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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33605/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, in parziale accoglimento dell'istanza, aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del Vizzari per i capi 1 (associazione di tipo mafioso ex art. 416‑bis c.p.), 5 e 19 (concorso in estorsioni aggravate), annullando solo il capo 17. Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la gravità indiziaria sui capi 1, 5 e 19, sostenendo in particolare l'arbitrarietà dell'identificazione del ricorrente nelle intercettazioni (uso di appellativi come 'Rocco Mazzetta', 'Compare Rocco', 'Rocco Giuffrè'); 2) inconsistenza degli indizi circa la partecipazione all'associazione mafiosa (contestata la lettura dei ruoli nel sodalizio e l'attribuzione di funzioni apicali); 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, basata sulla cd. doppia presunzione senza sufficiente individualizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, ricadenti nel merito cautelare e quindi improprie in sede di legittimità, nonché reiterative e prive di adeguato confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni), potendo intervenire solo in presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme. Ha confermato che il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria e l'insussistenza di elementi significativi contrari alla doppia presunzione per il reato associativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sul contenuto degli elementi richiesti per la custodia cautelare: la Corte ha ricordato che la verifica in cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi è ammessa solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari: il ricorso contestava la valutazione delle esigenze cautelari, ma la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse correttamente applicato i criteri normativi.

  • art. 275 c.p.p.

    Disposizione relativa al contenuto dell'ordinanza di riesame; richiamata in relazione alla correttezza della motivazione sul piano delle esigenze cautelari.

  • art. 416‑bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: la decisione dà rilievo alla cd. doppia presunzione in riferimento alla adeguatezza della misura cautelare per il reato associativo, non superata da elementi contrari ritenuti significativi.

  • art. 629 c.p.

    Norma sulle estorsioni aggravate: citata quale reato contestato nei capi concernenti le estorsioni, con riferimento anche all'aggravante del concorso di più persone.

  • art. 628 c.p.

    Norma base sull'estorsione, richiamata nel quadro delle fattispecie di reato oggetto di indagine e valutazione cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese e sanzioni in caso di declaratoria d'inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi di questa disposizione.

  • art. 94 disposizioni attuazione c.p.p.

    comma 1 ter e comma 1 bis

    Norme procedurali relative agli adempimenti successivi alla decisione cautelare: la sentenza dispone l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere libero apprezzamento probatorio del giudice di merito: i rilievi che chiedono una diversa valutazione delle intercettazioni o della attendibilità delle prove sono inammissibili in cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le intercettazioni sono valutazione di fatto tipica del giudice del merito; l'identificazione di persone tramite soprannomi o appellativi nelle conversazioni richiede riscontri ma la loro interpretazione rimane prevalentemente devoluta al giudice di merito.
  • Per i reati di tipo mafioso opera la cosiddetta 'doppia presunzione' che rende più agevole la giustificazione della misura cautelare; tale presunzione può essere superata solo da elementi concreti e significativi che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'inesistenza del pericolo cautelare.
  • In sede di riesame il tribunale deve motivare puntualmente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; in cassazione si può contestare la motivazione solo se manca, è manifestamente illogica o viola norme di diritto.
  • Le censure generiche che ripropongono alternative ricostruzioni dei fatti già esaminate dal giudice di merito sono sostanzialmente inefficaci in cassazione; il ricorrente deve puntare a profili di diritto e a criticità della motivazione non meramente valutative.
  • Quando si contesta l'identità di soggetti menzionati nelle intercettazioni (soprannomi, appellativi), è necessario indicare la mancata istruttoria o l'assenza di qualsiasi elemento di riscontro concreto, non limitandosi a interpretazioni alternative plausibili.

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