Sentenza n. 1036/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 325/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 325/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 325/2024. Dal testo emerge che la sentenza è passata in giudicato, che è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione e che, nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione permane inadempiente.
- In presenza di una sentenza definitiva non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni del giudicato entro un termine specifico, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'eventuale inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, purché l'incarico resti finalizzato all'esecuzione delle operazioni necessarie per dare attuazione al giudicato.
Come è indicizzato
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