Sentenza n. 753/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 70 del 14.05.2024, notificata il 18.06.2024, con cui il Comune di Palermo ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate nell’immobile sito in Palermo, via Emerico Amari n. 124, piano 9°, identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 123, particella n. 16, sub. 49; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere realizzate su una terrazza e sul lastrico solare di un immobile sito in Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo: 1) violazione dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, per mancata acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza relativo a opere eseguite in zona omogenea A, sebbene non vincolata; 2) illegittima demolizione di opere già ricomprese nella concessione edilizia in condono n. 27 del 2013; qualificazione come edilizia libera o soggetta a CILA delle utenze e dei servizi necessari all’abitabilità del vano ricavato dalla chiusura di una tettoia e della trasformazione di un ripostiglio in cucina; erroneo richiamo alla disciplina del mutamento di destinazione d’uso; 3) qualificazione del manufatto in legno come pertinenza soggetta a edilizia libera e della piscina idromassaggio come intervento rientrante nell’art. 3, comma 1, lett. af), legge regionale n. 16/2016; 4) qualificazione della sostituzione della scala a chiocciola con una scala in ferro come manutenzione straordinaria soggetta a CILA; 5) violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha respinto il primo motivo, rilevando che il parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali previsto dall’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 si colloca nella fase successiva all’ordinanza di demolizione, quando occorre verificare la concreta eseguibilità del ripristino e l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva; la sua mancata acquisizione non incide quindi sulla legittimità dell’ordine demolitorio. Ha respinto, in via generale, i motivi dal secondo al quarto, affermando che opere strutturalmente autonome ma funzionalmente connesse devono essere valutate unitariamente e non in modo atomistico. Nel caso concreto, la chiusura della terrazza, la trasformazione del ripostiglio, il manufatto in legno, la piscina idromassaggio e la scala erano funzionalmente diretti alla creazione di nuova volumetria abitativa, con modifica della destinazione d’uso e alterazione della sagoma, e richiedevano pertanto un idoneo titolo edilizio. Ha invece accolto il profilo relativo alle opere già oggetto della concessione edilizia in condono n. 27 del 2013: essendo tali opere urbanisticamente regolari, il Comune non poteva ordinarne la demolizione senza previamente esercitare i propri poteri di autotutela decisoria sul titolo edilizio. Ha respinto il motivo sulla mancata comunicazione di avvio, ritenendo l’ingiunzione di demolizione un atto doveroso e vincolato, non preceduto necessariamente da tale adempimento. L’ordinanza è stata quindi annullata parzialmente nei limiti della demolizione delle opere già condonate. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso sono rimossi ovvero demoliti; qualora il ripristino non sia possibile, può essere irrogata una sanzione pecuniaria sostitutiva. Per opere eseguite su immobili compresi nelle zone omogenee A, il dirigente richiede all’autorità competente un parere vincolante sulla restituzione in pristino o sull’irrogazione della sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria sostitutiva è subordinata alla verifica dell’impossibilità tecnica della demolizione e il relativo parere dell’autorità culturale si colloca nella fase esecutiva successiva all’ordinanza; la sua mancata acquisizione non vizia l’ordine di demolizione. Il titolo edilizio già rilasciato non può essere disconosciuto mediante ordine demolitorio senza previo esercizio dell’autotutela.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Le opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza permesso di costruire o in totale difformità sono soggette alla rimozione o demolizione.
art. 3 legge regionale Sicilia n. 16/2016
La disciplina regionale recepisce il testo unico edilizia e non consente di qualificare atomisticamente opere funzionalmente connesse quando l’intervento unitario produce nuova volumetria, modifica della destinazione d’uso e alterazione della sagoma.
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
Il richiamo alla disciplina del mutamento di destinazione d’uso è coerente con la valutazione unitaria dell’intervento edilizio, quando le opere realizzano una trasformazione funzionale dei manufatti preesistenti.
art. 3 legge n. 241/1990
La motivazione dell’ordinanza è risultata sufficiente, poiché l’atto indicava le opere abusive e la loro realizzazione in assenza del necessario titolo edilizio.
artt. 7 e 8 legge n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto doveroso e vincolato quanto all’an e al contenuto.
artt. 9 e 10 legge regionale Sicilia n. 7/2019
Le garanzie partecipative non devono essere applicate quando il provvedimento repressivo edilizio è vincolato e non residuano margini effettivi di ponderazione amministrativa.
Massime di principio
- La mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali previsto dall’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in zona omogenea A non vizia l’ordine di demolizione quando tale parere è funzionale alla successiva scelta tra ripristino e sanzione pecuniaria, da compiere nella fase esecutiva dopo la verifica della concreta demolibilità.
- Manufatti abusivi strutturalmente autonomi devono essere valutati unitariamente, e non atomisticamente, quando risultino funzionalmente connessi e strumentali a un unico scopo pratico; la loro qualificazione edilizia va quindi determinata considerando l’intervento complessivo.
- La realizzazione complessiva di nuova volumetria, la modifica della destinazione d’uso e l’alterazione della sagoma escludono la qualificazione delle singole opere come mera edilizia libera, opere interne o interventi pertinenziali soggetti a CILA, rendendo necessario un idoneo titolo edilizio.
- L’amministrazione non può ordinare la demolizione di opere già regolarizzate mediante un titolo edilizio in condono senza previamente rimuovere quel titolo attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria.
- L’ingiunzione di demolizione, quale atto doveroso e vincolato nell’an e nel contenuto quando siano accertate opere abusive, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
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