Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 4375 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Accertamento Tasi - Propedeutico accertamento catastale dell'Agenzia delle Entrate Territorio - Annullamento prima dell'accertamento Tasi - Nullità derivata - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento TASI 2017 notificato il 6/5/2020 sostenendo: nullità della notifica (non via PEC), mancanza di sottoscrizione autografa e attestazione di conformità, carenza di motivazione dell'avviso, illegittimità dell'accertamento perché basato su rettifiche catastali (avviso n. 2013RM12**** del 19/12/2018) annullate dalla CTP di Roma con sentenza n. 2931/2020 (pubblicata 30/3/2020), e, in subordine, errori nel calcolo per inagibilità dei locali.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della Cooperativa. Ha ritenuto fondata la censura principale: l'avviso TASI era motivazionalmente insufficiente e, soprattutto, è stato emesso dopo la pubblicazione della sentenza della CTP che aveva annullato le maggiori rendite catastali usate come base imponibile. Per il principio della nullità derivata, le rettifiche TASI basate su rendite catastali ormai annullate sono illegittime. Pertanto l'accertamento è stato annullato e Roma Capitale condannata al pagamento delle spese di lite di grado per euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 146 del 1992, art. 69, comma 1

    art. 69, c.1, del d.lgs. n. 146 del 1992

    La sentenza della CTP n. 2931/2020 è stata ritenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69 c.1 d.lgs. 146/1992; ciò comporta che, una volta pubblicata, le rettifiche catastali annullate perdono efficacia e gli atti amministrativi successivi fondati su di esse diventano illegittimi.

  • Regole sulla base imponibile IMU/TASI (normativa impositiva catastale)

    La base imponibile per la TASI coincide con quella prevista per l'IMU: la rendita catastale risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di classamento. Se la rendita catastale viene successivamente annullata con sentenza, gli accertamenti TASI che la utilizzano come base sono viziati e possono essere annullati per nullità derivata.

Massime di principio

  • Se un provvedimento catastale (rettifica di classamento o aumento di rendita) è stato annullato con sentenza pubblicata prima della notifica di un avviso di accertamento che si fonda su quella rettifica, l'accertamento tributario è illegittimo per nullità derivata e deve essere annullato.
  • La base imponibile della TASI è quella dell'IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicatori); pertanto le impugnazioni delle rettifiche catastali sono decisive anche per gli avvisi TASI/IMU successivi.
  • L'amministrazione deve verificare lo stato giuridico delle rendite catastali (esistenza di sentenze di annullamento) prima di emettere accertamenti: la mancata motivazione quando l'atto presupposto è già annullato determina l'illegittimità dell'atto tributario.
  • La efficacia immediata di una sentenza favorevole al contribuente (quando prevista dalle norme applicabili) impedisce all'ente impositore di utilizzare gli estimi annullati per nuovi accertamenti; il contribuente deve sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità derivata.
  • Difetti formali dell'avviso (es. notifica non a mezzo PEC, mancanza di sottoscrizione/autenticazione) possono concorrere a impugnare l'atto, ma la causa decisiva può essere l'illegittimità sostanziale derivante dall'impiego di dati catastali già annullati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.