Ordinanza n. 354/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Gualdo Tadino – Settore pianificazione e territorio n. 12 – Ufficio edilizia n. 102 del 26 giugno 2025, notificata il 3 luglio 2025, con la quale si ordina ai ricorrenti di provvedere alla rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, nonché al ripristino dei luoghi entro novanta giorni; - della nota del Comune di Gualdo Tadino – Settore territorio e pianificazione del 23 settembre 2025, recante il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimozione e ripristino relativa a opere edilizie eseguite in assenza o difformità dal titolo abilitativo, nonché diniego di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che imponeva la rimozione di un gazebo, di un locale seminterrato in cemento armato, di una scala esterna, di un portico e di recinzioni, con ripristino dei luoghi. Hanno sostenuto, in primo luogo, che il locale seminterrato e il gazebo costituissero interventi autonomi, realizzati in tempi diversi e per finalità distinte, e che non dovessero essere valutati come un unico organismo edilizio. Quanto al locale seminterrato, hanno dedotto la mera parziale difformità dal permesso di costruire, essendo stato realizzato come scatolare in cemento armato anziché come opera di sostegno lineare curvilinea. Quanto al gazebo, hanno dedotto la parziale difformità dal relativo permesso di costruire, la natura pertinenziale e la riconducibilità alla disciplina regionale. Hanno inoltre contestato la misurazione della distanza della recinzione dal confine. Hanno sostenuto che la demolizione dello scatolare avrebbe conseguenze negative sulle condizioni geotecniche del terreno e che, pertanto, non avrebbe dovuto applicarsi la sanzione demolitoria prevista per gli interventi abusivi, ma eventualmente la sanzione alternativa per la parziale difformità, ove ne ricorressero i presupposti. Infine, hanno dedotto l'assenza di un interesse pubblico concreto alla demolizione, ritenendo le opere sanabili. Nel corso del giudizio hanno chiesto una verificazione sulla qualificazione unitaria o autonoma delle opere e sugli effetti della demolizione. Il Comune ha chiesto il rigetto. È emerso inoltre che i ricorrenti avevano presentato due istanze di sanatoria, entrambe respinte, e che i relativi dinieghi erano stati impugnati in un distinto giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso, allo stato, né le questioni preliminari né il merito delle censure relative all'ordinanza di rimozione e ripristino e al diniego di autotutela. Ritenendo opportuno, per economia processuale e per una valutazione complessiva delle vicende amministrative riguardanti le opere, esaminare congiuntamente il ricorso in esame e quello proposto contro i successivi dinieghi delle istanze di sanatoria, ha rimesso il ricorso sul ruolo e ha fissato la trattazione congiunta dei due giudizi all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. La richiesta di verificazione non è stata espressamente decisa. Le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
art. 143 l.r. 1/2015
Norma regionale richiamata dal Comune quale base della sanzione edilizia di rimozione delle opere abusive.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'ordine di rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e del ripristino dei luoghi.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti quale disciplina della sanzione alternativa alla demolizione in caso di parziale difformità, ma non ancora applicato o interpretato dal TAR.
art. 21 reg. reg. 2/2015
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura pertinenziale del gazebo, senza che il TAR abbia ancora deciso la questione.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Indicato nell'istanza di accertamento di conformità relativa al gazebo; la relativa domanda è stata respinta con provvedimento impugnato in altro giudizio, non deciso con questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando risultano pendenti più giudizi amministrativi riguardanti i medesimi interventi edilizi e provvedimenti tra loro collegati, il giudice può disporne la trattazione congiunta per economia processuale e per assicurare una valutazione complessiva della vicenda.
- La fissazione di una nuova udienza per la trattazione congiunta di ricorsi connessi, con espressa riserva di ogni decisione in rito e nel merito, ha natura interlocutoria e non implica una valutazione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati né sull'accoglibilità delle censure.
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