Corte di giustizia, Ordinanza C-530/22
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 febbraio 2023. — Dunaj-Finanse sp. z o.o. contro KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Protezione dei consumatori. — Causa C-530/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che nel trasporto ferroviario la nozione di contratto di trasporto non dipende dalla previa detenzione del biglietto. Un passeggero che sale su un treno liberamente accessibile conclude comunque, ai fini del regolamento n. 1371/2007, un rapporto contrattuale con il vettore, anche se non intende acquistare il titolo di viaggio. La norma nazionale polacca che escludeva la conclusione del contratto in tale ipotesi è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.
La nozione di "contratto di trasporto" nel trasporto ferroviario include anche il passeggero salito su un treno liberamente accessibile senza biglietto e senza intenzione di acquistarlo.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I, osti a una norma nazionale che esclude la conclusione di un contratto di trasporto quando un passeggero sale su un treno liberamente accessibile senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto.
Principio di diritto
Ai fini del regolamento (CE) n. 1371/2007, la nozione autonoma di "contratto di trasporto" comprende anche la situazione in cui un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile senza aver acquistato il biglietto, indipendentemente dalla sua intenzione di acquistarlo; pertanto, uno Stato membro non può escludere in via generale che in tale ipotesi si formi un contratto di trasporto. Restano invece disciplinate dal diritto nazionale le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi contrattuali, in mancanza di norme unionali specifiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1371/2007
- Articolo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1371/2007
- Articolo 3, punti 2, 8 e 16, regolamento (CE) n. 1371/2007
- Articolo 4 regolamento (CE) n. 1371/2007
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, appendice A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007
- Articolo 9, paragrafo 1, appendice A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20 e 38
- Articolo 169, paragrafo 1, TFUE
Contratto di trasporto e passeggero senza biglietto nel trasporto ferroviario
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie e riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. La questione nasce da una controversia su supplementi tariffari richiesti a un passeggero che aveva viaggiato senza titolo di trasporto.
Fatti e procedimento principale
KG aveva viaggiato su un treno della società Koleje Mazowieckie senza biglietto valido. In base alla tariffa del vettore gli era stata chiesta la somma di PLN 191,82, composta dal prezzo del biglietto e da un supplemento. Successivamente il credito del vettore era stato ceduto a Dunaj-Finanse sp. z o.o., che aveva agito in giudizio per il recupero della somma.
Il giudice nazionale osservava che, secondo il diritto polacco, il credito era prescritto, ma la prescrizione poteva essere rilevata d’ufficio solo se KG fosse qualificabile come consumatore. Tale qualificazione dipendeva, nella prospettiva del giudice del rinvio, dall’esistenza di un contratto di trasporto; tuttavia una norma nazionale sembrava escludere tale contratto quando il passeggero occupa un posto sul treno senza aver acquistato il biglietto e senza intenzione di acquistarlo.
Questione sottoposta alla Corte
La Corte è stata chiamata a stabilire se l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, letto insieme all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I, osti a una disposizione nazionale che nega la conclusione di un contratto di trasporto in una situazione del genere. Il giudice del rinvio aveva evocato anche l’articolo 169, paragrafo 1, TFUE, gli articoli 20 e 38 della Carta e i principi di effettività, uguaglianza e coerenza, ma la Corte ha ritenuto che la sola nozione rilevante fosse quella di contratto di trasporto ai sensi del regolamento.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1371/2007, che include tra gli obiettivi la disciplina della conclusione dei contratti di trasporto;
- l’articolo 3, punto 8, che definisce il "contratto di trasporto";
- l’articolo 4, che rinvia all’allegato I per la conclusione ed esecuzione del contratto;
- l’articolo 6 dell’appendice A della COTIF, richiamato dall’allegato I, secondo cui l’assenza del titolo di trasporto non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto;
- l’articolo 9 dell’appendice A, che disciplina il viaggiatore privo di titolo valido e le possibili sovrattasse.
Sono inoltre citati i considerando 1, 2 e 3 del regolamento, che insistono sulla tutela dei passeggeri e sul loro status di parte debole del contratto.
Ragionamento della Corte
La Corte si richiama alla propria sentenza Kanyeba e a. e ribadisce che la nozione di contratto di trasporto è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente.
Sul piano letterale, il termine "contratto" esprime un accordo di volontà, e nel contesto del regolamento il suo effetto principale è l’obbligo del vettore di trasportare il passeggero e quello del passeggero di pagare il prezzo, salvo trasporto gratuito. Il biglietto è solo lo strumento che concretizza il contratto, non un elemento costitutivo della sua esistenza.
Sul piano sistematico, l’articolo 6 dell’appendice A dispone espressamente che l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto. Inoltre, l’articolo 9 prevede che il viaggiatore privo di titolo valido possa essere assoggettato, secondo le condizioni generali di trasporto, al pagamento di una sovrattassa o alla sospensione del viaggio. Proprio perché tali condizioni generali diventano parte integrante del contratto con la conclusione dello stesso, il regolamento presuppone che il rapporto contrattuale esista anche quando il passeggero sia sprovvisto di biglietto.
Sul piano teleologico, la Corte sottolinea che un’interpretazione opposta sarebbe incompatibile con l’obiettivo di elevata protezione dei passeggeri e dei consumatori perseguito dal regolamento. Escludere il contratto solo perché il passeggero non aveva biglietto priverebbe arbitrariamente quest’ultimo dei diritti riconosciuti dal regolamento e indebolirebbe la tutela voluta dal legislatore dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I, osta a una disposizione nazionale che escluda la conclusione di un contratto di trasporto tra vettore e passeggero quando quest’ultimo sale su un treno liberamente accessibile senza intenzione di acquistare un biglietto.
Effetti pratici della pronuncia
Per gli operatori del trasporto ferroviario, la decisione conferma che il rapporto con il passeggero può sorgere anche in assenza di biglietto e che le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi contrattuali restano, in mancanza di disciplina unionale specifica, regolate dal diritto nazionale. Per il contenzioso interno, la pronuncia incide anche sulle qualificazioni collegate, come quella di consumatore, quando il diritto nazionale subordina tutele processuali o sostanziali all’esistenza del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-312/21
- Sentenza · 16 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-623/20
- Sentenza · 16 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-635/20
- Sentenza · 16 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-707/20
- Sentenza · 16 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-343/21
- Sentenza · 16 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-349/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →