale del de cuius (partita IVA, eventuali fatture emesse, compensi percepiti) e, se necessario, regolarizzare la posizione mediante emissione di fatture e versamento dell'IVA per evitare accertamenti e sanzioni.
  • Nel contenzioso tributario l'argomentazione secondo cui l'erede non potrebbe fatturare perché non soggetto IVA è generalmente inidonea: l'obbligo previsto dall'art. 35-bis è precisamente quello di operare in luogo del de cuius.

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