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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12734/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Bergamo che, nell'applicare la pena concordata per il reato di riciclaggio, ha omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato (complessivi euro 228.296,00) e non ha motivato tale omissione; ha inoltre censurato l'omessa applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla condanna per riciclaggio, ritenendo che le somme costituissero il profitto del reato anche se l'imputato non ne avesse pienamente fruito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio contro l'omessa statuizione di confisca obbligatoria sia la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., norma prevista per la confisca obbligatoria, e non il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza sull'accordo di pena non sia stata impugnata e sia ormai passata in giudicato. Perciò non è stato accolto il motivo del Procuratore Generale e la sentenza impugnata è rimasta sostanzialmente confermata nella sua efficacia.

Norme richiamate

  • art. 648-quater cod. pen.

    "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato" e "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato"

    La Corte richiama la norma che stabilisce l'obbligo di confisca del prodotto/profitto nei casi di condanna o patteggiamento per reati di riciclaggio e reati affini; la disposizione impone la confisca anche per valore equivalente quando non è possibile aggredire i beni specifici.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, l'art. 676 c.p.p. (competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca) è lo strumento corretto per rimediare all'omessa applicazione della confisca obbligatoria quando la sentenza è ormai passata in giudicato; pertanto non è luogo al sindacato tramite ricorso per cassazione in questa ipotesi.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per identificare il caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), scenario in cui l'art. 648-quater impone la confisca obbligatoria.

  • art. 648-bis / 648-ter / 648-ter.1 cod. pen.

    Gli articoli sono richiamati come reati presupposto cui si applica l'obbligo di confisca previsto dall'art. 648-quater; la Corte li cita per definire l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria in caso di patteggiamento per reati connessi al riciclaggio.

Massime di principio

  • Quando in una sentenza passata in giudicato viene omessa la confisca obbligatoria prevista per il reato (es. riciclaggio), il rimedio non è normalmente il ricorso per cassazione, ma l'intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
  • Se la statuizione sul patteggiamento non è stata impugnata dalle parti e la sentenza è divenuta definitiva, le questioni relative a obblighi patrimoniali derivanti dalla condanna vanno trattate in esecuzione e non in sede di legittimità ordinaria.
  • L'obbligo di confisca per i delitti richiamati dall'art. 648-quater opera anche quando il profitto non sia stato integralmente goduto dall'imputato; tuttavia, l'effettiva esecuzione della confisca può richiedere procedure specifiche per individuare e aggredire il valore equivalente delle somme disponibili.
  • Per chi intenda contestare l'omessa confisca è importante agire tempestivamente: o impugnare la decisione nel termine utile laddove possibile, o, se la sentenza è divenuta definitiva, promuovere l'azione dinanzi al giudice dell'esecuzione per ottenere la pronuncia di confisca ex art. 676 c.p.p.
  • Il giudice che omette di disporre la confisca dovrebbe comunque fornire motivazione: in assenza di motivazione possono sorgere rilevazioni che il giudice dell'esecuzione dovrà valutare; tuttavia, l'inammissibilità del ricorso per cassazione conferma la separazione delle sedi procedurali tra merito/legittimità e fase esecutiva.

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