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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-351/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 20 October 2021. — St. Hippolyt Holding GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Vital like nature – Earlier EU figurative mark VITAL – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-351/20

Giurisprudenza europea62020TJ0351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di St. Hippolyt Holding contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Raisioaqua Oy. Conferma che i prodotti in classe 31 erano identici o simili e che i segni "Vital like nature" e "VITAL" erano globalmente simili sotto i profili visivo, fonetico e concettuale. Rileva inoltre che la debole distintività del marchio anteriore non esclude il rischio di confusione, quando l’insieme dei fattori conduce a ritenere probabile un’errata percezione dell’origine commerciale.

Opposizione a marchio UE figurativo "Vital like nature": il Tribunale conferma il rischio di confusione con il marchio anteriore figurativo "VITAL" per prodotti di classe 31.

La questione giuridica

Se la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 nel ritenere che, per i prodotti in classe 31 interessati, sussistesse un rischio di confusione tra il segno richiesto "Vital like nature" e il marchio anteriore figurativo "VITAL", alla luce della somiglianza dei prodotti, della somiglianza dei segni e della debole distintività del marchio anteriore.

Principio di diritto

Nel valutare un’opposizione ex articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione può sussistere anche quando il marchio anteriore ha distintività intrinseca debole, se i prodotti sono identici o simili e i segni presentano una somiglianza visiva, fonetica e concettuale almeno media; la presenza di elementi aggiuntivi o di differenze cromatiche non basta, in mancanza di un diverso impatto complessivo, a escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 45(4)(c)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106(3)
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 21, primo comma
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 53, primo comma
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 177(1)(d)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 190(2)

Opposizione a marchio UE figurativo "Vital like nature" contro il marchio anteriore "VITAL"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione tra marchi dell’Unione europea. Il contenzioso concerne prodotti della classe 31 e l’applicazione del motivo relativo di rifiuto fondato sul rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

St. Hippolyt Holding GmbH ha depositato il 1° settembre 2017 una domanda di registrazione di un marchio UE figurativo costituito dal segno "Vital like nature" per vari prodotti, tra cui alimenti e mangimi per animali, prodotti agricoli, semi e cereali non lavorati. Raisioaqua Oy ha proposto opposizione sulla base del marchio UE figurativo anteriore n. 16171449, contenente l’elemento verbale "VITAL" e registrato per prodotti anch’essi in classe 31, in particolare alimenti per animali, farine per animali, mangimi e pet food.

L’opposizione è stata accolta in parte dalla divisione di opposizione e, con decisione del 9 marzo 2020, la commissione di ricorso ha respinto l’appello della richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico rilevante.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 1° settembre 2017, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, poiché l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 2017/1001 è identico nel contenuto, i richiami delle parti e della commissione di ricorso a quest’ultima norma devono intendersi riferiti alla disposizione del regolamento n. 207/2009.

Questione giuridica e motivo dedotto

La ricorrente deduce un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009. Sostiene che la commissione di ricorso avrebbe errato nel concludere per il rischio di confusione, in particolare perché:

  • il pubblico di riferimento sarebbe composto da consumatori attenti e specializzati;
  • i canali di commercializzazione sarebbero differenti;
  • i segni presenterebbero differenze visive, fonetiche e concettuali sufficienti;
  • il marchio anteriore avrebbe un carattere distintivo debole.

Pubblico rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto in parte dal grande pubblico che coltiva prodotti agricoli grezzi o acquista prodotti per il giardinaggio e l’alimentazione di animali domestici, e in parte da professionisti del settore agricolo, con un livello di attenzione da medio ad alto. Il Tribunale rileva che, quando esistono due categorie di consumatori con diverso grado di attenzione, occorre prendere in considerazione quella con il livello inferiore, cioè il pubblico con attenzione media.

Il Tribunale respinge anche l’argomento della ricorrente basato sulla propria notorietà nel settore equestre e sulla commercializzazione mirata ai proprietari di cavalli: la definizione del pubblico rilevante dipende dai prodotti rivendicati nella domanda di registrazione, non dalla strategia commerciale concreta dell’impresa.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti sono identici o simili. In particolare:

  • "foodstuffs and fodder for animals" coincidono nei due elenchi;
  • gli altri prodotti della domanda, come "agricultural crops", "bedding and litter for animals", semi e cereali non lavorati, sono simili a prodotti coperti dal marchio anteriore quali "meal for animals", "fodder" e "foodstuffs for animals".

Il fatto che la ricorrente distribuisca i propri prodotti con canali diversi non è sufficiente, di per sé, a escludere la somiglianza dei prodotti, poiché tali modalità possono variare nel tempo e non definiscono la natura dei prodotti stessi.

Confronto dei segni

Nel confronto dei segni, il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso.

Elementi dominanti e distintivi

Nel segno richiesto, l’elemento verbale "vital" è considerato dominante per dimensione e posizione, mentre "like" e "nature" non sono elementi particolarmente distintivi. Nel marchio anteriore, il Tribunale ritiene che il componente figurativo circolare abbia un’importanza secondaria rispetto all’elemento verbale "VITAL", che il pubblico tenderà a ricordare e a utilizzare per riferirsi al segno.

Il Tribunale ricorda che un elemento distintivo debole può comunque essere dominante se occupa una posizione rilevante o ha dimensioni tali da colpire il consumatore.

Somiglianza visiva

I segni coincidono nell’elemento "vital", che è dominante nel marchio richiesto e unico elemento verbale del marchio anteriore. Le differenze dovute agli ulteriori elementi "like" e "nature" e alla parte figurativa del marchio anteriore non bastano a neutralizzare tale coincidenza. La somiglianza visiva è dunque media.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, i segni coincidono nella pronuncia di "vital". Gli elementi figurativi non si pronunciano e "like nature" ha limitata distintività. Il Tribunale conferma quindi una somiglianza fonetica media.

Somiglianza concettuale

Per il pubblico anglofono, entrambi i segni evocano l’idea di qualcosa di "essenziale per la vita". Anche se tale significato è debole o poco distintivo rispetto ai prodotti interessati, il Tribunale conferma una somiglianza concettuale media.

Distintività del marchio anteriore e rischio di confusione

La commissione di ricorso aveva riconosciuto che la distintività intrinseca del marchio anteriore era relativamente debole, poiché l’elemento "vital" risultava di carattere debole o addirittura non distintivo per i prodotti in questione. Il Tribunale chiarisce però che ciò non impedisce automaticamente la sussistenza del rischio di confusione.

Richiamando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale osserva che:

  • i prodotti sono identici o simili;
  • i segni presentano una somiglianza media sotto tutti i profili;
  • il pubblico rilevante ha un’attenzione media;
  • il consumatore conserva un ricordo imperfetto dei marchi.

Le differenze cromatiche e gli elementi aggiuntivi non sono sufficienti a creare un’impressione complessiva diversa. Di conseguenza, il pubblico potrebbe ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata. Condanna St. Hippolyt Holding GmbH alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente. Viene inoltre precisato che le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso restano regolate dalla decisione impugnata, poiché la commissione aveva già statuito sulla loro ripartizione.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, in materia di opposizione a marchio UE, la debole distintività del segno anteriore non esclude il rischio di confusione quando i prodotti sono identici o simili e i segni condividono un elemento dominante, con somiglianze visive, fonetiche e concettuali sufficienti a indurre il pubblico a credere in un’origine commerciale comune.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione al marchiorischio di confusioneclasse 31distintività del marchio

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